Didattica a distanza, privacy e trattamento dati: non serve consenso genitori. Cosa devono fare le scuole

Didattica a distanza, Ministero fornisce informazioni sulla privacy.
Nota 17 marzo
Il Ministero, con la nota n. 388 del 17 marzo 2020, ha fornito ulteriori informazioni sulla didattica a distanza, precisando e integrando le indicazioni già fornite con le note del 6 e dell’8 marzo.
Coronavirus, didattica a distanza: nuove indicazioni del Ministero. Nota
La nota del 20 marzo fornisce indicazioni in merito a:
- didattica a distanza: cosa si intende;
- privacy;
- progettazione delle attività;
- alunni con disabilità;
- alunni con DSA e BES non certificati;
- valutazione.
Privacy
Al fine di effettuare il trattamento dei dati personali, legati allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, si precisa nella nota, le scuole non devono chiedere il consenso dei genitori.
Quanto detto perché, sebbene svolta in modo virtuale e non fisico, la didattica a distanza costituisce un compito (se non il compito) istituzionale svolto dalla scuola e i genitori hanno già rilasciato il consenso al trattamento dei dati al momento dell’iscrizione.
Le scuole, invece, devono:
- informare gli interessati su trattamento secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- garantire che i dati personali:
- siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente
- siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime
- siano trattati in modo non incompatibile con le predette finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei
dati raccolti a tal fine - siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati
- siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da
trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
3. stipulare contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, il quale per conto delle stesse (scuole) tratta i dati personali necessari per l’attivazione della modalità didattica a distanza;
4. sottoporre i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento.