Dimensionamento scolastico: quando si costituiscono istituti omnicomprensivi
Gli effetti sull’individuazione dei perdenti posto in caso di operazioni di dimensionamento scolastico sono indicati nell’articolo 18 del CCNI 2022/25. Dimensionamento in verticale?
Quesito
Così chiede una nostra lettrice:
Avevo già chiesto informazioni al sindacato sull’argomento. La mia domanda era questa: Considerato che l’istituto comprensivo dove lavoro ha (molto) meno di 900 alunni, può essere pensabile accorparlo ad un istituto tecnico (secondaria di II grado) anziché ad un altro istituto comprensivo? Al sindacato mi hanno risposto “assolutamente no, il dimensionamento non può essere fatto in verticale”. Vorrei sapere se la risposta che mi hanno dato è corretta e, in caso contrario, dove posso reperire la normativa di riferimento.
Sì, in linea generale è così. Solo in casi particolari le operazioni di dimensionamento possono portare alla creazione di istituti omnicomprensivi, ossia istituti comprendenti scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Tale possibilità è prevista dal DPR 233/98 che, all’articolo 2/3, così dispone:
3. Nelle piccole isole, nei comuni montani, nonché nelle aree geografiche contraddistinte da specificità etniche o linguistiche, gli indici di riferimento previsti dal comma 2 possono essere ridotti fino a 300 alunni per gli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, o per gli istituti di istruzione secondaria superiore che comprendono corsi o sezioni di diverso ordine o tipo, previsti dal comma 6; nelle località sopra indicate che si trovino in condizioni di particolare isolamento possono, altresì, essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado.
Dunque, nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità etniche e linguistiche, che si trovino in condizioni di particolare isolamento, possono essere costituiti istituti comprensivi di scuole di ogni ordine e grado. Considerato che nel quesito la lettrice non cita nessuna di tali situazioni particolare, l’istituto comprensivo di titolarità della stessa non potrà essere accorpato ad un istituto di secondo grado.
Per completezza, riportiamo di seguito gli effetti delle varie operazioni di dimensionamento sull’individuazione dell’eventuale perdente posto.
Dimensionamento
Le operazioni di dimensionamento e gli effetti delle medesime sull’individuazione degli eventuali docenti perdenti posto sono indicate nell’articolo 18 del CCNI 2022/25:
- A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado
- B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico
- C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado
- D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche
- E) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e usufruiscono delle precedenze di cui al comma 1, punti II) e V) dell’art. 13 del presente contratto a partire dall’anno successivo in una scuola del comune di loro scelta
Lettera A) “Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado“
La lettera indica e disciplina gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari, in caso le operazioni di dimensionamento realizzino l’unificazione di due o più istituzioni scolastiche di uguale o diverso grado di istruzione, nonché come redigere in tal caso la graduatoria interna di istituto, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto. Secondo le disposizioni in esame, in caso le operazioni di dimensionamento diano luogo all’unione di:
- due o più istituzioni scolastiche del medesimo ordine e grado, funzionanti nello stesso comune, si dà luogo ad unico organico dell’autonomia e i docenti titolari di tali scuole confluiscono in un’unica graduatoria interna di istituto, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;
- due o più istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado, non si dà luogo ad un unico organico dell’autonomia (perché le scuole appartengono appunto a diversi gradi istruzione) e i docenti titolari nel nuovo istituto sono inclusi in graduatorie distinte (per grado, tipologia di posto e classe di concorso), ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
Lettera B) “Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico”
La lettera disciplina l’individuazione del perdente posto nella scuola dell’infanzia e primaria, nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi nonché di confluenza in altro circolo o IC di singoli plessi o scuole dell’infanzia.
Nel primo caso, ossia di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi, tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto.
