Diplomati magistrale, servizio nella paritaria non è valido per il concorso straordinario. Tar dice no a ricorrenti
Il TAR Lazio, con sentenza n. 02115/2019 del 15 febbraio 2019, ha respinto il ricorso di un gruppo di docenti che chiedevano di partecipare al concorso straordinario per infanzia e primaria in virtù del servizio svolto nella scuola paritaria, laddove il bando DDG n. 1456 del 7 novembre accetta solo il servizio della scuola statale.
Cosa chiedevano i ricorrenti
I ricorrenti chiedevano di annullare il bando DDG n. 1456 del 7 novembre 2018 (cosiddetto concorso straordinario per infanzia e primaria) nella parte in cui preclude la partecipazione al concorso ai docenti che abbiano svolto i due anni di servizio richiesti presso le istituzioni scolastiche paritarie, o anche solo di integrare la parte di servizio svolta presso le istituzioni scolastiche statali con il servizio svolto presso la scuola paritaria.
Leggiamo nel ricorso “Parte ricorrente contesta il bando impugnato nella parte in cui prevede, come requisito di ammissione al concorso, lo svolgimento, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/2018) di almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell’infanzia e primaria, presso le istituzioni scolastiche statali. In particolare, viene contestata la mancata equiparazione a tale requisito dello svolgimento di due annualità (o di parte di queste) presso istituzioni scolastiche paritarie.”
Cosa ha deciso il TAR
Il bando in questione è stato emanato in attuazione dell’art. 4, comma 1 quinquies del d.l. n. 87 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018.
Pertanto, il requisito di ammissione è previsto dalla legge. Ne discende che l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale sulla scelta delle categorie ammesse al concorso straordinario in oggetto essendo la scelta già stata compiuta a monte da parte del legislatore.
Ricorrenti potranno partecipare al concorso ordinario
Il collegio giudicante, tra l’altro, ritiene non sussistenti i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale della previsione di legge.
Il concorso in questione infatti ha carattere straordinario. Ne discende che la previsione limitativa non lede il diritto costituzionalmente garantito dei ricorrenti di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso pubblico, posto che gli stessi potranno partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi sulla base della lettera c), dell’art. 4, comma 1 quater, del d.l. n. 87 del 2018.
Concorso straordinario non è sanatoria per tutti i diplomati magistrale e laureati in SFP
La procedura straordinaria – afferma il TAR – non nasce quale “sanatoria” per tutti i possessori del diploma magistrale ante 2001/02 e della laurea in scienze della formazione primaria, bensì quale strumento di riassorbimento graduale di personale qualificato (per il titolo e per gli anni di servizio dedotti), onde non favorire il risorgere stesso di altro precariato.
Intenzione del legislatore è quello di incidere sul sistema dei docenti che lavorano presso il sistema delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantirne il riassorbimento. La distinzione con gli istituti scolastici paritari o comunali non appare irragionevole anche se si considera il diverso meccanismo di selezione che interessa le scuole paritarie rispetto a quelle statali.