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Dimensionamento: acquisizione titolarità e perdenti posto in caso di accorpamento di plessi ad altra scuola

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Accorpamento plessi ad altra scuola: quali opzioni possono esprimere i docenti interessati e come si individuano eventuali perdenti posto.

Ipotesi CCNI 25/28

L’articolo 18 dell’Ipotesi di CCNI 25/28 è dedicato all’individuazione dei docenti perdenti posto in caso di dimensionamento della rete scolastica nonché all’acquisizione della titolarità dei docenti coinvolti.

Il citato articolo disciplina quanto detto sopra nei tre possibili casi di dimensionamento:

  1. Unificazione di due o più istituzioni scolastiche
  2. Accorpamento di singoli plessi/sedi/indirizzi di studio provenienti da una precedente scuola autonoma e che confluiscono in una diversa istituzione scolastica
  3. Cessazione del funzionamento conseguente a chiusura per soppressione di una istituzione scolastica e attribuzione delle relative classi ad altre istituzioni scolastiche

In vista del quesito cui risponderemo di seguito analizziamo cosa succede nel caso di cui al punto 2.

Accorpamento plessi/sedi/indirizzi in altra scuola

Qualora singoli plessi/sedi/indirizzi di studio confluiscano in altra istituzione scolastica già esistente, determinando conseguentemente la costituzione di una nuova scuola, i docenti assegnati nei plessi/sedi medesimi possono scegliere di:

  1. di confluire nella scuola aggregante ossia di confluenza dei plessi/sedi, al fine di garantire al continuità didattica;
  2. di restare nella scuola che cede i plessi/sedi.

Docenti che esercitano opzione di confluenza

I docenti di cui al sopra riportato punto 1, ossia che esercitano l’opzione di confluire nella scuola aggregante, acquisiscono la titolarità nella medesima, ossia in quella in cui è confluito il plesso/sede in cui prestano servizio.  Coloro i quali sono assegnati su più sedi o indirizzi di studio, evidenziamolo, possono esercitare l’opzione nella sede/indirizzo dove svolgono servizio per l’intero orario settimanale o in una quota pari o superiore al 50% dell’orario stesso.

La titolarità nella scuola aggregante è assegnata a tali docenti dall’UST competente prima delle operazione di mobilità. I docenti in questione, inoltre, vengono graduati nella graduatoria interna della scuola in cui sono confluiti insieme ai docenti già titolari nella medesima, mantenendo il punteggio relativo alla continuità di servizio maturato.

In definitiva, in caso si esprima l’opzione di confluenza nella scuola cui è stato aggregato il proprio plesso/sede/indirizzo di servizio:

  • l’UST competente assegna agli interessati la titolarità nella “nuova” scuola;
  • i docenti interessati sono graduati, insieme ai docenti già titolari nella nuova scuola, in un’unica graduatoria interne di istituto, al fine di individuare l’eventuale perdente posto;
  • i docenti in esame non perdono il punteggio relativo alla continuità di servizio maturato nella scuola di precedente titolarità.

La procedura sopra descritta, leggiamo nell’Ipotesi di CCNI 25/28, è la medesima sia nel caso di attribuzione di un nuovo codice a tutte le scuole derivanti dal dimensionamento sia nel caso in cui una o più scuole mantenga o mantengano il codice meccanografico precedente.

Docenti che non esercitano opzione di confluenza

I docenti, i cui plessi/sedi/indirizzi siano confluiti in altra scuola e i quali non esercitano la succitata opzione di confluenza, mantengono la titolarità nella scuola che ha ceduto i predetti plessi/sedi/indirizzi.

Tali docenti, quindi, vengono graduati nella graduatoria interna di istituto della scuola in cui restano (come negli anni passati), al fine individuare l’eventuale perdente posto.

Qualora la scuola in esame (ossia che ha ceduto plessi/sedi) venga soppressa, i docenti in questione sono tutti soprannumerari. In tal caso, gli stessi fruiscono della precedenza, di cui al punto II dell’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 25/28, per il rientro  con precedenza in una delle scuole derivanti dal dimensionamento.

Come si redigono le graduatorie interne

Le graduatorie interne di istituto, nei casi sopra descritti, si redigono come avviene anche nelle scuole non oggetto di dimensionamento.

