Didattica a distanza, va assicurata dai docenti nei periodi di sospensione dell’attività in presenza

Didattica a distanza, con il decreto dell’8 aprile va assicurata nei periodi di sospensione delle attività in presenza.
Decreto
In gazzetta ufficiale il decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.
Nel decreto si prevede che, per il solo a.s. 2019/20, il Ministro dell’Istruzione con o una o più ordinanze può adottare specifiche misure relative alla valutazione finale degli alunni e agli esami di Stato nei casi e nei limiti indicati nel decreto medesimo.
Prevista inoltre una misura apposita per la didattica a distanza, sino ad ora svolta dai docenti senza una specifica disposizione se non quella del DPCM del 4 marzo 2020, in base al quale sono i dirigenti ad avere l’obbligo di attivarla.
Didattica a distanza ordinaria
L’articolo 2, comma 3, del decreto dell’8 aprile 2020, così dispone:
3. In corrispondenza della sospensione delle attivita’ didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita’ a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
I docenti, dunque, nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza devono assicurare lo svolgimento delle attività a distanza, tramite l’uso degli strumenti informatici a disposizione.
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