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Dimensionamento scolastico e aggregazione scuole: come procedere per assegnazione COE

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Dimensionamento scolastico e COE: come si procede ai fini dell’assegnazione? Qual è la normativa di riferimento?

Prima di rispondere ad un quesito in merito posto in redazione, ricordiamo quali effetti produce sull’individuazione del perdente posto l’operazione di dimensionamento denominata “Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado, quella di cui dovrebbe essere stata oggetto la scuola della lettrice che ha posto il predetto quesito (usiamo il condizionale, considerato che la natura dell’argomento è prettamente tecnica e che nei quesiti, per indicare l’operazione, si utilizzano talvolta termini non precisi), nonché come si procede per l’assegnazione di una COE.

Operazioni dimensionamento

Queste, come si legge nell’articolo 18 del CCNI 2022/25, come modificato dall’Accordo MIM-OOSS del 21/02/2024, le possibili operazioni di dimensionamento:

  • A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado
  • B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico
  • C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado
  • D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche
  • E) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e usufruiscono delle precedenze di cui al comma 1, punti II) e V) dell’art. 13 del presente contratto a partire dall’anno successivo in una scuola del comune di loro scelta. 

Come detto, l’operazione di nostro interesse dovrebbe essere quella di cui alla sopra riportata lettera C) “Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado“, di nostro interesse in quanto la lettrice nel quesito afferma che alla sua scuola è stato accorpato un altro istituto comprensivo. La predetta lettera C) indica e disciplina gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari nonché le modalità di attribuzione della titolarità ai docenti interessati, in caso le operazioni di dimensionamento diano luogo alla soppressione di una scuola secondaria di I o II grado (compresi gli istituti comprensivi) oppure di una sezione staccata.

In entrambi i citati casi, ossia in caso di cessazione del funzionamento di una scuola secondaria di I o II grado (compresi gli istituti comprensivi) oppure di una sezione staccata e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nel medesimo comune, i docenti titolari nella scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti, secondo quanto di seguito riportato:

  • l’ATP di riferimento, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso/posto, comprendente tutti i docenti titolari delle scuole o sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in relazione ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle scuole coinvolte; 
  • i docenti provenienti dalla scuola/e o sezione/i soppresse, non individuati come perdenti posto, sono  assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento, in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa;
  • i docenti delle scuole non soppresse e gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, ai sensi dell’art. 13/1, punto II, del CCNI 2022/25.

COE

Quanto all’altra informazione propedeutica per rispondere al quesito, ricordiamo che il CCNI 2022/25, come modificato dall’accordo MIM-OOSS del 21 febbraio 2024, distingue tra COE ottenuta per immissione in ruolo/trasferimento e COE costituitasi ex novo a seguito di contrazione di organico.

Nel caso di COE ottenuta per trasferimento (solo se richiesta) o immissione in ruolo, il docente interessato resta titolare su COE, sino a quando nella prima scuola (ossia quella di titolarità) non si liberi un posto (art. 11/2 e 3 del CCNI 2022/25): Il docente titolare su cattedra articolata su scuole diverse, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra, sarà automaticamente assegnato su questa ultima cattedra. Pertanto, all’esito delle operazioni di mobilità, verrà pubblicato tra le eventuali disponibilità l’effettiva tipologia di cattedra interna o esterna. Tale operazione non necessita di provvedimento alcuno, ma avviene automaticamente.

Nel caso, invece, di COE costituitasi ex novo a seguito di contrazione di organico, la stessa va assegnata ad un docente in servizio su una COI, secondo le disposizioni di cui all’articolo  11/8 del CCNI 2022/25. Nello specifico:

  • la cattedra orario esterna (costituitasi ex novo per contrazione di organico) è assegnata ad un docente già titolare nella scuola e in servizio nel corrente anno su COI (cattedra orario interna);
  • l’assegnazione suddetta ha carattere annuale sulla base della graduatoria interna di istituto, in cui includere a pettine anche i titolari dal precedente primo settembre, nel nostro caso 01/09/2023 (ricordiamo che i predetti titolari nella graduatoria redatta per l’individuazione del perdente posto – ossia entro i 15 giorni successivi al termine di presentazione delle domanda di mobilità – vanno invece inseriti in coda indipendentemente dal punteggio; ai fini della COE, invece, vanno inseriti a pettine, come già detto);
  • la graduatoria interna, sulla base della quale assegnare la COE, va aggiornata con i titoli posseduti dagli interessati entro il 31 agosto (nel nostro caso, entro il 31/08/2024);
  • la COE può essere assegnata anche ai docenti esclusi dalla graduatoria interna (si tratta dei beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCNI 2022/25, punti I, III, IV e VIII), se il completamento della COE è nel medesimo comune della scuola di titolarità; viceversa, ossia se il completamento è in scuole ubicate in un comune diverso da quello della scuola di titolarità, la COE non può essere assegnata ai predetti beneficiari;
  • in presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati alla COE, si seguiranno modalità e criteri di applicazione delle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCCNI 2022/25 o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) definiti in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.

Quesito

Così chiede una nostra lettrice:

Sono una docente di ruolo in un istituto comprensivo che, purtroppo, dopo le contrazioni scolastiche, è diventato Nuova istituzione scolastica accorpando un altro istituto comprensivo. Premesso ciò, chiedo gentilmente di capire come vengono considerate le cattedre di potenziamento che erano in dotazione ai rispettivi istituti, tra l’altro cattedre con discipline diverse. Nello specifico, chiedo se posso ricorrere ad una normativa che modifichi la mia cattedra COE poiché anche nella nuova istituzione, si riverifica la stessa situazione e cioè, la cattedra di potenziamento, secondo la graduatoria unica redatta di recente, prenderebbe l’intero monte orario anche nella nuova istituzione scolastica e la sottoscritta continuerebbe ad andare a completare l’orario in altra scuola sebbene potrei ambire ad una cattedra intera al posto del potenziamento. Dovrei far presente alla scuola che quella graduatoria ha inserito una cattedra di potenziamento? Ringraziando anticipatamente per la risposta porgo distinti saluti.

Premettiamo che i posti di potenziamento sono trattati allo stesso modo di quelli curricolari perché, una volta assegnati alle scuole, confluiscono indistintamente nell’organico della scuola interessata, come si legge nell’annuale nota sugli organici: I posti del potenziamento, che una volta attribuiti confluiscono senza specificazione nell’organico dell’autonomia, possono dunque essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari e tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell’infanzia e primaria quanto – nella scuola secondaria – per il completamento di singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.

Chiarito ciò, possiamo rispondere alla lettrice. Sebbene la stessa non lo espliciti, quella in questione dovrebbe essere una COE costituitasi ex novo e da assegnare annualmente, tenuto conto che la stessa parla di assegnazione tramite graduatoria interna, come già avvenuto per il corrente anno scolastico. Considerato che, in seguito all’aggregazione dell’I.C. all scuola della lettrice (sempre IC), si è costituito un unico organico dell’autonomia, che nel nuovo assetto organico la cattedra con completamento esterno rimane, la stessa andrà nuovamente assegnata ad un docente già in organico (nel nuovo IC nato dall’aggregazione di un altro IC), scorrendo la graduatoria interna di istituto, secondo quanto indicato sopra. Pertanto, la cattedra verrà assegnata all’ultimo in graduatoria oppure, in caso di più richieste per  essere assegnati sulla stessa secondo le modalità e i criteri definiti in contrattazione di istituto e relativi alle precedenze di cui all’art. 13/1 del CCCNI 2022/25 o ad altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri). Quanto al potenziamento, l’assegnazione su tale tipo di posto spetta al dirigente scolastico nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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