Diplomati magistrale fuori da GaE, ecco il testo della sentenza. In ruolo per concorso

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E’ stata pubblicata la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ed è  negativa per i diplomati magistrale. Le motivazioni. 

Va evidenziato che le (sette) sentenze del Consiglio di Stato che hanno accolto i ricorsi contro il d.m. n. 235 del 2014, sebbene rechino un dispositivo formalmente di annullamento, in realtà non annullano alcunché, ma accertano la pretesa dei ricorrenti all’inserimento nelle GAE, con i conseguenti effetti conformativi nei confronti del MIUR. Si tratta, quindi, di sentenze non propriamente caducatorie, ma additive/ordinatorie, fondate sull’accertamento della fondatezza della pretesa di ottenere l’iscrizione in graduatoria.
In altri termini, il decreto ministeriale n. 235 del 2014, non è stato caducato, neanche in parte, dalle sentenze in esame, né avrebbe potuto esserlo, in quanto, come si è evidenziato, il suo contenuto era diretto esclusivamente a disciplinare la posizione di quanti erano già inseriti in graduatoria, senza recare alcuna previsione escludente sui requisiti di accesso alle GAE.
Non a caso il d.m. è stato annullato (genericamente) “nella parte in cui non consente ai ricorrenti l’inserimento nelle GAE”.

  1. La Sesta Sezione sostiene la tesi, fatta propria anche dai ricorrenti, secondo cui il diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 avrebbe ex se valore abilitante all’insegnamento presso la scuola primaria e dell’infanzia, consentendo, quindi, ai soggetti che ne sono titolari di ottenere l’inserimento nelle GAE. A sostegno di questa conclusione, viene invocata, come novità rispetto al quadro normativo su cui si era già pronunciata l’Adunanza plenaria n. 11 del 2017, la previsione contenuta nell’art. 4, comma 1-quinquies, lett. b) del d.l. n. 87/2018, che, nel disciplinare i requisiti di accesso al concorso straordinario per il recluta mento dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia, prevede che ad esso possono partecipare, oltre ai laureati in scienze della formazione, “i possessori di diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”.
    37. La tesi non merita condivisione.
  2.  Deve ribadirsi il principio di diritto secondo cui il valore legale del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002 può essere riconosciuto solo in via “strumentale”, nel senso, di consentire a coloro che lo hanno conseguito di partecipare alle sessioni di abilitazioni o ai concorsi pur se privi del diploma di laurea in scienze della formazione, istituito con d.P.R. 31 luglio 1996, n. 471.

  3. Va ancora aggiunto che, a differenza di quanto sostenuto dall’ordinanza di rimessione, l’art. 1-quinques del d.l. n. 87 del 2018, non ha affatto riconosciuto valore abilitante ex se al diploma magistrale, ma ha anzi ribadito la necessità di superare un concorso per accedere ai posti di insegnamento, inserendosi, quindi, nel solco del principio di diritto enunciato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2017 e confermandone la correttezza.

  4. Scarica il testo della sentenzaScarica il testo della sentenza

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