DID almeno al 75%, insegnanti a casa o a scuola? Nota chiarimenti USR Lombardia: organizza il Dirigente Scolastico

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Sono giorni concitati e importanti per la scuola secondaria di II grado: il DPCM 24 ottobre 2020 ha disposto la didattica digitale integrata per almeno il 75%, elevata in alcune ordinanze regionali fino al 100%. Le disposizioni sono valide fino al 24 novembre a livello nazionale (possono esserci delibere regionali con DDI al 100% per un periodo più breve di tempo, ma in ogni caso sarà almeno al 75% fino al 24 novembre).

L’USR Lombardia ha pubblicato un’importante nota di chiarimenti, che vanno intese non come autoritativa, ma porsi come sintesi di indicazioni di sintesi emersa dalla conferenza di servizio con i Dirigenti Scolastici delle scuole polo e capofila di ambito della Lombardia.

Collegio docenti decide quali attività si svolgono in presenza

Il DPCM 24 ottobre 2020 impone il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75 percento delle attività. rimane pertanto una quota non superiore al 25per cento di attività in didattica in presenza

Sarà il Collegio dei Docenti – precisa la nota USR Lombardia –  organo tecnico per definizione, ad individuare le attività da svolgere in presenza per specifiche classi (intese come annualità) e per specifiche discipline.

Le attività in presenza da privilegiare saranno certamente quelle a carattere laboratoriale (come del resto previsto anche dall’Ordinanza della Regione Lombardia 624), intendendo per laboratorio i contesti di apprendimento capaci di coinvolgere attivamente gli studenti in situazioni di costruzione delle conoscenze e di sviluppo delle competenze: sarà compito dei rispettivi collegi dei docenti individuare i laboratori maggiormente caratterizzanti l’offerta formativa dell’istituzione entro la quota del 25per cento.

L’organizzazione delle attività in didattica digitale integrata

La nota dell’USR Lombardia chiarisce invece che l’organizzazione delle attività in didattica digitale integrata richiede una determinazione organizzativa del lavoro disposta dal Dirigente Scolastico, il quale, tenendo conto di specifiche situazioni individuali (come le accertate situazione di fragilità del personale docente), di specifiche situazioni infrastrutturali (come ad esempio una rete insufficiente a gestire un numero elevato di connessioni, fermo restando che DDI non significa esclusivamente attività sincrona), potrà disporre il lavoro da remoto dei docenti non impegnati nella didattica in presenza o che per altre motivazioni non possono lavorare da scuola.

Quindi il “non andare a scuola” per lo svolgimento delle attività in Didattica Digitale integrata dovrà essere disposto dal Dirigente Scolastico sulla base di precise motivazioni di carattere sanitario o infrastrutturali o comunque motivazioni d’ostacolo allo svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

Personale ATA

Le medesime considerazioni – specifica ancora la nota – possono essere ritenute valide per il personale amministrativo: poiché non è prevista la sospensione delle attività didattiche, bensì il ricorso ad altre forme di erogazione del servizio di istruzione, il lavoro agile del personale amministrativo potrà essere disposto dal Dirigente Scolastico in base a specifiche motivazioni di organizzazione del lavoro, sulla scorta del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 19 ottobre 2020.

La nota dell’USR Lombardia

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