Didattica a distanza: prevenire disagi alla vista e alla postura, o affaticamento fisico e mentale

WhatsApp
Telegram

La didattica a distanza non cambia il fine e i principi dell’apprendimento, ma cambia l’asse vitale della società. Vero è che essa non può in alcun modo sostituire la relazione educativa vis à vis, che è decisamente più ricca, più complessa, più imprevedibile, e quindi più feconda: il processo educativo dei nostri bambini e ragazzi non può certo diventare uno smart working, né per noi né per loro!

In tale fase emergenziale, lo scopo dei docenti è quello di “arrivare” ai propri alunni, facendo sentire la presenza della scuola nella loro vita. È in tutto questo è fondamentale e prezioso l’ausilio dei dirigenti Scolastici, che cercano di dare una forma di organizzazione e sistematicità agli interventi educativi, in cui è prevista la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso una interazione tra docenti e alunni.

Con L’attivazione della DaD, legata a motivi emergenziali per la tutela di un interesse pubblico, variano sensibilmente i rischi specifici connessi alla prestazione lavorativa di alcuni soggetti, in particolare di docenti e studenti (equiparati ai lavoratori). Le videolezioni, e quindi l’utilizzo di videoterminali per diverse ore, determinano il verificarsi di un particolare rischio a carico sia del docente che dell’alunno. È il caso di quei rischi legati all’attività svolta con l’utilizzo del videoterminale, disciplinati dal decreto legislativo 81/2008.

La Nota del MIUR 388/2020 sulla didattica a distanza, a seguito dell’emergenza dovuta al Coronavirus, riporta la “Progettazione delle attività” in cui è indicato che “occorre ricercare un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi”.

Il Documento di Valutazione dei Rischi

Ciò in quanto questa modalità didattica comporta un maggior utilizzo del videoterminale da parte di docenti e alunni rispetto all’attività ordinaria.

A tale scopo di grande utilità fondamentali dovranno essere le indicazioni riportate nel Documento di Valutazione dei Rischi e che dovranno essere diffuse ad insegnanti e alunni per prevenire i rischi legati all’uso del videoterminale.

In particolar modo gli insegnanti dovrebbero tenere conto nella programmazione delle attività didattiche anche del susseguirsi delle altre lezioni e, prima della lezione, di ricordare agli alunni (equiparati a lavoratori) alcune indicazioni da adottare nell’utilizzo del videoterminale.

Pertanto, alla luce della presenza dei rischi e infortuni dovuti alla Didattica a Distanza, per la scuola dovrebbe sussistere l’obbligo di integrare il Documento di Valutazione dei Rischi, in modo da fornire ai lavoratori e alle famiglie degli studenti tutti gli strumenti di tutela laddove è necessario, individuando ogni misura di protezione del personale e a garantire adeguata formazione agli alunni e alle loro famiglie.

Comunque, in virtù del fatto che l’art. 2, lett. a) del d.lgs. 81/08 equipara lo studente ad un lavoratore, ai sensi dell’art. 175 del medesimo decreto è previsto anche il riconoscimento del diritto alla disconnessione, ossia quel “diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale”.

Sul punto, l’articolo 22, lettera c8, comma 4, del CCNL scuola del 2018, stabilisce che “sono oggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione)”.

Quindi, questa materia è stata rimessa alla contrattazione integrativa. Ed è evidente, quindi, che, in assenza di diversa indicazione, le disposizioni previste a favore dei lavoratori della scuola, ivi compresi gli studenti, devono essere ottemperate anche con la didattica a distanza.

Attività sincrone e asincrone

Nelle more che l’Amministrazione fornisca utili precisazioni sull’argomento, con la DaD, ed in particolar modo riguardo all’utilizzo di videoterminali, sarebbe il caso che la scuola fornisca, con proprie circolari, le modalità di formazione sincrone e asincrone della didattica a distanza, che dovranno essere adeguatamente gestite e commisurate da ciascun docente in modo da ridurre i rischi di affaticamento e di sovraesposizione al collegamento video.

Nello specifico sarebbe utile che ogni scuola fornisca a ciascun studente e docente tutte le informazioni tecniche che possano prevenire i suddetti rischi particolari legati all’utilizzo del videoterminale.

Per esempio, fornire loro indicazioni circa l’illuminazione della postazione, che deve garantire una luminosità sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive degli studenti e dei docenti.

Come del resto, sarebbe utile consigliare di assumere la postura corretta di fronte al video.

È del tutto evidente che “lunghi periodi di tempo trascorsi in una posizione obbligata possono causare disturbi al nostro fisico”, allo stesso modo “uno sforzo visivo in modalità ravvicinata protratto nel tempo può affaticare la vista”.

In questo senso l’uso protratto del videoterminale potrebbe, pertanto, provocare nel lavoratore/studente: “affaticamento visivo (bruciori, lacrimazione, astenopia, fotofobia, diplopia); disturbi muscolo-scheletrici (cefalea, cervicobrachialgie, lombalgie); stanchezza (disturbi di tipo psicologico e psicosomatico)”.

Di conseguenza, non vada sottovalutata l’applicazione della sorveglianza sanitaria nel periodo della DaD sia per il docente che per lo studente, laddove si “utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali”.

E, quindi, il lavoratore “videoterminalista”, come definito dalla normativa, in cui dev’essere compreso anche lo studente, si presume che vada “sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, a cura del Medico competente aziendale!

Pertanto, nella DaD la sorveglianza sanitaria che è rivolta alla prevenzione dei disagi e dei danni per la vista e per gli occhi, e di quelli legati alla postura ed all’affaticamento fisico e mentale degli addetti a unità video, dovrebbe essere estesa anche al docente e allo studente?

WhatsApp
Telegram

Corsi Abilitanti 30 CFU online attivi! Esami entro il 30 Giugno