Nel secondo caso, ossia di confluenza in altro circolo o IC di singoli plessi o scuole dell’infanzia, i docenti assegnati sui medesimi (plessi o scuole dell’infanzia):
- possono optare di rimanere nei succitati plessi o scuole dell’infanzia in cui sono assegnati, in modo da garantire la continuità didattica e, a tal fine, esprimono l’opzione di confluenza per acquisire la titolarità nel nuovo circolo/istituto comprensivo cui è confluito il plesso/scuola dell’infanzia in cui sono assegnati. Tali docenti, che esprimono l’opzione di confluenza, avranno assegnata, prima delle operazioni di mobilità, la titolarità nel circolo/istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi/scuole dell’infanzia di attuale assegnazione;
- i docenti, che esercitano la succitata opzione di confluenza nel nuovo circolo/istituto comprensivo, ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo, sono graduati in un’unica graduatoria interna di istituto comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della summenzionata operazione di modifica della titolarità;
- i docenti che non esercitano la suddetta opzione restano a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari. Qualora tale istituto venga soppresso, gli interessati sono individuati quali soprannumerari (sempre se non esercitano l’opzione di confluenza) e usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI.
Lettera C) “Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado”
La lettera indica e disciplina gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari nonché le modalità di attribuzione della titolarità ai docenti interessati, in caso le operazioni di dimensionamento diano luogo alla soppressione di una scuola secondaria di I o II grado (compresi gli istituti comprensivi) oppure di una sezione staccata.
In entrambi i casi sopra riportati, ossia in caso di cessazione del funzionamento di una scuola secondaria di I o II grado oppure di una sezione staccata e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nel medesimo comune, i docenti titolari nella scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti, secondo quanto di seguito riportato:
- l’ATP di riferimento, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso/posto, comprendente tutti i docenti titolari delle scuole o sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in relazione ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle scuole coinvolte;
- i docenti provenienti dalla scuola/e o sezione/i soppresse, non individuati come perdenti posto, sono assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento, in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa;
- i docenti delle scuole non soppresse e gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, ai sensi dell’art. 13/1, punto II, del CCNI 2022/25.
Lettera D) “Succursali e/o corsi che, a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche”
La lettera disciplina le modalità di acquisizione della titolarità per i docenti appartenenti a istituti i cui corsi e/o succursali confluiscano in altro istituto dello stesso grado o tipo.
Nel caso in esame, ossia di succursali e/o corsi che, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre scuole dello stesso grado o tipo, il personale docente della scuola, che ancora esistente ha subito una riduzione di classi, ha titolo a transitare nell’istituto di confluenza esercitando apposita opzione.
Esercitando l’opzione di cui sopra:
- l’Ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto, comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte;
- i docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento;
- i docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.
Precisiamo che:
- qualora non si realizzi un unico organico in quanto le scuole continuano ad appartenere a diverso grado, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;
- se il punto di erogazione del servizio (istituto, plesso, corso o succursale) nelle tipologie di scuole suddette viene chiuso, con relativa attribuzione delle classi o alunni ad altro istituto ubicato in comune diverso, il personale docente in esso titolare (dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato) ha titolo a transitare, mediante esercizio di opzione, nell’istituto di confluenza, secondo l’ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino all’esaurimento delle disponibilità di organico della nuova scuola. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto.
- i titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari partecipano alla mobilità e usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro nell’istituto di confluenza. A tal fine, gli stessi docenti possono presentare domanda condizionata, utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.
Lettera E)
Nel caso di cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria, centro territoriale, scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e partecipano alla mobilità in quanto tali; usufruiscono delle precedenze di cui ai punti II) e V) dell’articolo 13 del CCNI (rientro nella scuole e nel comune di precedente titolarità), a partire dall’anno successivo, in una scuola del comune di loro scelta.
Formulazione graduatorie interne
Per la formulazione delle graduatorie sopra menzionate, si applicano i criteri previsti nel CCNI 2019/22, relativi all’individuazione del perdente posto, e nella tabella di valutazione di titoli e servizi per le parti riferite ai trasferimenti d’ufficio e all’individuazione del soprannumerario.
Nelle operazioni sopra illustrate si tiene conto delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022/25, ai soli fini dell’esclusione dalla graduatoria per l’individuazione dei perdenti posto (art. 13 comma 2) e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità nell’ambito del singolo dimensionamento.
Disposizioni comuni alle sopra illustrate operazioni
Evidenziamo, infine, che il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell’ottennio precedente da una scuola coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro alle condizioni previste dall’art. 13, comma 1, punto II e V del CCNI 2022/25.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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