Digitalizzazione degli appalti e interoperabilità delle piattaforme. Scheda Anac

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Per la prima volta, un’intera sezione del Codice degli Appalti viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36 del nuovo Codice). Lo fa sapere l’Anac con una nota del 28 aprile. Vengono stabiliti i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio, secondo cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo.

Il nuovo Codice recepisce l’esigenza di “definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività”, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

Diventa quindi centrale la Banca Dati Anac e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, già reso operativo dall’Autorità Anticorruzione, nonché l’Anagrafe dell’Operatore Economico. Il Fascicolo virtuale è utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali e speciali.

Ad Anac viene affidata la pubblicità legale degli atti, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati.

Scheda di approfondimento Anac.

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