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Dichiarazione dei redditi 730, quale sostituto per insegnanti neo pensionati?

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Quale sostituto di imposta indicare nella dichiarazione dei redditi se si è in pensione da poco o ci si deve accedere?

Per chi non ha ancora presentato la dichiarazione dei redditi è bene ricordare che c’è tempo fino al 2 ottobre per farlo con il modello 730 ordinario o precompilato e fino al 30 novembre con il modello Redditi Pf. Per i neo pensionati della scuola che presentano la dichiarazione a settembre, quale sostituto di imposta va inserito? Scopriamolo rispondendo a una nostra lettrice che ci scrive:

Buongiorno, sono in pensione dal 1 settembre 2023. In questi giorni devo inviare la mia dichiarazione dei redditi tramite 730 precompilato. Poichè ho diritto a un rimborso, quale sostituto d’imposta devo indicare?
Con i migliori ringraziamenti

Modello 730 e sostituto di imposta

Per i docenti che il 1° settembre sono andati in pensione una preoccupazione potrebbe essere rappresentata dal rimborso del 730. Da una parte per chi non ha ancora presentato la dichiarazione, visto che si è ancora largamente in tempo per farlo, il problema è rappresentato da quale sostituto di imposta inserire in essa. Dall’altra, per chi l’ha già presentata inserendo come sostituto di imposta quello che era il datore di lavoro (e che ora, però, non è più).

Come procedere? Per chi deve ancora inviare la dichiarazione dei redditi ed è già in pensione il sostituto di imposta da inviare è l’INPS (o l’ente pensionistico che eroga la pensione) visto che l’eventuale rimborso sarà caricato sui cedolini delle prossime pensioni e l’eventuale debito decurtato dagli stessi.

Se, invece, l’insegnante che è andato in pensione il 1° settembre aveva presentato la dichiarazione dei redditi indicando quale sostituto d’imposta quello che era il datore di lavoro, può provvedere a cambiare sostituto (sempre che l’eventuale rimborso o addebito del conguaglio 730 non sia già avvenuto) presentando un 730 integrativo cambiando solo sostituto di imposta. Va ricordato, in questo frangente, che “in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare anche i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati (…) o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti” come riportato dalla Circolare 14/E 2013 dell’Agenzia delle Entrate.

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