Decreto milleproroghe, un anno di tempo in più per bandire il concorso di religione cattolica. Ma per la scuola si attendono altre novità

Nella serata del 23 dicembre il Consiglio dei Ministri ha varato, fra i tanti provvedimenti in programma, anche il testo di base del decreto milleproroghe. Per la scuola, per il momento, pare esserci solamente la proroga del concorso di religione cattolica. Ma le forze politiche scaldano i motori per un altro pressing su vari temi da inserire.
Infatti, come spiega La Repubblica, il milleproroghe concede un anno di tempo in più per bandire i concorsi per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili.
A bandire i concorsi, riporta la bozza, è il ministro dell’Istruzione previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana.
E’ chiaro che si tratta di un punto di partenza: saranno diversi i provvedimenti esclusi dalla legge di bilancio appena approvata al Senato, che verranno riproposti con il nuovo decreto milleproroghe.
Su tutti, in pole position, quegli emendamenti alla manovra che avevano ottenuto l’intesa fra le forze politiche di maggioranza, dunque la proroga dell’assunzione straordinaria dei docenti specializzati sul sostegno dalle Gps e lo scorrimento delle graduatorie Stem per assumere gli idonei.
Il milleproroghe sarà anche l’occasione per riproporre il tema del vincolo di mobilità triennale dei docenti, sul quale non si è trovato accordo nel corso dell’esame alla legge di bilancio.
Concorso di religione cattolica: cosa dice l’intesa con la CEI
Ricordiamo che, per quanto riguarda il concorso per insegnanti di religione cattolica, il 14 dicembre 2020 è stata siglata l’intesa fra il Ministero dell’Istruzione e la CEI per far partire il nuovo concorso di religione cattolica,previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/19.
Il requisito principale di accesso è il possesso per i candidati della certificazione dell’idoneità diocesana: “è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, n. 186, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di concorso”.
Tuttavia, il testo dell’intesa ricorda che i posti messi a bando nella singola Regione per il “personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione” corrispondano a quanto stabilito dall’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 126 del 2019“.
Inoltre, dei posti messi a concorso, una quota non superiore al 50 per cento potrà essere riservata al personale docente di religione cattolica, sempre in possesso del riconoscimento di idoneità diocesana, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.