Didattica digitale integrata, va rispettato l’orario settimanale. Nessun obbligo “extra” in attività asincrone per il docente

Lo scorso 18 gennaio l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha pubblicato una nota con l’intento di chiarire alcuni aspetti dell’erogazione delle attività didattiche in didattica digitale integrata, dopo l’emanazione della nota del 13 gennaio con la quale lo stesso Usr chiedeva che la Ddi fosse riservata soltanto a situazioni legate al Covid. Alcuni punti della nota 616 non appaiono tuttavia chiari, specie sulla parte relativa alle attività asincrone. La Flc Cgil evidenzia le criticità.
Nella nota del 18 gennaio l’ufficio scolastico spiega che i tre modelli (complementare, a distanza, integrativa) della DDI devono essere svolti con due tipologia di attività, ovvero:
– sincrone: svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti; sessioni di lavoro audio-video comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti o lo svolgimento di elaborati e compiti monitorati in tempo reale;
– asincrone: realizzate senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono tali, ad esempio, attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, o con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, con visione di video lezioni, che consentono l’elaborazione di materiale digitale, individuale o di gruppo, svolte sempre secondo le consegne e sotto il monitoraggio del docente di riferimento.
E precisa: “l’erogazione della DDI deve quindi prevedere, qualunque sia il modello adottato, entrambe le tipologie di attività“.
In una tabella mostra, in modo esemplificativo, il peso che deve essere dato alle attività sincrone e asincrone:
Flc Cgil: attività asincrone sono lavoro straordinario del docente
La Flc Cgil Toscana denuncia che la circolare “è uscita senza alcuna informativa preventiva alle Oo. Ss., pur presentandosi come un chiarimento interpretativo delle modalità di erogazione della didattica digitale alla luce delle Linee Guida per la DDI, fornisce indicazioni che hanno ricadute sull’erogazione della prestazione lavorativa e sugli adempimenti connessi alle modalità a distanza“.
E sottolinea: “Nel caso di attivazione della DDI in modalità complementare, qualora il/la docente sia in servizio in presenza, la prestazione lavorativa si intende assolta secondo l’orario di servizio settimanale e non sussiste alcun ulteriore obbligo rispetto alle attività asincrone. Esse infatti – come recita anche la già citata nota ministeriale 2002 del 9/12/2020 – rappresentano esclusivamente un’integrazione al proprio orario d’obbligo nel caso di erogazione di una prestazione lavorativa a distanza inferiore all’orario di servizio settimanale“.
In sostanza, secondo il sindacato “nel caso di docente in presenza e di un’organizzazione didattica con alunni sia in presenza sia a distanza che preveda per questi ultimi un monte ore di attività digitale (sincrona + asincrona) pari all’intero orario di classe, le ore in modalità asincrona assicurate dal docente non possono che configurarsi come ore di lavoro straordinario“
Nota Usr Toscana del 18 gennaio