Didattica a distanza, il momento dei “voti”. Cosa significa valutazione formativa, quali azioni per studenti che non seguono attività?

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Didattica a distanza: la riflessione sulla valutazione è sicuramente uno degli aspetti più delicati, complessi e controversi del sistema messo in atto per sopperire alla “scuola tradizionale”. 

Il Ministero ha già affrontato la tematica ma questa merita sicuramente degli approfondimenti, perché numerose sono ancora le questioni in campo.

Dapprima nella nota 279/20 con una indicazione vaga “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la dimensione docimologica
ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”

Poi con la nota del 17 marzo 2020:  “[..] Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente,
ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione.

Se l’alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata.

Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che
responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa.  […]

Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti.

La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell’attuale periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall’intero Consiglio di Classe.”

Parole che non hanno risposto in pieno alle domande dei docenti che, con il passare dei giorni e con il prolungarsi del periodo di sospensione delle lezioni in presenza, sentono la necessità di alcune linee guida.

Alcuni docenti ci chiedono: è possibile inserire nel registro i voti, valutando le attività svolte a casa alla stessa maniera di quelle svolte in classe?

Come si esprime la  “valutazione formativa”? Vale quanto indicato nelle varie piattaforme, attraverso le mail personali, su Whatsapp?

E ancora, come valutare gli alunni che non hanno mai partecipato alle attività di didattica  a distanza?

Al di là di quelle che potranno essere le decisioni finali sulla conclusione dell’anno scolastico, i docenti sentono infatti la necessità di dare valore al lavoro degli studenti, ai loro progressi ma nello stesso tempo alle loro mancanze, nei limiti dell’emergenza nella quale si sta lavorando.

I voti. Si valuta l’attività della didattica a distanza allo stesso modo che in presenza?

Qualche riflessione proviene oggi dall’ANP, che scrive “Come attuare valutazione a distanza?”

“Nella didattica a distanza  -scrive l’ANP –  la valutazione non può più essere misurata in rapporto alla prestazione ideale, prefissata autonomamente da ciascun docente, ma diventa necessariamente l’attestazione progressiva dei passi compiuti dagli alunni, anche avvalendosi dei continui feedback da questi forniti, grazie all’interattività delle piattaforme telematiche, in termini di interazione a distanza con il docente, di riscontri positivi nel dialogo, di spirito di iniziativa.”

Si deve quindi dedicare la massima attenzione ai seguenti aspetti:

  • gli “errori” non vanno considerati come elementi da sanzionare, ma piuttosto da rilevare e segnalare all’alunno, affinché si corregga e migliori il suo apprendimento;
  • i voti assegnati devono riferirsi solo a singole prestazioni e non devono assurgere a valutazione complessiva dello sviluppo dell’identità personale dell’alunno;
  • prima di ogni verifica si devono informare gli alunni sui criteri valutativi per consentire loro di auto-valutarsi e di correggere gli errori;
  • si devono usare anche strumenti come rubriche di valutazione, portfolio, dossier e quanto altro sia utile per attivare negli studenti un processo di autovalutazione, nonostante questo comporti tempi indubbiamente più lunghi di due o tre mesi;
  • in fase di scrutinio, la valutazione deve essere comprensiva di tutti gli elementi di giudizio raccolti e tenere conto dei progressi nell’apprendimento.

Questi aspetti devono, naturalmente, costituire oggetto di discussione e delibera da parte dei collegi dei docenti e dei consigli di classe, organi tecnici competenti in materia di progettazione didattica e valutazione.

Non ha senso, a nostro avviso – conclude l’ANP  – voler applicare alla DAD le modalità valutative proprie della didattica in presenza

Che cos’è la valutazione formativa

A questo interrogativo risponde DiSAL

Attuare una valutazione formativa significa nell’attuale situazione:

  • effettuare una rilevazione sistematica della partecipazione, tramite i comportamenti dimostrati dagli alunni: presenza alle lezioni online, produzione di materiali nel rispetto delle consegne, …);
  • valutare la qualità dell’interazione: coinvolgimento nelle esperienze online, capacità di lavorare con altri compagni, capacità di superamento delle crisi;
  • valutare la comunicazione e la riflessione: ricchezza e pertinenza delle domande che essi pongono, capacità di rielaborazione personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti, paragone con il sé, approfondimento), capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, riflessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate;
  • valutare la capacità di autovalutazione e la consapevolezza degli alunni circa i guadagni conseguiti tramite lo studio.

La valutazione dei contenuti viene attuata attraverso:

  • colloqui e verifiche orali faccia a faccia in video-collegamento in presenza di altri studenti;
  • verifiche e prove scritte, comprese simulazioni di prove d’esame, affidate agli studenti per il tramite delle piattaforme virtuali, di mail o di altro supporto digitale appositamente scelto;
  •   limitato utilizzo di test graduati privilegiando, anche per garanzia di correttezza, quesiti di comprensione, collegamento, riflessione ed argomentazione.

La valutazione delle competenze tramite la presentazione di uno stimolo didattico nella forma del compito di realtà, chiedendo di produrre un elaborato che comprenda la comprensione della consegna, la ricerca delle informazioni secondo attendibilità delle fonti, l’elaborazione di un piano d’azione coerente e rispettoso delle norme, il superamento delle crisi, il corretto uso delle risorse cognitive e tecnologiche, la documentazione, l’argomentazione e l’autovalutazione di quanto svolto. Soprattutto – in riferimento alle competenze di cittadinanza – la motivazione del proprio elaborato mettendo in luce, oltre agli aspetti tecnici, anche il valore per la comunità e l’ambiente.

Per quanto riguarda gli ambiti tecnici e professionali, si ricorda che – pur nella grave limitazione causata dall’impossibilità di una didattica nei laboratori – è possibile svolgere compiti di realtà realistici e basati sulle competenze utilizzando casi di studio, video tutorial, tecnologie della simulazione, piattaforme di progettazione…

E gli alunni che non partecipano?

La DiSAL anticipa alcune tematiche con le quali i docenti cominciano a confrontarsi.

  • Come regolarsi con studenti che non hanno risposto o lo hanno fatto solo in parte alle indicazioni dei loro docenti, che non si sono presentati alle lezioni interattive, che non hanno prodotto le ricerche e svolto le verifiche richieste?
  • Come ci si dovrà comportare in caso di presenza di elevato numero di valutazioni negative da parte dell’alunno?
  • Come regolarsi per la valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità?
  • Come applicare, in situazione di emergenza, la previsione dell’art 5 dell’OM 80/2007 che prevede la possibilità di deliberare il ‘giudizio sospeso’ per gli alunni della scuola secondaria di II grado che non hanno completato la preparazione in alcune discipline? Potrebbero essere previste modalità e tempi nel primo periodo del prossimo a.s. attraverso i quali offrire agli studenti occasioni in presenza di integrazione/approfondimento/recupero di apprendimenti non consolidati nel corrente a.s.?

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