Dire ‘no’ alla Carta docente ai precari è discriminante, il giudice di Castrovillari dà ragione all’Anief: 2.500 euro alla supplente “per contrasto con l’art. 3 e 35 della Costituzione e per violazione articoli 63 e 64 del CCNL”

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La disciplina legislativa che regola la Carta del docente in Italia “è discriminatoria per contrasto anche con l’art. 3 e 35 della Costituzione e per violazione articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente”.

A scriverlo sono i legali dell’Anief nel ricorso depositato al Tribunale di Castrovillari, in difesa di un’insegnante supplente per cinque anni consecutivi tra il 2018 e il 2024, per chiedere l’assegnazione nei suoi confronti della card annuale da 500 euro per l’aggiornamento pari a complessivi 2.500 euro: il giudice del lavoro ha dato pienamente ragione agli avvocati che operano per il giovano sindacato ricordando, nella sentenza, la chiarissima recente interpretazione della Corte di Cassazione che ha fatto giurisprudenza aggiungendosi alle altrettanto importanti posizioni favorevoli ai precari emesse nel 2022 prima del Consiglio di Stato e subito dopo dalla Corte di Giustizia europea.

Nella sentenza di Castrovillari, dunque, si fa ampia citazione del verdetto della Suprema Corte: dopo aver premesso che la domanda posta dai legali Anief “è fondata e deve essere accolta”, il giudice del lavoro ha espresso le ragioni riferendosi, in particolare, alla “sentenza n. 29961/2023 del 4-27 ottobre 2023”, con cui “la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato” una serie di “principi di diritto”, a partire dal fatto che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “il ricorso presentato da un precario o ex precario attraverso i legali Anief ha alte possibilità di riuscita per accogliere i 500 euro annui della Carta del docente negati in modo illegittimo. Quanto detto dal Consiglio di Stato, della Corte di Giustizia europea e dalla Suprema Corte di Cassazione non può essere rigettato o buttato alle ortiche: significherebbe negare l’evidenza e affermare la discriminazione dei precari su cui è già caduto il legislatore della riforma della Buona Scuola approvata con troppa leggerezza nel 2015”.

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

– dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere il beneficio economico della cd. “Carta del docente” e, quindi, del relativo bonus di € 500,00 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/23 e 2023/2024;

– condanna, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, all’attribuzione in favore della parte ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;

– condanna il Ministero al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 800,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, oltre contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Castrovillari, 27.5.2024

La Giudice del Lavoro

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