Didattica a distanza, chiarimenti per nomina o proroga supplenti. Entrata in vigore della norma, nota Ministero

Supplenze, nomina o proroga contratti in via ordinaria anche se attività didattica in presenza è sospesa.
La nota del Ministero chiarisce che l’art. 121 del DL 18/20, a partire dalla sua entrata in vigore e quindi il 17 marzo, è volto ad assicurare che gli incarichi di supplenza continuino ad essere attribuiti anche in questo periodo di emergenza.
Inoltre si stabilisce un budget per la sottoscrizione di ulteriori contratti a tempo determinato a prescindere dal rientro del titolare.
Limite risorse spendibili e budget scuole
Nella nota si chiarisce che il limite di risorse spendibili, in relazione alla spesa storica, anche della singola istituzione scolastica, può essere determinato solo mediante una rilevazione realizzata a livello nazionale.
Si evidenzia inoltre che non è possibile la preventiva assegnazione di un budget di risorse alle singole scuole, entro il quale conferire gli incarichi di supplenza in sostituzione dei titolari assenti.
Se si assegnasse preventivamente il predetto budget, infatti, non sarebbe possibile assicurare i supplenti (e quindi l’erogazione della didattica a distanza), mediante sostituzione dei titolari assenti, nei casi di scuole che registrino un fabbisogno eccedente rispetto alla spesa storica.
Ratio della norma
Nella nota si evidenzia anche qual è la ratio della norma, dalla sua entrata in vigore:
- garantire regolarmente gli incarichi di supplenza breve e saltuaria anche durante questo periodo di sospensione della didattica “in presenza”, al fine di assicurare la didattica a distanza
- evitare che si determini il venir meno del ricorso ai contratti a tempo determinato con negative ricadute in termini occupazionali ed economici
La norma, in definitiva, partendo dal presupposto che in questo periodo potrebbe verificarsi una riduzione delle supplenze, vuole porre rimedio a tale problematica. Ciò permettendo al Ministero di assegnare alle scuole le risorse, che risultano disponibili mediante un’analisi congiunta della tendenza della spesa rispetto ai livelli storici e delle risorse finanziarie disponibili nei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione sui quali insiste la spesa.
Supplenze anche se rientra titolare
Ai fini suddetti, leggiamo ancora nella nota, è possibile assegnare il succitato budget alle scuole, sempre entro i limiti di bilancio e della spesa storica, da utilizzare per la sottoscrizione di eventuali ed ulteriori contratti di supplenza, anche a prescindere dal rientro del titolare. Ciò al fine di potenziare l’attività didattica a distanza.
Finalità norma raggiunta
Nella nota si evidenzia che da un analitico esame degli incarichi di supplenza breve e saltuaria, conferiti dalle scuole nel mese di marzo, si evince che gli stessi (incarichi) sono, nel periodo della rilevazione, in linea con l’andamento storico dell’ultimo triennio. Pertanto la finalità perseguita dalla norma risulta conseguita dal sistema scolastico nazionale.
Rilevazione aprile
Per verificare che, anche nelle prossime settimane, i livelli occupazionali dei supplenti brevi e saltuari non si riducano, in relazione all’andamento storico della spesa, il 15 aprile verrà effettuata un’apposita rilevazione dei contratti stipulati e caricati all’interno del sistema SIDI.
Al fine suddetto, le scuole sono invitate ad inserire tempestivamente in SIDI tutti i contratti di supplenza stipulati entro la summenzionata data.
Le scuole, inoltre, sono invitate a validare i contratti esistenti alla data del 15 aprile per una puntuale quantificazione degli oneri mediante il sistema NOIPA.