Decreto Sostegni, novità per lavoratori fragili e assenza per vaccino. Manca copertura per malattia da effetti collaterali vaccino

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Era atteso un provvedimento normativo che riuscisse a colmare quel vuoto normativo che comportava per i lavoratori fragili un peggioramento delle tutele, stante il fatto che era venuta meno la proroga del regime di ricovero ospedaliero e rischiavano trattenute e comporto. Con il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19) si è tappata una falla importante e nello stesso tempo si è posta parzialmente risoluzione alla problematica dell’assenza per vaccino.

Estensione del ricovero ospedaliero fino al 30 giugno

L’articolo 15 del DL 41 va a modificare l’articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo l’estensione temporale fino al 30 giugno 2021 della tutela del ricovero ospedaliero. Pertanto i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilita’, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennita’ di accompagnamento. Ricordiamo che con il pregresso quadro le tutele erano state prorogate fino al 15 ottobre 2020, con un buco che andava dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020. Infatti il periodo di ricovero ospedaliero copriva dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021 (cfr. l’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020). Per l’anno 2020, quindi, rimaneva confermata la possibilità di riconoscere la tutela in argomento per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, ora invece si è colmato questo vuoto ponendosi il periodo in continuità fino al 30 giugno 2021.

Lavoratori fragili autorizzati a svolgere lavoro agile fino al 30 giugno

Stesso discorso anche per lo svolgimento del lavoro in modalità agile per i lavoratori fragili che possono effettuare tale attività non collocati in malattia d’ufficio. Con la nuova disposizione il provvedimento decorre in proroga dal 16 ottobre e fino al 30 giugno 2021, pertanto i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita’ agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita’ di formazione professionale anche da remoto.

Solo l’assenza per somministrazione vaccino non determina alcuna decurtazione

L’articolo 31 comma 5 del citato DL 41 si afferma chiaramente che “l’assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 e’ giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, ne’ fondamentale ne’ accessorio”. Dunque è tutelata la sola assenza dovuta alla somministrazione del vaccino, rimane incomprensibilmente scoperta l’assenza per i giorni dovuti agli effetti collaterali, che dovranno invece essere inquadrati ad oggi con l’ordinario regime giuridico dell’assenza di malattia.

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