Nello specifico, le graduatorie in esame:

  1. sono redatte ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, in caso di contrazione di organico;
  2. comprendono i soli docenti titolari nell’autonomia scolastica interessata, compresi quelli in servizio presso un’altra istituzione scolastica in virtù, ad esempio, di provvedimenti di assegnazione provvisoria o utilizzazione;
  3. non comprendono, perché vanno esclusi, i docenti che fruiscono delle precedenze di cui ai punti I, III, IV e VII dell’art. 13/1 dell’Ipotesi di CCNI 25/28;
  4. sono predisposte dal dirigente scolastico, per ciascuna tipologia di posto/classe di concorso presenti nella medesima scuola, graduando gli interessati sulla base dei punteggi derivanti da titoli e servizi, secondo quanto indicato nella Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” allegata all’Ipotesi di CCNI, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio;
  5. sono redatte tendendo altresì in considerazione l’anno scolastico di ingresso nell’organico dell’autonomia degli interessati per cui, in linea generale, i docenti arrivati nel medesimo a.s. in cui si redigono le graduatorie sono graduati in coda a quelli entrati a far parte del predetto organico dagli a.s. precedenti. Pertanto, i primi a perdere il posto, in caso di contrazione di organico, saranno gli “ultimi arrivati”; Approfondisci scuola secondariaApprofondisci scuola primaria

Precisiamo che nel caso sopra descritto, ossia di confluenza nella nuova scuola, non si applica quanto indicato nel punto 5. Pertanto, i docenti confluiti nella nuova istituzione scolastica non sono considerati “ultimi” arrivati e sono graduati a pettine insieme ai docenti già titolari nella medesima.

Quesito

Sono una maestra di scuola primaria e scrivo per capire cosa ne sarà della titolarità dei docenti di un istituto che verrà soppresso e i cui plessi verranno assegnati a distinti IC della città. Per ciò che mi riguarda, cioè la scuola primaria, il nostro IC ha 3 plessi: il plesso A a cui sono assegnata andrà all’IC X e gli altri 2, i plessi B e C, andranno all’IC Y. L’istituto verrà soppresso. Io avevo inteso che la titolarità futura, secondo l’art. 18 dell’ordinanza sulla mobilità, dipendesse dall’assegnazione di quest’anno scolastico in corso. Quindi io resterei al mio plesso A, esprimendo l’opzione di confluenza di restare nel plesso e transiterei con tutte le colleghe del plesso che lo desiderano all’IC X. Non potrei esprimermi, neanche volendolo, per confluire nell’IC Y. Lo stesso varrebbe certamente per le colleghe degli altri 2 plessi che desidererebbero invece esprimere la scelta di preferenza del plesso A (non di assegnazione attuale) per assumere la titolarità nell’ IC X. Qualche collega sostiene che l’anzianità prevale su tutto e perciò bisogna rinnovare la graduatoria d’istituto, poi procedere all’espressione dell’opzione di confluenza e, indipendentemente dall’assegnazione al plesso dell’attuale anno scolastico, dall’anzianità e dalle opzioni dipenderà il futuro. Chiedo gentilmente delucidazioni in merito. Ringrazio per il servizio svolto a favore di una chiara informazione per la classe docente.

La lettrice ha inteso bene. L’opzione di confluenza, come detto sopra, può essere esercitata dai soli docenti in servizio nei plessi che confluiscono nella nuova scuola, nella cui graduatoria interna di istituto saranno poi inclusi. Quindi, la lettrice e le colleghe del plesso di servizio potranno esprimere l’opzione di confluenza nel nuovo IC e lì saranno graduate nella relativa graduatoria interna. L’Ipotesi di CCI al riguardo è chiara:

Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi/sedi/indirizzi di studio confluiscano in altra istituzione scolastica già esistente, determinando la costituzione di una nuova istituzione scolastica, tutti i docenti assegnati nell’anno scolastico precedente il dimensionamento nei plessi/sedi medesimi possono esprimere, al fine di garantire la continuità  didattica, un’opzione per acquisire la titolarità nella scuola di confluenza.

Le risposte ai quesiti

È possibile inviare un quesito all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali).

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