Decreto scuola, ok da Commissione Affari Costituzionale ma con osservazioni su docenti paritarie e con legge 104

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Il decreto scuola è in questi giorni oggetto di discussione in Senato. A fornire i loro pareri dovranno essere diverse Commissioni.

Al momento è pervenuto il parere della I Commissione Affari Costituzionali. 

Alcune osservazioni proposte

  • all’articolo 1, comma 7, occorrerebbe precisare se con il termine “istituzioni statali e paritarie” si intendono le scuole di ogni ordine e grado ovvero le sole scuole secondarie;

Il comma è quello che permetterà ai docenti delle paritarie, degli IeFP, dei progetti regionali e ai docenti di ruolo, di accedere al concorso straordinario secondaria a fini abilitanti:

“7. È altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell’abilitazione all’insegnamento, chi è in possesso del  requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell’ambito dei percorsi di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,
relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresì partecipare alla procedura ai fini abilitanti, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui al comma 5, lettere a) e c), con almeno tre anni di servizio”

Per i docenti con servizio nella scuola statale è infatti specificato che il servizio “ è preso in considerazione unicamente se prestato  nelle scuole secondarie statali”

Vincolo quinquennale per docenti con legge 104

Altra osservazione riguarda il vincolo quinquennale, che non riguarderà i docenti con legge 104 art. 33 commi e 6,  purché le condizioni ivi
previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico.

La Commissione raccomanda

  • all’articolo 1, comma 17-octies, sarebbe più opportuno riferire il termine a quo per l’insorgere delle condizioni di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla scadenza del termine per l’iscrizione alla procedura di concorso

I lavori per l’approvazione del Decreto Scuola

Ricordiamo che in riferimento al testo approvato dalla Camera il 3 dicembre sono stati presentati 152 emendamenti e 20 ordini del giorno, che in questi giorni saranno esaminati dalla VII Commissione.

Si attende inoltre il parere delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea), Questioni regionali.

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