Didattica a distanza e registrazione delle lezioni, la legge non lo consente del tutto

Didattica a distanza: lo studente può registrare le lezioni?
Ormai la Dad, la famosa Didattica a distanza, è entrata prepotentemente oltre che nel lessico di tutti gli studenti, gli insegnanti e le famiglie, anche nella pratica di tutti i giorni. Dalle scuole elementari alle scuole superiori, non c’è studente che non sia passato dalla Didattica a distanza, tra lockdown della scorsa Primavera e nuove limitazioni alla Didattica in presenza di questa seconda ondata del Coronavirus.
Un argomento assai spinoso è quello delle video lezioni e della possibilità di essere registrate da parte degli studenti o degli insegnanti. Esistono programmi e possibilità tecnologiche che possono essere utilizzati per registrare le video lezioni e per essere viste e ascoltate in momenti successivi a quella che può essere considerata la diretta in tempo reale della lezione a distanza.
Proprio per regolamentare questa possibilità ed eventualità che hanno a disposizione i soggetti che partecipano alla lezione, il Ministero dell’Istruzione ha pensato di fornire alcuni chiarimenti relativi alla possibilità di registrazione delle lezioni che vengono svolte utilizzando la Dad.
Registrazioni delle video lezioni, quando è possibile?
Il Ministero ha prodotto i chiarimenti necessari a regolamentare la possibilità di registrare le video lezioni. Il primo tassello è quello relativo agli insegnanti, che hanno la facoltà di produrre autentiche lezioni video con spiegazioni e approfondimenti, registrandole e rendendole disponibili per i propri studenti. Mettere a disposizione dei propri studenti video in cui il proprio insegnate spiega gli argomenti di cui consta il corso di studi è una cosa che può essere utilizzata dal docente che lo ritiene utile.
Il passaggio fondamentale però è che non è ammesso registrare la video lezione vera e propria, quella in cui secondo il Ministero, vengono manifestate le cosiddette dinamiche di classe.
La lezione a distanza, quella con il docente che spiega e con gli alunni collegati on line a seguire la lezione da casa, non può essere registrata perché come per la Didattica in presenza, anche per quella a distanza il punto principale è l’interazione tra insegnanti ed alunni e quindi dal punto di vista pratico è come se si fosse in classe fisicamente.
I chiarimenti del Ministero dell’Istruzione
Il Ministero per quanto riguarda la registrazione delle lezioni è stato abbastanza chiaro, suggerendo alle varie realtà scolastiche, l’utilizzo di quelli che possono essere chiamati accorgimenti per evitare che le lezioni della Dad vengano utilizzate in maniera impropria. Il controllo dei materiali utilizzati nelle video lezioni e delle video lezioni stesse, devono rimanere della scuola anche perché esistono politiche relative alla privacy e politiche relative al diritto d’autore che potrebbero essere messe a rischio da un utilizzo improprio dei video e degli audio durante le video lezioni.
Ogni scuola secondo il Ministero, deve produrre normativa utile a regolare nello specifico, la funzione di registrazione che è potenzialmente utilizzabile durante lo svolgimento delle lezioni a distanza sulle piattaforme predisposte per permettere di proseguire la scuola anche senza la presenza in aula. Anche il download deve essere appositamente regolamentato. Il rischio che ciò che accade in aula arrivi su gruppi social, in rete o anche tramite messaggistica istantanea deve essere regolamentato perché ripetiamo, secondo il Ministero, registrare le lezioni della Dad è un illecito. Solo il docente quindi può registrare sue lezioni personali (non quelle nella classe virtuale durante le video lezioni) da mettere a disposizione degli studenti per approfondimenti extra, anche se pure in questo caso, divulgare il video per fini differenti da quelli che il docente ha deciso di adottare, potrebbe portare ad un uso improprio di registrazioni video e a potenziali problemi legati al diritto d’autore.