Diploma ITP non ha valore abilitante, il TAR cambia nuovamente idea

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Nella sentenza in commento parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del Bando di concorso di cui al Ddg. n. 106/2016 con il quale il Miur ha indetto un concorso per titoli ed esami per il personale docente per i posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui fosse stato interpretato nel senso di escluderla dalla procedura poiché non in possesso del requisito di abilitazione all’insegnamento, considerando insufficiente il suo titolo di studio, ossia il diploma Itp.

La questione

Il Tribunale con Ordinanza Cautelare aveva accolto l’istanza cautelare del ricorrente, “Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare per le motivazioni già esplicitate dalla Sezione in identici casi con le ordinanze nn. 2655/2016, 2154/2016, 2682/2016, 2697/2016, 2735/2016, rilevando che limitatamente alle classi di concorso per cui non risulti essere stato attivato il TFA e/o ai ricorrenti che risultino avere conseguito il titolo di studio in tempi non utile per la partecipazione al TFA l’istanza possa essere accolta ai fini dell’ammissione con riserva dei ricorrenti alla prova concorsuale, eventualmente mediante predisposizione di apposita sessione ove tale prova fosse già espletata, onerando l’amministrazione di verificare – anche successivamente allo svolgimento della stessala sussistenza dei presupposti di fatto evidenziati per l’ammissione con riserva di ciascun ricorrente”. In prossimità dell’udienza di merito parte ricorrente ha rappresentato che ha potuto partecipare alle prove concorsuali ed ha superato il concorso ed era stata convocata dal Miur al fine di scegliere l’ambito di assegnazione della sede e per il congelamento del posto. E qui arriva la decisione del TAR, con la quale afferma che “deve rimeditare l’orientamento espresso in sede cautelare alla luce del muovo e ormai consolidato indirizzo seguito in numerose pronunce”.

Il diploma ITP non ha valore abilitante

Con riferimento al carattere non abilitante del diploma ITP, infatti, il TAR  con la sentenza dell’8 agosto 2022 n. 11110/2022 si rimette al pregresso pronunciamento del Consiglio di Stato n.4503 del 23 luglio 2018.

In tale decisione è stato infatti chiarito che:

a) il diploma ITP non ha valore abilitante né tale valore può desumersi dal decreto ministeriale 30 giugno 1998 n. 39 in quanto tale decreto si è limitato ad ordinare le classi di concorso e, pertanto, non sussistono i presupposti giuridici perché gli insegnanti in possesso del diploma in esame abbiano diritto all’iscrizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di seconda fascia;

b) la oggettiva mancanza di percorsi abilitanti ordinari non può valere per consentire l’iscrizione nella seconda fascia. La mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente laddove la mancata attivazione di percorsi abilitanti può essere censurata mediante l’azione ex art. 31 c.p.a. e, in caso di persistente inerzia o inadempimento, mediante l’adozione, presso il giudice competente, di idonea azione risarcitoria.

Non sussiste alcun contrasto con la normativa europea

Secondo i giudici, pertanto, non emerge, d’altro canto, un contrasto tra la disciplina europea e la normativa nazionale sul tema, posto che la disciplina dei titoli abilitanti rimane di competenza dell’ordinamento nazionale e posto che i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di insegnante e la loro subordinazione a un titolo abilitante non appaiono contrastare con puntuali disposizione di diritto europeo.

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