Dire no alla Carta docente ai precari è una decisione “priva di ragioni oggettive” che si pone in contrasto con la direttiva 1999/70/CE: a Cosenza il giudice dà ragione ai legali Anief e risarcisce con 2.500 euro il supplente

Contengono evidenti limiti di legittimità i D.P.C.M. del 23.9.2015 e 28.11.2016 secondo i quali la Carta del docente elettronica andrebbe assegnata solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
A giungere a questa conclusione è anche il tribunale del lavoro di Cosenza, al quale i legali Anief hanno presentato ricorso per la mancata assegnazione della card annuale da 500 euro, finalizzata alla formazione degli insegnanti, ad un supplente che ha prestato servizio tra il 2018 e il 2023. Nel condannare il Ministero al pagamento a favore del docente cosentino di 2.500 euro, “oltre interessi o rivalutazione”, il giudice ha ricordato “che la mancata previsione dell’assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64 CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto anche con la Direttiva 1999/70/CE”.
Quindi, nella sentenza di Cosenza viene rammentato che anche “il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva annullato il D.P.C.M. 32313/2015 nella parte in cui individuava quali beneficiari della carte elettronica del docente solo gli assunti a tempo indeterminato sul rilievo per cui, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato”. Ma anche che “la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente”. Inoltre, il giudice ha rimarcato “i rilievi di illegittimità della mancata erogazione della carta elettronica del docente per contrarietà agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, ai principi di diritto comunitario in tema di diritto alla formazione dei lavoratori e di non discriminazione ed alle disposizioni legislative e del CCNL che imponevano il diritto dovere di formazione per tutti i docenti”.
Infine, il Tribunale di Cosenza non poteva dimenticare “il richiamato riconoscimento del diritto da parte del Ministero e deve trovare applicazione Cass. Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non è possibile ribaltare il trittico di posizioni tutte a favore dei precari che chiedono la Carta del docente: quanto espresso, in successione, dal Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia europea e dalla Cassazione rappresenta una pietra miliare che nessun giudice può avere ragione di scalfire. Ecco perché consigliamo vivamente tutti i precari o ex precari, per uno o più anni, di fare ricorso con Anief: avrebbero altissime possibilità di recuperare, tramite il giudice, i 500 euro annui della Carta del docente sottratti per una leggerezza del legislatore che ha introdotto la formazione di tipo permanente e strutturale con la L. 107/15”.