Detrazioni figli a carico: norme e casistiche. Tutto quello che c’è da sapere

Le detrazioni per i figli a carico sono un istituto fiscale, disciplinato dall’art.12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi, c.d. TUIR), che permette di ridurre l’imposta IRPEF che il lavoratore deve pagare sul proprio reddito complessivo
Secondo la norma, ciò può avvenire nel caso il lavoratore abbia dei figli o familiari (coniuge, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) che:
- Siano conviventi con il soggetto che chiede la detrazione;
- Non siano percettori di un reddito superiore ai 2.840,51 euro (c’è una deroga per i figli minori di 24 anni di età: possono esser
- e considerati fiscalmente a carico purché percepiscano un reddito non superiore ai 4.000 €).
La detrazione incide in maniera progressiva sull’imposta lorda, secondo specifici coefficienti, giungendo così all’imposta netta.
La detrazione opera direttamente in busta paga, dunque il dipendente potrà verificarne l’operatività consultando il cedolino dal portale Noipa.
Per ogni ulteriore informazione, si consiglia di rivolgersi ad un commercialista o ad un Centro di assistenza fiscale (CAF).
Detrazioni base per i figli.
La detrazione di base per i figli a carico è attualmente pari a:
- 1.220 euro, per il figlio di età inferiore a tre anni;
- 950 euro, se il figlio ha un’età pari o superiore a tre anni.
Se in famiglia ci sono più di tre figli a carico, questi importi aumentano di 200 euro per ciascun figlio, a partire dal primo.
In presenza di figlio con disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art.3 della L.104/1992, si ha un aumento pari a 400 euro degli importi sopraindicati.
Queste cifre tabellari non sono effettive perché vanno parametrate al reddito complessivo: diminuiscono all’aumentare del reddito complessivo, secondo determinati coefficienti stabiliti dall’Agenzia delle Entrate.
Detrazione figli a carico se i genitori sono separati.
In caso di separazione legale dei genitori la detrazione spetta in misura differente a seconda della casistica.
- In caso di un solo genitore affidatario, la detrazione spetta, in mancanza di diverso accordo, per il 100% al genitore affidatario. Nel caso in cui il genitore affidatario, non possa beneficare della detrazione (per limiti di reddito), questa viene assegnata per il 100% all’altro genitore, il quale dovrà riversare al genitore affidatario una somma pari all’intera detrazione, salvo diverso accordo tra le parti;
- Nell’ipotesi di affidamento congiunto, la detrazione per i figli viene ripartita al 50% tra i genitori, salvo diverso accordo tra le parti. Se uno dei genitori affidatari non può usufruire, della detrazione, (per limiti di reddito), la detrazione spetta per il 100% al secondo genitore affidatario, il quale deve versare all’altro genitore, un importo pari al 50% della detrazione, salvo accordi diversi tra le parti.
- Se il coniuge è fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta per il 100% a quest’ultimo.
Detrazione altri familiari a carico.
La normativa prevede che, oltre ai figli, è possibile ricevere detrazione per i seguenti familiari a carico:
- il coniuge non legalmente separato;
- il coniuge separato o divorziato solo se se percepisce assegni alimentari volontari, non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
- i figli, compresi quelli naturali che siano riconosciuti, i figli adottati o affidati;
- genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri, a condizione che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Per tutti i soggetti indicati sopra è requisito necessario e imprescindibile la convivenza, per come disciplinata dal codice civile, e il possesso di un reddito non superiore a 2.840,51 euro.
Redditi da considerare ai fini del calcolo.
Ai fini del calcolo della detrazione, il fattore principale è sicuramente il reddito complessivo del dichiarante i familiari a carico: la detrazione infatti opera sul reddito complessivo percepito.
Rientrano tra i redditi da tenere in considerazione:
- redditi da lavoro dipendente;
- redditi da lavoro autonomo;
- redditi da impresa;
- redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati;
- redditi derivanti da locazione di immobili, pur se sottoposti a cedolare secca.
- le retribuzioni corrisposte da Enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche, consolari e missioni.
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva, nel caso di applicazione del regime agevolato previsto per i “contribuenti minimi”.
Non rientrano nel reddito complessivo: i redditi esenti, i redditi assoggettati a tassazione separata, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Detrazione figli e familiari a carico per il personale scolastico.
Il personale scolastico assunto a tempo indeterminato, può comunicare direttamente al Ministero dell’Istruzione, quale datore di lavoro e dunque in qualità di sostituto di imposta, le detrazioni per i figli o i familiari a carico.
Gli amministrati NoiPa possono utilizzare infatti l’area self-service e la funzione “Detrazioni familiari a carico”, all’interno della propria area riservata, per comunicare i dati necessari e usufruire dei benefici fiscali collegati (riduzione dell’IRPEF in maniera progressiva). È possibile inoltre visualizzare lo storico delle comunicazioni eseguite in passato.
La procedura è guidata e richiede l’inserimento del nome, cognome e codice fiscale di ogni familiare a carico che si vuole inserire. Serve inoltre un PIN da richiedere alla segreteria scolastica.
Si ricorda altresì che spetta al lavoratore l’onere di comunicare eventuali correzioni o modifiche ( se ad es. il figlio, precedentemente a carico, supera il tetto massimo di reddito), sempre attraverso la procedura self-service, per evitare di incorrere in restituzioni e sanzioni per le detrazioni godute non spettanti.