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Dimensionamento scolastico plessi scuola Primaria e dell’Infanzia: come cambia titolarità docenti coinvolti

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Il dimensionamento scolastico con accorpamento di plessi di scuola Primaria e dell’Infanzia in altro IC può determinare modifiche nella titolarità dei docenti.  Vediamo le possibilità previste nel contratto

Una lettrice ci scrive:

Il mio plesso di scuola primaria e altri due plessi di scuola dell’infanzia, sono stati ceduti, a causa del piano di dimensionamento ad una scuola secondaria di 1° grado per diventare I.C. A tal proposito, noi insegnanti, vorremmo sapere se abbiamo diritto di opzione, premesso che la quasi totalità pensa di seguire le classi e le sezioni di titolarità qualora sia consentito, oppure se è il dirigente scolastico che deciderà quali insegnanti dovranno restare e quali dovranno andare. Premessa che attualmente anche chi  non presta servizio in questi plessi pensa di poter decidere di poter andare con il nuovo I.C. Il quadro normativo vigente, a tal proposito, cosa prevede?”

Il dimensionamento scolastico di cui ci parla la nostra lettrice non coinvolge l’intero Istituto di titolarità, ma solo alcuni plessi, uno di scuola Primaria e due della scuola dell’Infanzia, che saranno accorpati ad un altro Istituto Comprensivo.

Il destino dei docenti in servizio su questi plessi dipende dalle loro scelte, come stabilisce il CCNI sulla mobilità.

Il contratto prevede, infatti, una possibilità di scelta da parte dei docenti coinvolti, che sono quelli che prestano servizio nel corrente anno scolastico nei plessi interessati dal dimensionamento

Riferimenti normativi

Il riferimento normativo, che potrà fornire un deciso chiarimento alla nostra lettrice, è l’art.18 del CCNI, dove alla lettera B) punto 2. si prende in esame proprio il caso di suo interesse, come di seguito riportato:

B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico.

Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del perdente posto avviene come segue:

  1. [……….]
  1. nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto”

I docenti interessati sono, quindi, esclusivamente coloro che sono in servizio nel corrente anno scolastico nei plessi coinvolti dal dimensionamento.

Questi docenti potranno optare se acquisire titolarità nell’IC di confluenza o rimanere titolari nell’attuale Istituto, con le diverse conseguenze, indicate nella normativa citata, per l’inserimento nella graduatoria interna di istituto e l’individuazione di eventuali soprannumerari.

Conclusioni

La nostra lettrice, in servizio nel plesso di scuola Primaria che confluirà il prossimo anno scolastico in un altro Istituto Comprensivo, potrà, quindi, decidere, per garantire la continuità didattica, di seguire le classi e acquisire la titolarità nell’IC di confluenza.

Si tratta di un diritto di opzione stabilito dalla normativa, che non consente alcuna ingerenza in merito da parte del Dirigente Scolastico.

Tale diritto non spetta, invece, agli altri docenti dell’Istituto in servizio in plessi non coinvolti dal dimensionamento. Questi docenti, pur volendo farlo, non potranno, quindi, optare per la titolarità nell’IC di confluenza

 

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