Decreto scuola: assunzioni da graduatorie di istituto, concorso religione, PAS, corso sostegno senza selezione. [TUTTI GLI EMENDAMENTI]

Decreto scuola: nulla di fatto nella prima settimana di discussione. I lavori riprenderanno lunedì 2 dicembre. Ecco il pacchetto di emendamenti presentati alla Camera.
Il testo, presentato lunedì 25 novembre alla Camera dopo il lavoro delle Commissioni istruzione e lavoro, potrà ancora essere modificato.
Nel frattempo giungono notizie negative circa la bocciatura da parte del MEF di alcuni emendamenti, ma non si sa ancora con certezza di quali.
Alcuni emendamenti presentati alla Camera
Assunzioni da Graduatorie di istituto
“All’articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti a essa assegnati, si procede all’assunzione per scorrimento dalle graduatorie d’istituto che sono tra- sformate, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, in graduatorie provinciali, aggiornabili ogni anno e aperte a nuovi inserimenti. Il personale sprovvisto di abilitazione, al fine della conferma nei ruoli, deve conseguire la relativa abilitazione all’esercizio della professione attraverso la frequenza di apposito corso universitario. Le disposizioni sono attuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di natura regolamentare, da emanare entro il 30 giugno 2020. ».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
1. 1. Mollicone, Bucalo, Frassinetti
Concorso insegnanti religione cattolica
Al comma 1, sostituire le parole da: è autorizzato fino alla fine dell’articolo, con le seguenti: previa specifica intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è autorizzato a bandire entro il 2020, contestualmente al concorso ordinario di cui all’articolo 3 della legge n. 186 del 2003, anche una procedura straordinaria per titoli ed esami. Ciascun concorso di cui al periodo precedente sarà destinato alla copertura del 50 per cento dei posti che si prevede saranno vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1 è riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso dell’idoneità diocesana e dei titoli di studio previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, che nel periodo compreso tra l’anno scolastico 2011/2012 e
l’anno scolastico 2019/2020, ha svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
3. La procedura straordinaria di cui ai commi 1 e 2 comprende lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla sui contenuti previsti dall’articolo 3, comma 5 della legge 17 luglio 2003, n. 186 e di una prova orale di natura didattico metodologica.
4. Nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale di cui al presente articolo, continuano a verificarsi le immissioni in ruolo dallo scorrimento delle graduatorie di merito di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 — 4a serie speciale — del 6 febbraio 2004, con cui è stato indetto un concorso riservato per titoli ed esami, a posti di insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale di ciascuna diocesi, nella scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado.
5. La percentuale dell’organico dei posti di cui all’articolo 2 della legge 17 luglio 2003, n. 186, è rideterminata a partire dall’anno scolastico 2020/2021 nella misura pari all’80 per cento. 1-bis. 200.
Toccafondi, Anzaldi, Librandi, D’Alessandro.
PAS Percorsi Abilitanti Speciali
“[…] I suddetti corsi sono riservati, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istru zione e formazione, ivi compresi i docenti del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP) purché gli insegnamenti svolti siano ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori di ricerca. […]. 1. 0201. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Durigon, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.
PAS sostegno docenti due anni di servizio senza selezione
“2-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo il corso di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nelle scuole del sistema pubblico di istruzione di ogni ordine e grado è riservato, senza l’espletamento di alcuna procedura selettiva in ingresso, a tutti coloro, ivi compresi i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio anche non continuativi su posto di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado del sistema pubblico italiano di istruzione e formazione e che siano in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure selettive per l’accesso ai corsi di specializzazione per l’insegnamento di sostegno. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda, dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che rispettino l’esperienza lavorativa specifica e il merito. ».
1. 0200. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso, Murelli, Caffaratto, Caparvi Durigon, Legnaioli, Eva Loren- zoni, Moschioni.
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Ricordiamo che sono state respinte alcune pregiudiziali di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega con l’invito di ripresentare le tematiche attraverso specifici emendamenti.