Diplomati magistrale in ruolo con riserva e anno prova superato: quando possono accettare una supplenza

WhatsApp
Telegram

L’aspirante immesso in ruolo con riserva può vedersi risolto il contratto per eventuali cause risolutive espresse nello stesso. Il caso dei diplomati magistrale in ruolo con riserva e anno di prova superato: se assunti nuovamente nel medesimo grado di istruzione, possono accettare eventuali supplenze.

Immissioni ruolo e supplenze: stato dell’arte

Terminata la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura per chiamata (consistente nell’assunzione degli aspiranti inclusi in GaE e GM in territori diversi da quelli di pertinenza delle relative graduatorie), le immissioni in ruolo ordinarie si avviano al termine (qui i posti assegnati su provincia e gli Avvisi per la scelta della sede), lasciando il passo alla procedura di assunzione straordinaria di assunzione finalizzata al ruolo.

La suddetta procedura straordinaria è finalizzata alla copertura dei posti di sostegno, residuati dalle immissioni in ruolo ordinarie, attingendo dalle GPS I fascia sostegno e relativo elenco aggiuntivo [ricordiamo che gli aspiranti, nel 2023/24, sono assunti con contratto al 31/08 e poi, previo superamento dell’anno di prova e della lezione simulata, saranno assunti in ruolo nel 2024/25, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato (quindi dalla data di inizio del servizio nell’a.s. 2023/24)]. In caso residuino ulteriori posti di sostegno, gli stessi saranno oggetto di una mini call veloce, consistente nell’attribuzione degli stessi agli aspiranti inclusi nelle GPS I fascia sostegno e relativo elenco aggiuntivo, ubicati in territori diversi da quelli in cui sono presenti le disponibilità. Per partecipare alla mini call veloce, gli interessati presentano le relative istanze dalle ore 09.00 del 9 agosto alle ore 09.00 dell’11 agosto 2023, tramite Istanze Online.

Seguirà l’assegnazione delle supplenze al 31/08 e al 30/06 da GaE e GPS, relativamente alle quali gli aspiranti hanno già presentato domanda, entro il 31 luglio u.s. La medesima domanda è stata presentata ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria di assunzione su sostegno, compilando le sezioni dedicate dell’istanza.

Risoluzione contratto a TD e e TI

Illustrata la situazione relative alle nomine in ruolo e agli incarichi di supplenza, focalizziamo la nostra attenzione su quelle che sono le cause di risoluzione dei contratti secondo quanto disposto dal CCNL, ricordando che in data 14 luglio 2023 è stata sottoscritta l’Ipotesi di CCNL 2019/21 tra MIM e organizzazioni sindacali (eccetto la UIL scuola). Si attende adesso la firma definitiva, affinché l’Ipotesi diventi Contratto e le disposizioni in essa presenti diventino vigenti. Al momento, il CCNL di riferimento per la tematica affrontata è quello del 2007 (art. 25) congiuntamente al CCNL 2016/18 (art. 41).

L’Ipotesi di CCNL 2019/21 non aggiunge alcuna nuova disposizione alle due precedenti, tuttavia le raggruppa in un unico contratto e in un solo articolo dello stesso e contiene una dichiarazione congiunta MIM-OO.SS.

Alla luce della citate disposizioni, nel contratto di lavoro individuale a tempo determinato (oltre agli previsti dati) vanno indicate:

  • la data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
  • le cause che ne costituiscono condizioni risolutive

Tra le cause di risoluzione:

La dichiarazione congiunta MIM-OOSS summenzionata (inserita nell’Ipotesi di CCNL) riguarda il secondo punto sopra riportato. In essa si auspica che le graduatorie di assunzione vengano pubblicate in tempo utile, evitando un cambio in corsa di docenti, a discapito della continuità didattica: Con riferimento all’Art. 39 (Contratto individuale di lavoro), le parti auspicano che l’amministrazione proceda all’approvazione delle graduatorie in tempi adeguati a prevenire che la risoluzione dei contratti a tempo determinato per l’individuazione di un nuovo avente titolo possa determinare pregiudizio alla continuità didattica. 

