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Dimissioni volontarie da parte del docente/ATA in corso d’anno: serve preavviso? Si può accettare subito un altro lavoro?

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Partiamo anzitutto dal chiarire che è del tutto legittimo per i pubblici dipendenti presentare, in costanza di rapporto di lavoro, le dimissioni volontarie dal posto di lavoro. A seguito della privatizzazione del pubblico impiego iniziata con il D. Lgs. 29/1993, valevole anche per i dipendenti scolastici, al rapporto di lavoro si applicano le norme del Testo unico sul pubblico impiego (D. Lgs. 165/2001), del codice civile e delle leggi sul rapporto di lavoro.

Si applicano dunque le norme in materia di dimissioni e preavviso, previste dalle leggi civili.

Si pensi ad esempio al caso in cui docenti o personale A.T.A., a seguito di procedura concorsuale (per la cui partecipazione sono previsti dal CCNL specifici permessi retribuiti per assentarsi dal lavoro), presentino formali dimissioni all’istituzione scolastica, al fine procedere alla formalizzazione dell’assunzione della nuova attività lavorativa.

Analizziamo dunque il contesto normativo che regola la materia, la procedura da seguire e, da ultimo, gli adempimenti dell’istituzione scolastica di titolarità del dipendente scolastico.

Cosa sono le dimissioni?

Nell’ambito del rapporto di lavoro, per dimissioni si fa riferimento all’atto unilaterale del dipendente, con il quale manifesta al datore di lavoro l’intenzione di risolvere il contratto di lavoro.

Non è un elemento necessario la presenza di adeguata motivazione, né è un atto sindacabile dal datore di lavoro. L’atto è idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui viene portato a conoscenza dell’Amministrazione-datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultima di accettarle, sicché non necessitano, ai fini dell’efficacia, di un provvedimento formale di accettazione da parte dell’Amministrazione scolastica.

Si tenga presente, da ultimo, che il dipendente che ha rassegnato le proprie formali dimissioni può sempre decidere di cambiare idea e revocarle, rendendole prive di effetto, entro congruo termine.

Chiarimenti sull’efficacia delle dimissioni.

Le dimissioni del personale scolastico, di norma e come previsto dal D.P.R. n.351/1998, devono seguire l’andamento dell’anno scolastico: dunque, pur se presentate durante l’anno, spiegano i propri effetti a partire dal primo settembre dell’anno scolastico successivo a quello di presentazione. Pertanto l’anno scolastico nel quale vengono presentate formali dimissioni va comunque completato.

Ma nei casi in cui le dimissioni siano prese con effetto immediato, queste spiegano i loro effetti con una decorrenza differente, in relazione a quando sia stata prevista la loro efficacia dal lavoratore.

Con la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego infatti, non si applica più l’art. 510 del D. Lgs. 297 del 1994 secondo il quale il dipendente è tenuto a prestare servizio fino a quando non riceva formale comunicazione di accettazione delle dimissioni da parte del datore di lavoro. Ricordiamo appunto che, in termini giuridici, le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio.

Concludiamo quindi col dire che le accettazioni formali da parte dell’Amministrazione scolastica non sono più un atto necessario.

Attenzione al preavviso.

Il preavviso è l’arco temporale intercorrente tra la comunicazione formale delle dimissioni, eseguita dal dipendente al datore di lavoro e l’interruzione sostanziale del contratto di lavoro, previsto al fine di tutelare la parte che lo subisce e attutire gli effetti pregiudizievoli. La disciplina è contenuta nell’art. 2118 del codice civile per cui il preavviso va dato nel termine e nei modi stabiliti dai CCNL, dagli usi o secondo equità.

Limiti temporali del preavviso.

Per il comparto Istruzione, trova applicazione l’art. 23 del CCNL Comparto Scuola 2006-2009, che fissa i termini del preavviso: “In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:

  • 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
  • 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
  • 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni”.

Come ribadito in diverse occasioni dagli Uffici Scolastici regionali, il dipendente deve rispettare il preavviso nella formalizzazione delle dimissioni, in mancanza, l’Amministrazione deve provvedere al recupero delle somme corrispondenti al periodo di preavviso non rispettato (anche eventualmente operando le dovute trattenute in busta paga). Adempimenti a carico dell’istituzione scolastica.

In presenza di formali dimissioni presentate dal dipendente, l’istituzione scolastica di titolarità deve:

  • Accettare formalmente le dimissioni, comunicandole al dipendente dimissionario (atto che ricordiamo non è necessario ai fini dell’efficacia delle dimissioni);
  • Trasmettere gli atti all’Ufficio Scolastico Provinciale di riferimento;
  • Inserire tramite apposita funzionalità sul SIDI (sistema informativo dell’istruzione) la cessazione del rapporto di lavoro del dipendente dimissionario;
  • Eseguire formale comunicazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la formale chiusura della partita di spesa fissa, sulla quale venivano erogati gli stipendi del dipendente.

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