Decreto sostegni bis, dal ritorno della call veloce all’abolizione del requisito dei 3 anni per il reclutamento: gli emendamenti del gruppo L’Alternativa c’è

Anche “L’Alternativa c’è”, la forza parlamentare facente parte del gruppo Misto, propone emendamenti per modificare il decreto sostegni bis. Ecco i testi delle proposte emendative.
“Confidiamo che da parte dei deputati che si occupano di scuola prevalga il buonsenso e ci si astenga da interventi a favore di specifiche categorie nel Decreto sostegni bis”, scrivono in una nota i parlamentari.
“Purtroppo stiamo assistendo ad una gara a ribasso di proposte da parte di parlamentari appartenenti a tutte le forze politiche, che creano delle forti disparità di trattamento tra categorie di docenti, che rischiano di avvantaggiare addirittura i non abilitati né specializzati. Ovviamente a ciò si presta il testo base del decreto che è un tripudio di incostituzionalità, di contrasto con l’interesse pubblico e particolarismi di ogni sorta“, proseguono.
“Perciò siamo intervenuti con una serie di proposte emendative che mirano a correggere quantomeno le storture più evidenti, chiedendo in particolare”:
-la retribuzione delle ore di attività prima dell’avvio dell’anno scolastico per il recupero dei GAP formativi;
-il mantenimento del Regolamento per la selezione dei dirigenti tecnici per esami e titoli;
-la possibilità di reiterare il concorso ordinario ogni anno anche per chi non lo supera l’anno precedente;
– l’abolizione del limite delle 3 annualità anche non continuative negli ultimi 10 anni per i percorsi di reclutamento del personale abilitato o specializzato;
– un esame scritto (a risposta aperta o multipla) per tutti che preceda l’individuazione degli aventi diritto alla procedura di immissione in ruolo, perché tutti gli studenti hanno diritto ad avere personale selezionato allo stesso modo e perché è tempo di dare spazio ai concorsi ordinari per tutti, non solo per le classi di concorso STEM;
– il ripristino della call veloce per chi vuole cambiare provincia (dato che si adopererebbero le Graduatorie per le Supplenze dell’anno scorso per l’individuazione dei destinatari della procedura di immissione in ruolo);
– il ripristino delle assegnazioni provvisorie all’interno della stessa regione anche per il personale assunto a partire dall’anno scolastico 2020/21;
– la soppressione dei contributi di 50 milioni di euro alle paritarie per le quali si chiede anche il requisito della rendicontazione e della trasparenza.
Art. 58
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
“c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica non ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal fine la contrattazione collettiva nazionale definisce l’importo delle retribuzioni aggiuntive spettanti al personale docente, con effetti a valere sulle risorse disponibili di cui all’articolo 40 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto’Istruzione e Ricerca’ sottoscritto il 19 aprile 2018, ivi compresi i fondi di cui all’articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107;”.
L’emendamento sana un vulnus di legittimità contenuto nell’art. 58, atteso che la
disposizione prevede un aggravio dell’onerosità della prestazione del personale docente senza
prevedere la necessaria retribuzione aggiuntiva. Tale aggravio risulta in palese contrasto con il principio di giusta retribuzione di cui all’art. 36 Cost., il quale postula la proporzionalità dell’importo della retribuzione alla qualità e alla qualità della prestazione, si legge sulla relazione all’emendamento.
Art. 58
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
relazione. L’emendamento sopprime la disapplicazione, per le immissioni in ruolo dell’anno anno scolastico 2021-2022, delle disposizioni relative alla c.d. “chiamata veloce” del personale docente ed educativo e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA).
Art. 59
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) all’alinea, sopprimere le parole: “, contestualmente”;
2) sopprimere la lettera b);
b) sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente.
relazione. L’emendamento sopprime il requisito di svolgimento di 3 annualità di servizio per i posti comuni e per i posti di sostegno, in relazione alle immissioni in ruolo straordinarie per l’anno scolastico 2021/2022, prevedendo il solo requisito di cui alla lettera a) (inserimento in 1a fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze). Si modifica, inoltre, il comma 5 dell’articolo in questione, permettendo di poter transitare, su istanza dell’interessato, in un’altra provincia.
Art. 59
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) entro l’anno scolastico 2020/2021, hanno svolto su posto comune almeno tre annualità di servizio o su posto di sostegno almeno una annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente.
relazione. L’emendamento sopprime il requisito di svolgimento di 3 annualità di servizio per le immissioni in ruolo straordinarie per l’anno scolastico 2021/2022 per i soli posti di sostegno, per i quali è sufficiente aver svolto una sola annualità di servizio (oltre all’inserimento in 1a fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze). Si modifica, inoltre, il comma 5 dell’articolo in questione, permettendo di poter transitare, su istanza dell’interessato, in un’altra provincia.
Art. 59
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: “b) entro l’anno scolastico 2020/2021, hanno svolto su posto comune almeno tre annualità di servizio o su posto di sostegno almeno una annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.”;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente.”.
relazione. L’emendamento sopprime il requisito dei 36 mesi di servizio per le immissioni in
ruolo straordinarie per l’anno scolastico 2021/2022 per i soli posti di sostegno, per i quali è sufficiente aver svolto una sola annualità di servizio (oltre all’inserimento in 1a fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze). Contestualmente si elimina il vincolo dell’immissione in ruolo nella medesima provincia in cui si risulta iscritti nella 1a fascia delle graduatorie delle supplenze.