[Evidenziamo che le cause di risoluzione dei contratti riguardano sia gli immessi in ruolo che coloro i quali ottengono incarichi di supplenza]

Diplomati magistrale

Il rischio clausola risolutiva riguarda senza dubbio numerosi docenti di scuole dell’infanzia/primaria diplomati magistrale che, negli anni scorsi, sono stati inseriti in GaE e anche immessi in ruolo con riserva. Successivamente, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con due sentenze (la prima del 15 Novembre 2017 e la seconda del 20 Febbraio 2019) si è espressa negativamente sul predetto inserimento, per cui i docenti coinvolti, con l’arrivo dei singoli provvedimenti giurisdizionali, sono decaduti dal ruolo ovvero dalla supplenza ottenuta (ricordiamo che alle due predette sentenze si è aggiunta l’Ordinanza del 22 luglio 2019 della Corte di Cassazione, che si è espressa alla stessa stregua dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato). Per far fronte alla situazione venutasi a creare, al fine di salvaguardare la continuità didattica degli alunni, considerato che i summenzionati singoli provvedimenti giurisdizionali, volti alla decadenza dei contratti a tempo indeterminato e determinato, arrivavano nel corso dell’anno scolastico, si è intervenuti con il DL n. 87/2018 (convertito in legge n. 96/2018), successivamente modificato dal DL n. 126/2019 (convertito in legge n. 159/2019)

In base alle succitate disposizioni normative, in caso di sentenze sfavorevoli agli aspiranti, notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento (entro i 20 giorni non si parla ancora di continuità didattica, come previsto dal D.lgs. 297/94), i contratti  tempo indeterminato e quelli a tempo determinato al 31 agosto sono trasformati in contratti al 30 giugno (chi ha già il contratto al 30/06, resta con tale data ultima di termine della supplenza). In caso contrario, ossia di notifica della sentenza prima del predetto ventesimo giorno, si procede alla rescissione del contratto.

Dunque, per i diplomati magistrale immessi in ruolo con riserva, la disciplina è particolare poiché,  in caso di sentenza notificata successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, non è prevista la risoluzione immediata del contratto ma la trasformazione del contratto al 30 giugno.

La situazione descritta spinge, naturalmente, gli interessati a partecipare anche ad altre procedure di immissione in ruolo, al fine di avere la certezza del contratto a tempo indeterminato, come nel caso di una nostra lettrice che, trovatasi nella situazione sopra descritta, è stata nuovamente assunta, tuttavia in una sede non gradita. Rispondiamo ad un quesito posto dalla medesima.

Quesito

Sono una docente di ruolo con riserva per ricorso immissione GAE. Quest’anno sono stata immessa in ruolo per una provincia che mi è impossibile raggiungere. Avendo già svolto l’anno di prova su posto comune infanzia, posso usufruire dell’art. 36 e chiedere aspettativa per una supplenza su primaria e poi valutare un trasferimento per il prossimo anno?

Sì, per l’a.s. 2023/24, dopo l’accettazione del “nuovo” ruolo, può accettare un’eventuale supplenza in base all’art. 36 del CCNL 2007. Infatti, il DM n. 138/2023 prevede che non possono accettare incarichi a tempo determinato i docenti tenuti a svolgere l’anno di prova. Considerato che la lettrice lo ha già superato, per cui non deve nuovamente svolgerlo (come leggiamo nella nota sull’anno di prova 2022/23), non è soggetta alla disposizione del suddetto DM 138/23.

Precisiamo che l’articolo 36 del CCNL 2007, disciplinante la possibilità per i docenti di ruolo di accettare le suddette supplenze, sarà applicato per l’ultimo a.s., in quanto verrà sostituito dall’art. 47 del futuro CCNL 2019/21, attualmente Ipotesi di Contratto, per cui si attende la firma definitiva ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esso contenute. La conferma che, per l’a.s. 2023/24, vada applicato l’articolo 36, arriva anche dall’annuale nota sulle supplenze 2023/24, ove leggiamo che: il personale scolastico di ruolo, avendone titolo, può partecipare alla procedura in esame – nei limiti previsti dagli articoli 36 e 59 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 – nonché all’attribuzione delle supplenze di cui al successivo punto 2Come stabilito dall’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 138 del 2023, il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.

Ricordiamo infine che, ai sensi dell’articolo 36 del CCNL 2007, il docente con contratto a tempo indeterminato può accettare supplenze annuali al 30 giugno o al 31 agosto per altre classi di concorso ovvero altri gradi di istruzione, mantenendo per tre anni scolastici, anche non consecutivi, la sede di titolarità. Per incarichi superiori ai tre anni il docente di ruolo perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione. La nostra lettrice, in definitiva, titolare presso la scuola dell’infanzia, può accettare l’eventuale supplenza nella scuola primaria.

WhatsApp
Telegram

Hai bisogno di un PC nuovo? Comprane uno rigenerato, costa meno, proteggi l’ambiente e hai un anno di garanzia. Usa la Carta del docente su Reware.it