Detrazione spese di ristrutturazione, spettano al compagno convivente?

Quando si eseguono dei lavori di ristrutturazione sia nelle abitazioni private, sia nelle parti in comune di un condominio, le relative spese possono essere detratte fiscalmente.
Le detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, sia degli immobili di proprietà che delle parti comuni all’interno di un condominio possono essere “scaricate”. Cioè vengono detratte con la dichiarazione dei redditi, attraverso il modello 730 o il modello Redditi PF.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio consiste in una detrazione dall’IRPEF, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo. La legge dichiara che si tratta del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a 96.000 euro per unità immobiliare. Ma cosa succede se una coppia convive e una delle due persone non compila il 730 annuo per poter portare in detrazione la spesa? Rispondiamo al quesito attraverso il seguente caso richiesto da una lettrice:
Buonasera, avrei bisogno di avere una delucidazione. Sono convivente con il mio compagno ma non ho capienza IRPEF perciò non ho la possibilità di compilare 730 annuo. Per non perdere la mia parte di detrazione fiscale su spese straordinarie e di ristrutturazione dell’immobile del quale siamo comproprietari, può il mio compagno portare in detrazione anche la mia parte? Il mio compagno aveva già segnalato in passato all’amministratrice che le spese le avrebbe portato tutte lui in detrazione, infatti il documento che le attesta e che ci manda l’amministratrice è da sempre intestato solo a lui. Grazie per la corte attenzione.
Anche i conviventi possono scarica le spese straordinarie
In linea generale la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile su cui dovranno farsi i lavori straordinari (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1). Secondo quanto richiesto dalla lettrice la risposta è sì, perché il diritto alla detrazione, indipendentemente dalla quota di immobile posseduto, spetta a chi sostiene effettivamente la spesa.
Se il documento di spesa è intestato solo al suo compagno, possessore del 50% dell’immobile, può portare in detrazione interamente le spese di ristrutturazione in quanto, proprio dalla documentazione, si evince che sia lui a sostenerle.
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