Didattica a distanza, dal prossimo anno scolastico possibile se ci sarà nuova sospensione lezioni

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E’ stata forse la procedura più chiacchierata nella recente storia della scuola. Quella dell’attività didattica a distanza il cui acronimo noto è diventato DAD. Una sigla che nasconde problematicità, opportunità, in un contesto dove il diritto all’istruzione è stato garantito con estrema difficoltà nell’emergenza coronavirus e dove una quantità importante di studenti, nonostante le risorse investite, i sacrifici del personale scolastico, sono stati esclusi e ciò non è una cosa da poco conto per un Paese come il nostro.

Tante le riflessioni avviate in tale ambito che hanno comunque ben sottolineato quanto arretrato sia il nostro Paese dal punto di vista digitale, che non basta comprare computer o tablet o dispositivi elettronici per garantire la DAD, ma che è l’intero sistema che va rivisto e per fare ciò occorrono anni e pianificazioni. Tanto detto, quello che ci si domanda ora è se anche la DAD ci sarà nel prossimo anno scolastico. Da tenore del decreto scuola pare desumersi che questa sarà possibile, nell’ambito del coronavirus, ma ad una sola condizione.

I DPCM

Nei DPCM attuativi del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 che si sono susseguiti hanno espressamente affermato che sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ la frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione superiore(…) precisandosi che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole, modalita’ di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Dunque in condizione di sospensione di attività didattica in presenza causa emergenza coronavirus la DAD era obbligatoria attivarla da parte dell’Istituzione scolastica.

Il decreto scuola: la DAD solo nel caso di sospensione dell’attività didattica
L’Articolo 2 comma 3 del testo coordinato del decreto legge 8 aprile 2020 n° 22, che è quello che prevede le misure attuative per il prossimo anno scolastico, afferma che “in corrispondenza della sospensione delle attivita’ didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita’ a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l’acquisto di servizi di connettivita’ delle risorse di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonche’ del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono svolgersi nelle modalita’ del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio”.

Questa disposizione sostanzialmente era quella che è stata utilizzata per la DAD anche nella parte finale del corrente anno scolastico, ma è rimasta invariata. Pertanto è stato confermato che solo in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza a causa dell’emergenza epidemiologica il personale docente è tenuto ad assicurare la DAD. Questa è l’unica condizione posta.

Per la DAD sarà necessario accordo contrattuale

Come è noto ad oggi si è andati avanti alla buona con la DAD. Il personale docente si è trovato in una zona grigia di lavoro agile non riconosciuto come tale pur svolgendolo de facto. Deroghe agli accordi individuali, e contrattuali, caos e contesti normativi che non si sono armonizzati. Ora, nel comma 3 ter dell’articolo 2, si afferma che “fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalita’ e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto «Istruzione e ricerca», nella modalita’ a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto «Istruzione e ricerca», fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

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