Didattica digitale, va attivata solo per causa del Covid-19 non per il maltempo

La didattica digitale può essere un surrogato delle lezioni in presenza in caso di cause di forza maggiore?
A dicembre scorso aveva fatto discutere quanto accaduto in Campania con alcuni presidi che avevano chiesto ai docenti di attivare la lezione in caso di chiusura dei plessi per le condizioni meteo.
Adesso la situazione si è riproposta con diversi comuni che hanno deciso la chiusura della scuola causa maltempo. In questo caso è necessario attivare la didattica a distanza?
Le organizzazioni sindacali, più volte, hanno denunciaro l’indebita ingerenza dei provvedimenti nell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche nella parte in cui dispongono “la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado del territorio di riferimento”, delineando “la responsabilità rispetto alla necessità della totale chiusura delle scuole e proponendo, con locuzione ambigua, lo svolgimento delle attività didattiche da remoto o addirittura delegando i dirigenti scolastici ad attivare la didattica a distanza”.
Tutto ciò crea un disorientamento oltre che tra il personale della scuola, anche tra le famiglie degli alunni, violando le finalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 25 ottobre scorso e relativa alla nota ministeriale del 9 novembre, che dispongono con chiarezza che la didattica digitale integrata va attivata esclusivamente durante la sospensione delle attività didattiche dovuta all’emergenza epidemiologica Covid 19.
L’articolo 1 del contratto chiarisce infatti “l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza, qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali”.
Non solo: le assenze del personale docente e ATA, in questi casi, non solo non devono essere giustificate, ma a esse non si può applicare alcuna decurtazione economica o recupero della prestazione mancata e l’anno scolastico resta comunque valido.
La nota ministeriale n. 1000/2012 ha già chiarito che in caso di “eventi imprevedibili e straordinari (ad esempio gravi calamità naturali, eccezionali eventi atmosferici) che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche […] è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico, anche se le cause di forza maggiore, consistenti in eventi non prevedibili e non programmabili, abbiano comportato, in concreto, la discesa dei giorni di lezione al di sotto del limite dei 200, per effetto delle ordinanze sindacali di chiusura delle scuole”
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