Decreto scuola 2024: sanate situazioni di circa 500 docenti concorso 2016 con riserva e 300 docenti delle prove suppletive concorsi a rischio licenziamento

Il decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, già approvato alla Camera e adesso in esame al Senato prevede all’art. Art. 10 Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente per l’anno scolastico 2024/25. Il dettaglio.
L’art. è formato da 3 commi, che fanno riferimento rispettivamente a
- docenti in ruolo con riserva da concorso 2016 o risoluzione contratto
- docenti con revoca nomina o risoluzione contratto
- conferma in ruolo o di permanenza nelle graduatorie di merito per i docenti che hanno superato le prove suppletive dei concorsi ordinari 2020
Docenti in ruolo con riserva
1. Al fine di porre termine al contenzioso relativo al concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 16 del 26 febbraio 2016, nonche’ assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2024/2025, i docenti di scuola secondaria di primo e di secondo grado che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno superato il periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno tre anni presso istituzioni scolastiche statali a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del 23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali, dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso, entro il termine del 30 giugno 2025, trenta crediti formativi universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.
Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito.
Docenti con revoca nomina o risoluzione contratto
2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell’anno scolastico 2024/2025, un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, cui accedono di diritto con oneri a proprio carico.
Conseguita l’abilitazione, i docenti di cui al primo periodo sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. Resta fermo che il periodo intercorrente tra la revoca della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di cui al primo periodo e il 1° settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio del servizio ai sensi del contratto annuale di supplenza, non e’ utile ai fini giuridici ed economici relativi al riconoscimento del servizio agli effetti della carriera.
Docenti che hanno superato le prove suppletive dei concorsi
3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei concorsi indetti con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione 21 aprile 2020, n. 498, e con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione 23 aprile 2020, n. 510, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 34 del 28 aprile 2020, avendo superato la prova scritta a seguito di partecipazione alle prove suppletive indette rispettivamente con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28 marzo 2023, nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021 e nella Gazzetta Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati definitivamente in ruolo, ferme restando le disposizioni vigenti in relazione al periodo di formazione e prova, ovvero sono confermati nelle pertinenti graduatorie di merito.
Le motivazioni del provvedimento
L’articolo 10 del DL Scuola e Sport sana un’annosa questione che si trascina da quasi dieci anni, per quei docenti che hanno partecipato al concorso per la scuola secondaria indetto con decreto n. 106 del 23 febbraio 2016 con riserva perché privi di abilitazione.
Immessi in ruolo da graduatoria di merito, la loro posizione è stata modificata da pronunce giurisprudenziali negative.
Tuttavia la sentenza n. 5154/2022 del Consiglio di Stato da un lato ha sancito la legittimità dell’esclusione di tali soggetti dal concorso 2016 per mancanza dell’abilitazione, ma dall’altro, ha evidenziato la necessita da parte dell’Amministrazione di richiedere una sanatoria in via normativa affermando:
“Anche se non residua – stante la regola costituzionale dell’assunzione per concorso – la possibilità, in via amministrativa, di una favorevole valutazione della posizione degli appellati da parte dell’amministrazione, alla luce delle invocate sopravvenienze, valuterà l’amministrazione se per la peculiarità di questa vicenda sia possibile e ragionevole una sanatoria normativa”.
A distanza di due anni dalla sentenza il Ministero propone a questi docenti la partecipazione al percorso da 30 CFU per sanare la mancanza dell’abilitazione. Gli altri 30 CFU corrispondono al servizio svolto da almeno tre anni scolastici.
Il provvedimento interesserà max 412 docenti.
Secondo la ricognizione del Ministero infatti
- i docenti immessi in ruolo a seguito di ammissione con riserva al CONCORSO 2016 sono 1.310.
Di tali 1.310 soggetti:
- n. 898 hanno ottenuto pronunce favorevoli e non hanno più alcun contenzioso in atto
- n. 239 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli;
- n. 95 hanno ottenuto pronunce sfavorevoli per le relative classi di concorso nell’ambito di ricorsi collettivi con esiti parzialmente favorevoli rispetto ad altre classi di concorso;
- n. 55 non è possibile verificare gli esiti del contenzioso;
- n. 23 soggetti hanno giudizi ancora pendenti.
Più in dettaglio, per calcolo residuale la platea del comma 1 è rappresentata da circa 287 soggetti (114 destinatari di pronuncia sfavorevole non eseguita + 95 destinatari di pronuncia parzialmente sfavorevole non eseguita + 55 senza possibile verifica esito contenzioso + 23 con giudizi pendenti). La stima è svolta pertanto in eccesso.
I soggetti destinatari del comma 2 sono quantificabili in 125 docenti in quanto: in relazione ai n. 239 soggetti che hanno ottenuto pronunce sfavorevoli, rispetto a n. 125 candidati/ricorrenti risulta “a sistema”/”piattaforma” la risoluzione del contratto di lavoro a t.i. (stipulato con causale “CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI (CONCORSO 2016)”)
Per quanto riguarda la conferma in ruolo o nelle graduatorie di merito dei docenti che hanno partecipare alle prove suppletive dei concorsi, si tratta di
- docenti concorso ordinario 2020 infanzia e primaria: circa 53 confermati in ruolo e 23 confermati in graduatoria
- docenti concorso straordinario D.D. n. 510/20: circa 178 assunti in ruolo dalla specifica procedura e dalla specifica classe di concorso/tipo posto per la quale hanno svolto la prova suppletiva e che saranno confermati in ruolo e circa 38 aspiranti presenti in graduatoria che saranno confermati nella stessa.
Sintesi
- docenti di scuola secondaria immessi in ruolo con riserva da concorso 2016, al quale hanno partecipato in forza di un provvedimento giurisdizionale che hanno superato il periodo di prova e sono in servizio da almeno tre anni: devono acquisire 30 CFU per l’abilitazione. N.B. La data di riferimento è il 1° giugno 2024, data di entrata in vigore del DL 71/2024
Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025 determina la risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione
definitiva dalla relativa graduatoria di merito. - Docenti della scuola secondaria che hanno partecipato al concorso 2016 con riserva e, immessi in ruolo, sono stati destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del
contratto: sottoscrivono, con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo nell’a.s. 2024/2025 un contratto annuale di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono acquisire, in ogni caso, 30 CFU
Conseguita l’abilitazione, tali docenti sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2025, mentre il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 30 giugno 2025
determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria di merito. - conferma in ruolo o nelle graduatorie di merito dei docenti che hanno partecipare alle prove suppletive dei concorsi: ordinario infanzia e primaria 2020, straordinario 2020
I docenti accederanno ai corsi da 30 CFU organizzati dalle Università con oneri a proprio carico. Si tratta dello stesso percorso da 30 CFU che sarà organizzato, nel 2024/25, per i vincitori del concorso ordinario 2023.