Art. 59
Sostituire i commi da 4 a 9 con i seguenti:
“4. In via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3, salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che:
a) sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021;
b) superano la prova scritta di cui al comma 5.
5. Al fine di assicurare un’adeguata selezione del personale docente per le immissioni in ruolo straordinarie di cui al comma precedente, nel rispetto dei principi di pubblicità, imparzialità, economicità, celerità e trasparenza, la stipula del contratto di lavoro di cui al comma 4 è proposta esclusivamente a coloro che hanno superato, conseguendo il punteggio minimo di 70 punti su 100 punti, una prova scritta composta da più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
5. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 4 è proposto esclusivamente nella o nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi, anche in una provincia differente rispetto a quella di iscrizione, su istanza del docente. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono disciplinati i termini, le modalità e la procedura per la presentazione delle istanze di cui al comma precedente.
6. Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 7.
7. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è seguito da una prova orale. Alla prova orale accedono i candidati valutati positivamente ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 13 luglio 2015, n. 107. La prova orale è superata dai candidati che raggiungono il punteggio minimo di 70 punti su 100 punti ed è valutata da una commissione esterna all’istituzione scolastica di servizio.
8. In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova orale, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato ovvero presso un’altra istituzione scolastica ove abbia espresso la preferenza, laddove vi sia disponibilità. La negativa valutazione del percorso di formazione e prova comporta la reiterazione dell’anno di prova ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il giudizio negativo relativo alla prova disciplinare comporta la decadenza dalla procedura di cui al comma 4 e l’impossibilità di trasformazione a tempo indeterminato del contratto.
9. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in riferimento alla procedura di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo, sono disciplinati le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 4, nonché le modalità di espletamento e i tempi di svolgimento della prova scritta di cui al comma 5) e della prova orale di cui al comma 7). Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente, in relazione ad ambedue le prove di cui al periodo precedente, sono
altresì disciplinati le modalità di formazione delle commissioni giudicatrici nonché i requisiti dei componenti.”.
relazione. L’emendamento riscrive la procedura per l’immissione in ruolo straordinaria per
l’anno scolastico 2021/2022, prevedendo una prova selettiva scritta, a quiz, per i docenti inseriti nella 1a fascia delle graduatorie provinciali delle supplenze, propedeutica per la proposizione del contratto a tempo determinato. In seguito, al termine dell’anno di formazione e prova, la valutazione è completata con una prova orale, parimenti selettiva.
Art. 59
Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.
relazione. L’emendamento sopprime la previsione secondo cui i candidati che partecipano ad
una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda
di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o
tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove.
Art. 59
Al comma 21, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
“3) al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”Sono consentite in ogni caso, a partire dall’anno scolastico 2021/2022, le operazioni di mobilità annuale, con particolare riferimento alle utilizzazioni ed alle assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali nell’ambito della regione in cui si trova l’istituzione scolastica di cui al secondo periodo.”.
relazione. L’emendamento prevede che il personale docenti immessi in ruolo con decorrenza
giuridica dal 1° settembre 2020, benché non possa partecipare per ben cinque anni né alla
mobilità territoriale né a quella professionale, a partire dall’anno scolastico 2021/2022 possa prendere parte alle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali) nell’ambito della regione in cui si trova l’istituzione scolastica in cui ha ottenuto il ruolo.
Art. 59
Sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti:
“14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15.
relazione. L’emendamento prevede una modifica alle modalità di svolgimento del concorso
ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, estendendo a tutte le classi di concorso le semplificazioni previste per le discipline Stem.
Art. 59
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere i commi da 1 a 14;
b) sostituire i commi da 14 a 19 con i seguenti:
“14. In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano Nazionale di ripresa e resilienza, le procedure concorsuali ordinarie già bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalità di cui al comma 15
relazione. L’emendamento prevede una modifica alle modalità di svolgimento del concorso
ordinario per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, estendendo a tutte le classi di concorso le semplificazioni previste per le discipline Stem. Contestualmente si abrogano le disposizioni per le nuove immissioni in ruolo di cui all’articolo 59.
Art. 58
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le risorse di cui al presente comma sono erogate a condizione che entro un mese dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli istituti di cui al primo periodo pubblichino nel proprio sito:
1) l’organizzazione interna, con particolare riferimento all’articolazione degli uffici e
all’organigramma,
2) i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, ivi compresi gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, curriculum vitae e compenso erogato;
3) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza;
4) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato;
5) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
6) i beni immobili e gli atti di gestione del patrimonio.
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: “5-bis. La mancata osservanza degli obblighi di cui all’ultimo periodo del comma 5 comporta la revoca dell’erogazione del contributo di cui al medesimo comma.”.
relazione. L’emendamento propone di subordinare l’erogazione dei contributi pubblici
alle scuole primarie e secondarie paritarie al rispetto degli obblighi di pubblicazione e
trasparenza cui sono sottoposti gli istituti statali, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 (decreto Trasparenza)
Art. 58
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
relazione. L’emendamento sopprime l’abrogazione per la riforma del ruolo dei dirigenti tecnici con funzione ispettiva del ministero dell’Istruzione.
Art. 58
Al comma 5, sostituire le parole: “50 milioni di euro” con le seguenti: “1 milione di euro”.
relazione. L’emendamento riduce da 50 milioni di euro ad 1 milione di euro i contributi pubblici per il sostegno alle scuole primarie e secondarie paritarie.
Art. 58
Sopprimere il comma 5.
relazione. L’emendamento sopprime i contributi pubblici per il sostegno alle scuole primarie e secondarie paritarie.