Decreto “salva-precari”: docenti con tre anni servizio esclusi da concorso ordinario e servizio IRC non vale per concorso straordinario. Lettera
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inviata da Marco Parolari – Spett. Redazione, avevo già avuto modo di inviarvi delle considerazioni in merito ad alcune criticità del decreto “salva precari” ora in corso di conversione in legge in Senato, le riflessioni che seguono sono aggiornate sulla base del testo approvato alla Camera dei Deputati e si riferiscono a due distinte problematiche.
1) Il decreto “salva precari” esclude all’ultimo momento gli insegnanti con tre anni di servizio (senza 24 CFU) dal concorso ORDINARIO
Come riportato nel vostro articolo https://www. orizzontescuola.it/concorso- ordinario-secondaria-quali-le- novita-nel-decreto-scuola/
l’art. 1 comma 15 del decreto “salva precari” pubblicato in GU e approvato alla Camera sopprime il secondo ed il terzo periodo dell’art. 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 59/2017 (così come modificato dalla legge di bilancio approvata alla fine dell’anno scorso) che, oltre alla riserva dei posti del 10%, consentiva la partecipazione al concorso (ordinario), in prima applicazione, ai soggetti che avessero svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, “presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione” (designazione ampia che non si riduce alle sole statali ma comprende anche le paritarie!!! n.d.r.), senza i 24 CFU in materie antropo-psico-pedagogiche. In altre parole i tre anni di esperienza, svolti presso scuole statali o paritarie, permettevano, sino all’intervento del “salva precari”, l’accesso al concorso (ordinario) abilitante in deroga al requisito dei 24 CFU.
Attualmente, pertanto, i docenti che abbiano servizio alle paritarie o misto possono, al più, partecipare al concorso straordinario solo ai fini dell’abilitazione, ma non al concorso ordinario per il ruolo, dove sono richiesti comunque i 24 CFU. Mi pare pertanto che quella creatasi costituisca un’evidente problematica che, a mio parere, andrebbe sanata con il doveroso ripristino della possibilità, almeno in prima applicazione, di partecipare al concorso ordinario dei docenti con tre annualità di servizio conseguite “presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione” (dunque paritarie comprese) così come era previsto dal decreto legislativo 59/2017 prima del “salva precari”. Si sottolinea a tale proposito la gravità dell’ingiusta situazione in cui si ritrovano quei docenti che, dopo essersi legittimamente affidati al disposto della legislazione previgente (considerando quindi validi i propri tre anni di servizio e dunque ritenendo correttamente di non dover provvedere ad acquisire per tempo i 24 CFU, missione ora pressoché impossibile se i bandi arriveranno a breve), risultino ora tagliati fuori all’improvviso dal 30 ottobre. Si osserva inoltre che il concorso straordinario permette la partecipazione ad una sola procedura, diversamente dal concorso ordinario: dunque i due concorsi non offrono possibilità equivalenti né in termini di platea di partecipanti né in termini di procedure per cui è possibile concorrere (in altre parole la presenza del concorso straordinario non sopperisce alla mancata possibilità di partecipare al concorso ordinario): i più penalizzati sono i precari con servizio nelle paritarie e misto che, non saranno messi nelle condizioni di giocarsi il ruolo essendo tagliati fuori sia dal concorso straordinario (con il quale possono solo abilitarsi) sia da quello ordinario, dunque saranno sopravanzati da tutti quanti vinceranno i concorsi.
