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Detrazioni per i figli a carico e come funziona la ripartizione nel 730

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I figli a carico danno diritto a delle detrazioni dal reddito, ma queste sono commisurate al reddito complessivo e possono essere ripartite tra i coniugi.

Una delle voci che possiamo definire attive in materia Irpef è senza dubbio la detrazione per i cosiddetti carichi di famiglia. Il lavoratore ha diritto a detrarre una determinata somma dall’Irpef nel caso in cui ha coniuge, figli o altri soggetti a suo carico fiscalmente.

Oggi analizziamo la detrazione per i figli a carico, senza dubbio una delle più fruite da parte dei contribuenti.

Infatti il contribuente che ha figli a carico dal punto di vista fiscale ha diritto ad una detrazione dall’Irpef dovuta commisurata alla sua situazione reddituale.

Detrazione figli a carico, che effetto ha sull’Irpef

L’Irpef è l’acronimo di Imposta sul reddito delle persone fisiche ed è la tassa che i contribuenti sono chiamati a pagare ogni anno sui redditi prodotti nell’anno precedente.

Per il 2021 occorre versare l’Irpef dovuta per i redditi prodotti nell’anno di imposta 2020. Ma se nello stesso anno il contribuente aveva dei figli a carico, ha diritto ad ottenere uno sconto sull’Irpef da versare.

La detrazione infatti altro non è che una determinata cifra che si va a scaricare dall’Irpef una volta calcolata sulla base imponibile. E quanto si può detrarre per ciascun figlio non è una cifra irrisoria, anche se è variabile in base al reddito del contribuente, al numero dei figli ed alla percentuale di carico che può essere inferiore al 100% nel caso di ripartizione della detrazione con il proprio coniuge o perché il figlio a carico non lo è stato per tutto l’anno (basti pensare al figlio nato nel corso del 2020).

Detrazioni teoriche ed effettive

Il fatto che le detrazioni per i figli a carico siano variabili, apre al discorso delle cosiddette detrazioni teoriche. Infatti la normativa fiscale prevede come detrazione per i figli a carico, delle cifre prestabilite, che poi vengono confermate o corrette in base ad ogni singolo caso.

L’importo della detrazione per i figli è collegata al reddito ed in base ad esso diminuisce man mano che sale il reddito. Per un contribuente che ha reddito complessivo pari o superiore a 95.000 euro, la detrazione non è più spettante.

Va ricordato che un figlio per essere considerato a carico fiscalmente di un contribuente non deve avere redditi propri superiori a 2.840,51 euro. Questa soglia è valida non solo per i figli, ma per qualsiasi altro soggetto fiscalmente a carico di un contribuente. Solo per i figli di età fino a 24 anni (cioè fino ai 25 anni di età non compiuti), per essere considerati a carico la soglia di redditi propri è pari a 4.000 euro.

La detrazione teorica per i figli è pari a:

  •    1.220 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
  •        950 euro per ciascun figlio di età pari o superiore a tre anni.

Sempre come detrazione teorica, per le famiglie numerose è previsto una detrazione aggiuntiva di 200 euro per ciascun figlio se nel nucleo familiare sono presenti più di tre figli a carico. In pratica, una somma per ciascun figlio che si aggiunge agli importi prima citati.

Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo. Se invece il figlio ha qualche problema legato alle disabilità, la detrazione spettante sale di 400 euro. In altri termini per un figlio portatore di handicap se di età inferiore a 3 anni da diritto ad una detrazione di 1.620 euro che diventa pari a 1.820 euro se nel nucleo familiare ci sono più di tre figli.

Come si arriva alla detrazione effettiva

Una volta stabilite le detrazioni teoriche, quelle che in gergo tecnico vengono definite detrazioni base, per calcolare la detrazione Irpef effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione teoricamente spettante per un coefficiente. Questi è determinato dal rapporto tra 95.000 euro, che è la soglia oltre la quale la detrazione non spetta più, meno il reddito complessivo, diviso 95.000.

Va ricordato che quando si vuole calcolare il reddito complessivo per poter capire la detrazione spettante, la casa di abitazione e le relative pertinenze non vanno conteggiate.

Va sottolineato che se ci sono più di un figlio a carico, i prima citati 95.000 euro vanno incrementati di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

La detrazione per i figli spetta in determinati casi ad entrambi i genitori non legalmente ed effettivamente separati e in questo caso si parla di ripartizione della detrazione. In pratica la detrazione si divide al 50% tra i coniugi. Se c’è accordo tra le parti però, la detrazione può essere caricata su un unico genitore. Una scelta che può essere dettata da questioni di incapienza di imposta da parte di uno dei genitori.

Alcuni casi particolari

Quando si parla di figli a carico non mancano i cosiddetti casi particolari. Infatti le detrazioni, che ricordiamo, possono essere fruite per i figli legittimi, naturali, riconosciuti, affidati o adottivi, possono essere godute anche per i figli non residenti in Italia e non conviventi con i genitori.

Come dicevamo in precedenza, la detrazione in presenza di due coniugi entrambi lavoratori e non separati, spetta in misura pari al 50% per entrambi, a meno che non ci si organizzi in maniera tale che solo uno di essi possa beneficiarne per evidenti questioni di incapienza fiscale. Infatti un contribuente che ha poco Irpef da pagare, potrebbe non beneficiare a pieno della detrazione, sprecandola per così dire. Inoltre, occorre fare bene i conti, perché se come detto,  la detrazione diminuisce  all’aumentare del reddito, può produrre, nel caso in cui venga attribuita tutta al coniuge con il reddito più alto, un minore sconto fiscale.

In caso di matrimonio finito, in presenza di separazione legale, provvedimento di annullamento, scioglimento o per semplice cessazione dell’unione, la detrazione spetta al 100 % al genitore affidatario.

Se invece di affidamento singolo dei figli, questi vengono affidati congiuntamente agli ex coniugi, la detrazione torna ad essere fruibile al 50% tra entrambi, a meno di accordo tra le parti.

La detrazione spetta sempre, ad un solo coniuge, qualora il secondo sia fiscalmente a carico del primo, in caso di genitore vedovo e risposato, in caso di figli affidati ad un solo genitore, in caso di mancato riconoscimento del figlio da parte del secondo genitore o in caso di morte di uno dei due.

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