Decreto scuola: valutazione, esami di Stato, recupero, avvio nuovo anno scolastico. Lo speciale
Decreto legge n. 22 dell’8 aprile 2020, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato: lo speciale con tutte le misure previste.
Decreto
Il decreto legge dell’8 aprile 2020, limitatamente all’anno scolastico 2019/20, prevede che il Ministro dell’Istruzione possa predisporre diverse misure in deroga alla normativa vigente, relative alla valutazione finale degli alunni, agli esami di Stato e all’avvio del prossimo anno scolastico, nei casi e nei limiti indicati nel decreto medesimo. Tali misure vanno adottate tramite apposite ordinanze.
Raccogliamo in questa speciale i provvedimenti del decreto, linkando tutti i nostri articoli di approfondimento.
Scrutini a distanza
Prevista la possibilità, qualora non si rientri a scuola entro il 18 maggio 2020, di svolgere gli scrutini in modalità telematica. Approfindisci
Valutazione e ammissione classe successiva
Per l’ammissione alla classe successiva degli alunni delle classi prime e intermedie, l’ordinanza ministeriale/e:
- può essere emanata sia in caso di rientro a scuola entro il 18 maggio 2020 (e sia possibile svolgere gli esami in presenza) sia in caso di mancato rientro entro la predetta data (o di impossibilità a svolgere gli esami in presenza per ragioni sanitarie);
- disciplina i requisiti di ammissione alla classe successiva degli alunni della secondaria di primo grado in deroga ai requisiti previsti dall’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 6 del D.lgs. n. 62/2017 ;
- disciplina i requisiti di ammissione alla classe successiva degli alunni della secondaria di secondo grado in deroga ai requisiti previsti dall’articolo 4, commi 5 e 6, del DPR n. 122/09;
Recupero
Considerato che gli alunni delle classi prime e intermedie, sia della scuola secondaria di primo grado che della secondaria di secondo, possono essere ammessi tutti alla classe successiva (sempre da ordinanza del Ministro da adottare), il decreto prevede delle misure per il recupero degli apprendimenti riguardanti l’a.s. 2019/20, a partire dal 1° settembre 2020. Approfondisci
Ammissione esami di Stato primo grado e Maturità
- Esami primo grado
L’articolo 1, comma 6, del decreto dell’8 aprile 2020, riguardo all’ammissione degli studenti all’esame di Stato di primo grado, dispone che per il solo anno scolastico 2019/20 si prescinde dai requisiti previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, e 10, comma 6, del D.lgs. 62/2017. Approfondisci
- Maturità
L’articolo 1, comma 6, del decreto dell’8 aprile 2020, così prevede:
In ogni caso, limitatamente all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo (prova invalsi per candidati esterni), del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell’integrazione del punteggio di cui all’articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017
Prove esami I grado e Maturità
- Esame primo grado
Previsti due scenari: se si rientra a scuola entro il 18 maggio 2020 e nel caso sia consentito svolgere gli esami in presenza, potranno essere eliminate o più prove; se non si rientra a scuola entro il 18 maggio 2020 ovvero nel caso non sia possibile svolgere gli esami in presenza, ci sarà la valutazione del consiglio di classe. Approfondisci
- Maturità
Anche in questo previsti due scenari: se si rientra a scuola entro il 18 maggio 2020 e nel caso sia consentito svolgere gli esami in presenza, seconda prova predisposta dalla commissione d’esame; se non si rientra a scuola entro il 18 maggio 2020 ovvero nel caso non sia possibile svolgere gli esami in presenza, ci sarà un solo colloquio anche online.
Le commissioni nell’uno e nell’altro caso sono composte da soli commissari interni con presidente esterno.
Esami alunni con disabilità
L’articolo 1, comma 5, del suddetto decreto dispone che vengano previste specifiche misure per adattare i provvedimenti suddetti agli studenti con disabilità, fermo restando che i predetti studenti sono ammessi agli esami, come tutti gli altri, in deroga ai requisiti previsti dal D.lgs. 62/2017. Approfondisci
Esami alunni con DSA e con altri BES
Esami di Stato scuola secondaria di primo grado: cosa si prevede per gli studenti con DSA e altri bisogni educativi speciali. Continua
Didattica a distanza
Nel decreto è prevista una misura apposita per la didattica a distanza, sino ad ora svolta dai docenti senza una specifica disposizione se non quella del DPCM del 4 marzo 2020, in base al quale sono i dirigenti ad avere l’obbligo di attivarla. Approfondisci
Libri di testo
Possibile la conferma dei libri adottai per l’a.s. 2019/20, qualora non si rientri a scuola il 18 marzo 2020. Approfondisci
N.B. Il Decreto Scuola, a partire da giovedì 16 aprile, sarà esaminato in Commissione Cultura al Senato. Durante l’iter parlamentare potrebbe subire delle modifiche.