Dimensionamento scolastico, accorpamenti e tagli al personale: può il Comune fare ricorso? Ecco cosa hanno detto i giudici

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Come è noto le scuole italiane da anni continuano a fare i conti, nel bene o nel male, con i piani di dimensionamento scolastico. Quando si può tagliare nella scuola, la porta è sempre aperta, la questione della razionalizzazione si presta sempre ad ogni buon uso e costume in tal senso. Il caso in commento riguarda l’ennesimo contenzioso contro un piano di dimensionamento scolastico, azionato però da un Comune.

Il fatto

Il Comune di Lauria, in persona del Sindaco agiva al TAR della Basilicata per impugnare una serie di atti con i quali la Regione Basilicata e l’USR regionale aveva approvato il Piano di Dimensionamento della rete delle Istituzioni scolastiche regionali, relativo all’anno scolastico 2024/2025, nella parte in cui l’Istituto Comprensivo di Lauria, di 396 alunni, veniva accorpato ad altro Istituto comprensivo.

Il Comune non è competente ad agire contro il piano di dimensionamento scolastico

Il TAR per la Basilicata afferma nell’ordinanza n. 00059/2024 che il ricorso è inammissibile per difetto di interesse (cfr. Sentenze TAR Lazio Sez. III^ bis n. 6133 del 16.6.2022 e TAR Catania Sez. III^ n. 3962 del 29.12.2021), pur tenendo conto dell’art. 3, comma 2, D.Lg.vo n. 267/2000, ai sensi del quale il Comune rappresenta la propria comunità, nella cura dei suoi interessi e nella promozione del suo sviluppo.

Per il TAR la contestata decisione, di accorpare l’Istituto Comprensivo  ad altro Istituto Comprensivo con la assegnazione di una sola Dirigenza scolastica è stata determinata dal criterio, prestabilito dalla suddetta Del. G.R. n. 759 del 22.11.2023 (pubblicata nel BUR dell’1.12.2023), di “accorpare gli Istituti comprensivi nelle città capoluogo e nei Comuni dove insiste più di un Istituto Comprensivo, che presentano un numero di alunni al di sotto del numero medio di 829 alunni”.

Il TAR nelle sue motivazioni rileva che tale criterio non è illogico poiché va tenuto conto dell’obbligo della Regione Basilicata, di applicare sia l’art. 19, commi 5, 5 bis e 5 sexies, D.L. n. 98/2011 conv. nella L. n. 111/2011, ai sensi del quale sono assegnati un Dirigente Scolastico ed un Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi esclusivamente alle Istituzioni scolastiche con almeno 400 alunni nei Comuni Montani, mentre l’Istituto Comprensivo di Lauria ha 396 alunni, sia il conseguente Decreto Interministeriale n. 127 del 30.6.2023, che ha stabilito il contingente organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi, riducendo il numero delle Dirigenze Scolastiche della Regione Basilicata da 110 a 84.

Basta richiamare la normativa primaria per legittimare il dimensionamento scolastico

Conclude il TAR dunque che il piano di dimensionamento deve ritenersi sufficientemente motivato con il richiamo alle predette norme statali, anche perché il Tavolo Tecnico Interistituzionale nelle riunioni del 3.11.2023 e del 13.11.2023 si era limitato ad evidenziare le ripercussioni negative, derivanti dall’attuazione dell’art. 19, commi 5, 5 bis e 5 sexies (aggiunto dall’art. 1, comma 557, L. n. 197/2022), D.L. n. 98/2011 conv. nella L. n. 111/2011 e del Decreto Interministeriale n. 127 del 30.6.2023.

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