Dimensionamento scolastico, due plessi confluiscono in due istituti diversi: i docenti possono scegliere in quale insegnare?
Cosa succede nel caso uno o più plessi vengano accorpati ad un altro istituto? Cosa possono fare i docenti interessati?
Rispondiamo ad un quesito posto in redazione da una nostra lettrice, illustrando dapprima cosa prevede il CCNI 2022/25 sul dimensionamento, nello specifico in caso di confluenza singoli plessi o scuole dell’infanzia in altro circolo o istituto comprensivo. Il predetto contratto, ricordiamolo, sarà modificato in virtù di alcune novità che lo stesso dovrà recepire, quale ad esempio quella relativa al punteggio aggiuntivo per i docenti che lavorano in aree a forte rischio di abbandono e per i docenti tutor/orientatore. Approfondisci
Dimensionamento circoli didattici e/o istituti comprensivi
Così leggiamo nell’articolo 18, comma 1 – lettera B, del summenzionato CCNI 2022/25:
B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico.
Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del perdente posto avviene come segue:
1. nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;
2. nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, a fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del presente contratto.
Il punto di nostro interesse è il numero 2 sopra riportato, in base al quale, qualora singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo i docenti assegnati sui medesimi (plessi o scuole dell’infanzia), possono:
- optare di rimanere nei succitati plessi o scuole dell’infanzia in cui sono assegnati, in modo da garantire la continuità didattica (in tal caso si parla di opzione di confluenza);
- non esercitare l’opzione di confluenza (si tratta di chi non vuole restare nell’attuale plesso di assegnazione).
Nel caso di cui al punto 1, gli interessati:
- esprimono l’opzione di confluenza per acquisire la titolarità nel nuovo circolo/istituto comprensivo cui è confluito il plesso/scuola dell’infanzia cui sono assegnati;
- prima delle operazioni di mobilità, hanno assegnata la titolarità nel circolo/istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi/scuole dell’infanzia di attuale assegnazione;
- ai fini dell’individuazione dei soprannumerari nel circolo o istituti comprensivi di arrivo, sono graduati in un’unica graduatoria interna di istituto, comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo titolari a seguito della suddetta operazione di modifica della titolarità.
Nel caso di cui al punto 2 sopra riportato, gli interessati:
- non esercitano l’opzione di confluenza;
- rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente (o meglio attuale) titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari;
- qualora il suddetto istituto venga soppresso, sono individuati quali soprannumerari e usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI.
Quesito
Così chiede un nostro lettore:
Buonasera, sono un insegnante di un circolo didattico i cui plessi sono stati aggregati a 2 istituti comprensivi della stessa città. Se nessun docente esprime l’opzione di confluenza per acquisire la titolarità nel nuovo istituto comprensivo cui è confluito il plesso che cosa succede? Rimaniamo tutti nella graduatoria di circolo e saremo soprannumerari? O avremo la possibilità di scegliere liberamente in quale dei due istituti comprensivi andare? Vi ringrazio anticipatamente per la risposta che mi darete e vi chiedo di rispondermi al più presto perché la scadenza per la scelta è imminente.
Se non si esercita l’opzione di confluenza, come detto sopra, si resta nella scuola di attuale titolarità, dove si sarà graduati nella graduatoria interna di istituto (se la scuola di attualità titolarità non è stata soppressa) e, nel caso in cui i posti siano inferiori al numero di attuali titolari, vi saranno perdenti posti (come ipotizzato dalla stessa lettrice); non è possibile scegliere “liberamente” in quale dei due istituti comprensivi avere la titolarità. Qualora, invece, la scuola di attuale titolarità sia soppressa (in pratica ha perso l’autonomia e quindi il “nome”), tutti i docenti dei plessi in questione sono individuati quali soprannumerari e usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 13 del CCNI. Quindi si potrà avere assegnata la titolarità in una delle scuole oggetto di dimensionamento e ancora, naturalmente, autonome.
In definitiva, l’unica scelta possibile è tra: restare nella scuola di attuale titolarità (con il rischio di cui sopra) oppure restare nel plesso confluito in altro istituto, dove sarà acquisita la nuova titolarità.
Le risposte ai quesiti
È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).
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