Dimissioni dal ruolo, si può essere riammessi in servizio. Ecco le condizioni

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Il docente, che si dimette volontariamente dall’insegnamento, può cambiare idea ed essere riammesso in servizio?

La risposta alla suddetta domanda è affermativa.

La possibilità di essere riammessi in servizio è prevista dal DPR n. 3/1957, il cui articolo 132 così recita:

“L’impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall’impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell’art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

Può essere riammesso in servizio l’impiegata dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell’art. 127, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l’impiegata abbia riacquistata la cittadinanza per effetto dell’annullamento o dello scioglimento del matrimonio.

L’impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

La riammissione in servizio  è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale. “

Secondo il suddetto DPR, dunque, il personale con qualifica inferiore a quella di direttore generale, che si sia dimesso o che sia stato collocato a riposo o che sia decaduto dall’impiego per i motivi indicati dell’articolo 127 alle lettere b) e c)  del medesimo DPR, ha la possibilità di essere riammesso in servizio, a determinate condizioni.

I motivi di decadenza dall’impiego indicati dalle citate lettere sono i seguenti: l’impiegato ha accettato una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente; l’impiegato non ha assunto servizio  senza giustificato motivo, non assume o non riassume servizio entro il termine indicatogli o  rimane assente dall’ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni o anche meno se gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni abbiano stabilito un altro termine.

Le condizioni per la riammissioni in servizio sono: vacanza del posto; cessazione dal servizio avvenuta senza l’applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

Se la riammissione va a buon fine, il personale in questione rientra nel ruolo e nella qualifica di inquadramento al momento della cessazione.

Le disposizioni del DPR n. 3/1957 sono state riprese nel D.l.vo n. 297/94 (Testo Unico Scuola) all’articolo 516, che contestualizza a livello di personale scolastico quanto previsto a livello generale dal citato DPR.

Questa la disposizione del suddetto art. 516:

1. Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del posto o della cattedra e non può aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali.

3. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all’atto della cessazione dal rapporto di servizio.

4. Il provvedimento di riammissione in servizio è adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

5. La riammissione in servizio ha effetto dall’anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

La riammissione in servizio per il personale scolastico (docente, educativo, direttivo e ispettivo) può, dunque, avvenire a condizione che vi sia disponibilità di posto o cattedra e a condizione che la cessazione dal servizio non sia avvenuta in seguito a disposizioni di carattere transitorio o speciali.

Il personale riassunto in servizio viene inquadrato giuridicamente ed economicamente nella medesima posizione, in cui si trovava all’atto della cessazione dal servizio.

La competenza della riammissione in servizio è differente a seconda del tipo di ruolo e posto del personale interessato: se si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento sarà adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale; se si tratta di personale della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I  e II grado, il provvedimento sarà adottato dal provveditore agli studi.

Il personale in questione rientrerà in servizio l’anno scolastico successivo alla data del provvedimento di riammissione.

Il CCNL vigente, infine, prevede all’articolo 146 che l’articolo 132 del DPR n.3/1957 continua ad essere applicato per il personale della scuola.

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