Didattica digitale integrata: cosa sono le attività asincrone. Sugli insegnanti sempre il sospetto che lavorino troppo poco

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Didattica digitale integrata: ripercorriamo insieme la normativa e proviamo a sfatare il mito del “tanto tu lavori solo 18 ore”. Non era vero quando non c’era la pandemia, non lo è ai tempi della didattica a distanza. E un’ora in più o in meno di lavoro extra non fa la differenza dell’insegnamento.

Un nostro lettore chiede

“Cosa si intende e cosa no per attività asincrone? Come vanno svolte da parte del docente, a scuola o a casa? E in quali tempi: orario fisso deciso con determina del DS o in modalita’ flessibile?
Conseguentemente i ragazzi possono svolgere le attività nel momento e luogo da loro scelto o gli viene assegnato un momento ben definito?

Nel mio Istituto si sta delineando questa situazione:
– i docenti devono essere presenti a scuola e firmare il registro sia per le attività sincrone sia asincrone, per entrambe l’orario viene definito con determina del DS ed e’ quindi fisso,
– non sono riconosciute come asincrone attività quali “registrazione di videolezioni, predisposizione di materiali da studiare, correzione e invio feedback sui lavori svolti dai ragazzi” in quanto queste attività vengono fatte rientrare nell’orario di lavoro dovuto come preparazione di materiali da casa
– l’orario delle attività asincrone viene progettato affinché i ragazzi svolgano le attività richieste nel momento preciso in cui vengono assegnate e annotate su registro: esempio, docente assegna un compito, invita i ragazzi a svolgerlo immediatamente, magari sul quaderno e non a monitor, e il docente resta collegato sulla piattaforma per rispondere ad eventuali dubbi dei ragazzi.

Vorrei sapere se tutto questo è corretto e se previsto dal CCNL. Grazie”

Come organizzare la didattica digitale integrata

Sulla necessità che i docenti debbano recarsi a scuola in aule vuote abbiamo espresso le nostre perplessità, e si spera che soprattutto nella fase di massima emergenza sanitaria prevalga il buon senso.

Per quanto riguarda la didattica digitale integrata invece il Ministero così si esprime nelle Linee guida di agosto 2020

“Ogni istituzione scolastica del Sistema nazionale di istruzione e formazione definisce le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone

nel frattempo i sindacati CISL e ANIEF hanno firmato l’ipotesi di contratto.

In particolare nella nota del 26 ottobre il Ministero scrive “il docente assicura le prestazioni in modalità sincrona al gruppo classe o a gruppi circoscritti di alunni della classe”, ferma restando la possibilità di “adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni sincrone, tenendo comunque presente quanto stabilito dall’articolo 28 del CCNL 2016/18, in particolare al comma 2.”

Quindi se l’attività sincrona si svolge in una unità oraria inferiore a 60 minuti, il tempo non utilizzato deve essere recuperato, a meno che non si tratti di motivazioni che non implichino il recupero. Esattamente come avviene in classe.

E quindi, se l’attività sincrona è di 40 – 45 minuti, il rimanente tempo deve essere dedicato all’attività asincrona.

Esempi di attività sincrone e asincrone

Si intende per attività sincrone quelle  che presumono  la videolezione, ossia l’interazione diretta insegnante – alunno. La videolezione può essere impostata in vari modi, ma può servire anche allo svolgimento di elaborati o test in forma individuale o collettiva, con la presenza dell’insegnante.

Le attività asincrone sono che quelle che presumono il recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento, e possono essere

  • studio autonomo o in gruppo del materiale didattico digitale fornito dall’insegnante
  • studio o approfondimento su materiale indicato dall’insegnante
  • produzione scritta  in relazione alle varie discipline

Concordiamo quindi con l’indicazione fornita dal Dirigente nel non confondere le attività del docente con quelle dello studente. Attività asincrone è riferito alle tipologie di attività che lo studente svolge nel contesto di apprendimento. L’elenco da noi fornito non è certamente esaustivo, le modalità sono le più svariate e non potranno mai essere racchiuse in un contratto.

Il Piano di istituto per la DDI

In relazione alle linee guida emanate dal Ministero ogni istituzione scolastica ha adottato un piano per la DDI, che indica quante ore minime di attività sincrona sono assicurate settimanalmente e quante asincrone. Il Piano, per essere valido, deve essere stato approvato in Collegio docenti, e preventivamente sottoposto alla lettura degli interessati per eventuali osservazioni.

L’insegnante deve essere presente durante l’attività asincrona?

Fermo restando che l’attività asincrona deve essere riferita allo studente, è corretto richiedere che l’insegnante sia presente durante l’attività asincrona e che questi sia presente durante il suo svolgimento?

Anche in questo caso dipende da cosa è stato stabilito nel Piano di istituto. L’importante è non confondere l’attività asincrona con lo “studio autonomo e individuale dei contenuti disciplinari”, i classici “compiti per casa”o “compiti per il pomeriggio”.

Forse si potrebbe parlare di attività asincrone digitali, di cui vi sia tracciabilità (ad es con data di scadenza per la riconsegna) e che rientrano nella classica “ora di lezione”, che non è più classica ma certamente non è da meno per quanto riguarda i contenuti e le attività.

I docenti lavorano poco?

L’obbligo alla presenza del docente durante l’attività asincrona potrebbe essere visto in quel filone di pregiudizio per cui già il docente lavorava poco con 18 ore, figurati adesso che l’ora di lezione si è ridotta! Per questo motivo il piano dovrebbe essere ben strutturato in modo da bilanciare il dovere dell’insegnante (rispetto dell’orario di servizio) con il diritto degli studenti a una didattica “al top”.

La parola ai nostri lettori attraverso [email protected]

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