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Detrazione spese adozione a distanza, quale documentazione

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adozione a distanza

Le spese di adozione a distanza si possono detrarre nel 730 solo se i versamenti sono effettuati a Onlus quale contributo. I chiarimenti dell’Agenzia.

Abbiamo delle adozioni a distanza ed effettuiamo il versamento postale annuale. Possiamo detrarlo? Grazie 

La circolare dell’agenzia delle Entrate n. 95/2000, chiarisce che le spese sostenute per le adozioni a distanza non sono né deducibili, né detraibili.

Sono detraibili le somme erogate a favore di Onlus,  tramite bollettino di conto corrente postale, quali “contributi per l’adozione a distanza”.

Ogni donazione a favore di Onlus, è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; oppure nella misura del 26%, per un importo non superiore a 2.500 euro.

La circolare n. 55/2001, chiarisce che l’erogazione versata alle Onlus, deve essere utilizzate a favore di soggetti che versano in un condizione di bisogno. Le organizzazioni Onlus, devono certificare la spettanza, rilasciando apposita documentazione.

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