A tale questione è stato dato anche condivisibile risalto nella memoria depositata dalla CISL in occasione dell’audizione informale del 12.11.2019 presso la XI Commissione della Camera dei deputati, (https://www.orizzontescuola. it/decreto-scuola-cisl- necessario-sistema-di- reclutamento-a-doppio-canale- emendamenti/) in cui al punto 2 si legge: “La legge 145/2018 (Legge di Stabilità per l’anno 2019), è intervenuta, con l’art.1 comma 792 lett. o), a modificare l’art.17, comma 1, lett. d) del D.L.vo 59/2017 (Nuovo sistema di reclutamento dei docenti della Scuola Secondaria), prevedendo che al prossimo concorso ordinario possano partecipare, in prima applicazione, i docenti che abbiano svolto, negli otto anni precedenti, almeno tre annualità di servizio anche non consecutive, in deroga al requisito previsto dall’art. 5, comma 1, lettere a) e b) (possesso dei 24 CFU) per una delle classi di concorso per le quali hanno titolo. L’introduzione di una procedura straordinaria per i docenti precari con 36 mesi di servizio, indetta contestualmente alla procedura ordinaria – e quindi in tempi brevissimi – non giustifica una modifica delle regole previste e già da tempo conosciute, configurandosi piuttosto come un oggettivo impedimento alla partecipazione al Concorso Ordinario dei docenti precari con almeno 3 annualità (prevista peraltro anche dallo stesso D.L. ), che non potrebbero acquisire i 24 CFU necessari alla partecipazione in così poco tempo. Si chiede pertanto di modificare il comma 15, art. 1, del D.L. 216/2019 eliminando le parole “il secondo e terzo periodo sono soppressi” e sostituendole con “il secondo periodo è soppresso.” ” (In sostanza si propone l’eliminazione della sola riserva dei posti n.d.r.). Tale problema è evidenziato nella parte finale del vostro articolo seguente, riferito alla versione del decreto uscito dalla Camera dei Deputati: https://www. orizzontescuola.it/decreto- scuola-cisl-molte-luci-e- tante-ombre-quali- provvedimenti-non-sono- passati/
Si ribadisce dunque che, se il decreto rimane nella versione attuale, vengono di fatto tagliati fuori dal concorso ordinario docenti che prima del 30 ottobre avrebbero potuto partecipare: per questi insegnati il “salva-precari” costituisce paradossalmente un danno piuttosto che un vantaggio rispetto alla normativa previgente. Pertanto si auspica la correzione del comma 15 dell’art. 1 (la modifica dell’art. 17, comma 2, lettera d) del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sia limitata, al più, alla sola eliminazione della riserva dei posti, corrispondente, in sostanza, alla sola soppressione del secondo periodo, come indicato nella proposta della CISL riportata in precedenza).
2) L’Insegnamento di Religione Cattolica presso una scuola statale NON CONCORRE al conteggio delle tre annualità di servizio per il concorso STRAORDINARIO
in merito al concorso straordinario previsto dal decreto “salva precari”, l’art. 1 comma 5 recita: “La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
a) tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio […]”; il comma 6 precisa poi che “Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni […]”.
Alla luce di quanto sopra, ponendo il caso di un docente con tre anni di servizio nella scuola secondaria di cui due di IRC e uno per la classe A022 (italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado) che voglia partecipare al concorso straordinario per quest’ultima, egli non può concorrere perché l’IRC è privo di una propria classe di concorso. Ciò costituisce, a mio avviso, un’ingiusta esclusione, poiché si tratta di un insegnamento come gli altri a tutti gli effetti (peraltro giustamente valutato come servizio aspecifico per le graduatorie d’istituto). Dunque il tema che pongo non è il fatto che non sia previsto al momento un concorso apposito per gli insegnanti di Religione (che è un altro problema, già oggetto di ampio dibattito), bensì che le annualità prestate nelle scuole statali come IRC non possano essere conteggiate nei tre anni come servizio (aspecifico) come tutti gli altri insegnamenti e come il sostegno per il concorso straordinario: mi pare una questione che richiede una doverosa correzione.
Peraltro allo stato attuale si creerebbe la situazione paradossale che gli anni di servizio come alternativa all’IRC possono valere per il concorso straordinario, al contrario dell’IRC, che, come detto, è un insegnamento alla stregua degli altri. Questa problematica è evidenziata nel vostro seguente articolo (riferito al testo precedente al passaggio alla Camera ma ancora valido sull’esclusione del servizio prestato in qualità di IRC) https://www. orizzontescuola.it/concorso- straordinario-secondaria- servizio-su-alternativa-irc-e- posto-di-potenziamento- consulenza/
Osservo inoltre che tale aspetto risulta già oggi oggetto di contenzioso per il concorso straordinario bandito per l’infanzia e per la primaria, come riportato in
Sperando di aver fornito qualche spunto di riflessione utile in vista dell’imminente discussione in Senato, porgo cordiali saluti.