Detrazione spese per acquisto farmaci, le ultime novità
I farmaci sono detraibile dalla dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle Entrate specifica quali sono, con particolare attenzione ai medicinali omeopatici
Cortesemente vorrei sapere quali farmaci posso portare in detrazione nel 730, faccio delle cure omeopatiche, posso detrarre anche quelli? Grazie dell’eventuale risposta
L’agenzia delle Entrate, ha predisposto una guida in cui ha indicato tutte le spese mediche che è possibile detrarre. Analizziamo nel dettaglio le spese generiche, farmaci e medicinali omeopatici, che rientrano nella detrazione del 19%.
Spese mediche generiche
Le spese mediche generiche sono quelle sostenute per le prestazioni
rese da un medico “generico” o da un medico specializzato in una
branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione.
Rientrano tra le spese mediche generiche, inoltre, quelle per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, eccetera.
Detrazione acquisto farmaci
Le spese per l’acquisto di farmaci sono quelle relative a:
- specialità medicinali
- farmaci
- medicinali omeopatici.
Questi prodotti devono essere acquistati presso le farmacie, a eccezione dei farmaci “da banco” e quelli “da automedicazione” che sono ormai commercializzati anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali.
È possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano on line da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza.
Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di
“parafarmaci” (per esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate), anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.
Come documentare l’acquisto dei medicinali
Per essere detraibile o deducibile, la spesa dell’acquisto dei medicinali deve essere certificata da fattura o dal cosiddetto “scontrino parlante”, in cui risulti specificato natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente.
Riguardo alla natura del prodotto, è sufficiente l’indicazione generica nello scontrino fiscale della parola “farmaco” o “medicinale”. Queste diciture possono essere indicate anche attraverso sigle e terminologie chiaramente riferibili ai farmaci (per esempio, “OTC”, “SOP”, “Omeopatico”) e abbreviazioni come “med” e “f.co”.
Anche la parola “Ticket” è idonea a indicare sia la natura sia la qualità del farmaco. Per i ticket, inoltre, non si è più tenuti a conservare la fotocopia della ricetta medica.
Per quanto riguarda la qualità del prodotto, tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy, nello scontrino non va più riportata in maniera specifica la denominazione commerciale dei medicinali acquistati, ma deve essere indicato il numero di autorizzazione all’immissione in commercio del farmaco (AIC).
Per i medicinali omeopatici che non hanno il codice AIC, la qualità è indicata da un codice identificativo attribuito da organismi privati e valido sull’intero territorio nazionale.
Anche per i medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario.
Per questi prodotti, la farmacia, se ha difficoltà a emettere scontrini fiscali parlanti, deve certificare la spesa con la fattura.
Non è possibile integrare le indicazioni da riportare sullo scontrino con altra documentazione, come, per esempio, la prescrizione medica
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