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Dimensionamento: come cambia la titolarità dei docenti e come si forma la graduatoria interna in caso di unione o soppressione scuole

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Dimensionamento scolastico: operazioni di unificazione e soppressione scuole secondarie. Graduatoria interna e titolarità docenti.

Rispondiamo a due quesiti posti in merito in redazione, ricordando dapprima le disposizioni contrattuali di riferimento e le possibili operazioni di dimensionamento.

Contratto

Dimensionamento scolastico e formazione degli organici, com’è noto, sono operazioni strettamente legate tra loro e che hanno ripercussioni sulla titolarità dei docenti interessati. Le predette operazioni nonché le disposizioni relative all’acquisizione della titolarità e all’individuazione degli eventuali perdenti posto sono contenute nell’articolo 18 del CCNI 2022/25 che, ricordiamolo, sarà modificato in virtù di alcune novità che lo stesso dovrà recepire, quale ad esempio quella relativa al punteggio aggiuntivo per i docenti che lavorano in aree a forte rischio di abbandono e per i docenti tutor/orientatore. Pertanto, qualora vi fossero delle novità in merito ai contenuti del presente articolo, le stesse saranno immediatamente comunicate.

Operazioni dimensionamento

Queste, come si legge nel succitato articolo 18 del CCNI 2022/25, le possibili operazioni di dimensionamento:

  • A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado
  • B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico
  • C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado
  • D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche
  • E) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determini la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria o centro territoriale ovvero scuola ospedaliera, scuola serale o scuola carceraria, i titolari della scuola soppressa sono individuati come perdenti posto e trattati secondo quanto previsto dai successivi articoli e usufruiscono delle precedenze di cui al comma 1, punti II) e V) dell’art. 13 del presente contratto a partire dall’anno successivo in una scuola del comune di loro scelta

Dalla formulazione dei quesiti, che riporteremo e cui risponderemo di seguito, le operazione di nostro interesse dovrebbero essere quelle di cui alle sopra riportate lettere A e C (usiamo il condizionale, in quanto nei quesiti potrebbero essere usati termini non specifici, vista la natura prettamente tecnica della questione).

Lettera A) “Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado

La lettera indica e disciplina gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari, in caso le operazioni di dimensionamento realizzino l’unificazione di due o più istituzioni scolastiche di uguale o diverso grado di istruzione, nonché come redigere in tal caso la graduatoria interna di istituto, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto.

Secondo le disposizioni succitate, in caso le operazioni di dimensionamento diano luogo all’unione di:

  1. due o più istituzioni scolastiche del medesimo ordine e grado, funzionanti nello stesso comune, si dà luogo ad unico organico dell’autonomia e i docenti titolari di tali scuole confluiscono in un’unica graduatoria interna di istituto, ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;
  2. due o più istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado, non si dà luogo ad un unico organico dell’autonomia (perché le scuole appartengono appunto a diversi gradi istruzione) e i docenti titolari nel nuovo istituto sono inclusi in graduatorie distinte (per grado, tipologia di posto e classe di concorso), ai fini dell’individuazione dei perdenti posto. 

Lettera C) “Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado”

La lettera indica e disciplina gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari nonché le modalità di attribuzione della titolarità ai docenti interessati, in caso le operazioni di dimensionamento diano luogo alla soppressione di una scuola secondaria di I o II grado (compresi gli istituti comprensivi) oppure di una sezione staccata.

In entrambi i casi sopra riportati, ossia in caso di cessazione del funzionamento di una scuola secondaria di I o II grado oppure di una sezione staccata e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nel medesimo comune, i docenti titolari nella scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti, secondo quanto di seguito riportato:

  • l’ATP di riferimento, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso/posto, comprendente tutti i docenti titolari delle scuole o sezioni staccate coinvolte nel dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in relazione ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle scuole coinvolte; 
  • i docenti provenienti dalla scuola/e o sezione/i soppresse, non individuati come perdenti posto, sono  assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento, in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa;
  • i docenti delle scuole non soppresse e gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, ai sensi dell’art. 13/1, punto II, del CCNI 2022/25.

Quesito 1

Così chiede una nostra lettrice:

Salve, il liceo in cui insegno è stato accorpato ad un altro liceo per creare un polo liceale. Vorrei sapere se potrò restare nella graduatoria d’istituto del mio liceo o ci sarà una graduatoria unica? 

Rispondiamo alla lettrice che, stando al quesito, l’operazione di dimensionamento in cui è stata coinvolta la sua scuola è l’unificazione nella scuola secondaria di I e II grado di cui alla sopra riportata lettera A). Ciò anche alla luce del fatto che, come possiamo leggere nelle linee guida pubblicate sul dimensionamento dalle varie Regioni, quando si parla di creazione di Poli liceali l’operazione è l’unificazione/aggregazione. Pertanto, la nostra lettrice entrerà a far parte del nuovo unico organico dell’autonomia e inclusa nell’unica graduatoria interna di istituto (relativa naturalmente alla classe di concorso di titolarità).

Quesito 2

Così chiede un nostro lettore:

In seguito alle operazioni di dimensionamento, la scuola secondaria di I primo grado, in cui attualmente sono titolare, sarà soppressa. In quale scuola andrò a finire? Sarò perdente posto?

Come detto sopra, in caso di cessazione del funzionamento (soppressione) di una scuola secondaria di primo grado (e anche secondo), le relativi classi sono attribuite a uno o più istituti dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune. Quanto alla titolarità dei docenti della scuola soppressa, come detto sopra:

  • i docenti della scuola soppressa sono graduati in un’unica graduatoria redatta per singola classe di concorso/posto e comprendente tutti i docenti titolari delle scuole coinvolte nel dimensionamento;
  • l’ATP di riferimento calcola il numero di posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle scuole coinvolte;
  • l’ATP di riferimento, sulla base della graduatoria di cui al punto 1 e in relazione al suddetto numero di posti complessivi, individua i docenti soprannumerari;
  • i docenti delle scuole non soppresse e gli ex titolari della scuola soppressa, individuati come soprannumerari, partecipano alla mobilità e fruiscono della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, ai sensi dell’art. 13/1, punto II, del CCNI 2022/25;
  • i docenti ex titolari della scuola soppressa, non individuati come perdenti posto, sono assegnati sui posti disponibili nelle scuole risultanti dal dimensionamento, in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa.

Il lettore, dunque, sarà perdente posto solo se i posti complessivi nelle scuole coinvolte nel dimensionamento sia inferiore al numero di titolari e se lo stesso sarà ultimo nella graduatoria interna di istituto unica, comprendente sia i suoi attuali colleghi (quelli della scuola che sarà soppressa) che i colleghi dell’altra/e scuola/e coinvolte nel dimensionamento. Se, invece, non sarà perdente posto, lo stesso sarà assegnato in una delle scuole risultanti dal dimensionamento, in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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Le domande e le risposte saranno rese pubbliche, non si accettano richieste di anonimato o di consulenza privata.

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