Decreto Milleproroghe, oggi ultimo giorno per la presentazione degli emendamenti, Anief presente con oltre 20 proposte di modifica: dalla mobilità agli organici alle assunzioni in ruolo
Oggi, 19 gennaio, è l’ultimo giorno per presentare le proposte di modifica al decreto Milleproroghe, il DL 215 del 30 dicembre 2023: c’è molta attesa per il personale del comparto istruzione e ricerca, che attende miglioramenti al testo.
“Servono norme migliorative, altrimenti il prossimo anno scolastico partirà ancora una volta all’insegna della precarietà e della mancanza di personale adeguato”, ha ribadito oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief. Il sindacato ha fatto presentato oltre 20 emendamenti – dalla mobilità agli organici alle immissioni in ruolo – alla prima e quinta Commissione della Camera specifici per il settore scolastico.
“Per quanto riguarda la mobilità di docenti e Ata bisogna introdurre una deroga alla norma, per non attuare, come nel 2023, quei vincoli insopportabili che metterebbero in crisi tantissime persone, a partire dai 50mila nuovi assunti; inoltre, occorre consentire gli spostamenti sul 100% dei posti, anche in deroga alle quote del contratto. Ma serve anche la proroga degli organici, almeno fino alla fine dell’attività didattica, a partire da quelli aggiuntivi dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnico-amministrativi. Come pure serve un impegno a trovare i soldi per prorogarli per tutta la durata del PNRR e dell’Agenda per il Sud. Sul reclutamento dei docenti ricordo che l’anno scorso, grazie alle assunzioni dalla prima fascia su posti di sostegno da Graduatoria provinciale delle supplenze, sono stati risolti molti problemi: è bene confermare questo, come pure allargarlo su disciplina”.
Per il sindacato Anief è indispensabile che si proroghino le assunzioni a tempo indeterminato da Gps prima fascia sostegno, “sempre in attesa che finalmente l’Europa le riconosca nel meccanismo del PNRR: dobbiamo avere assolutamente il doppio canale di reclutamento e quindi di reclutare il personale scolastico su posti comuni e di sostegno, da prima e seconda fascia della Graduatoria provinciale delle supplenze. Tra gli altri emendamenti che il sindacato sta presentando: per gli idonei dell’ultimo concorso ordinario, per i docenti immobilizzati e, ancora, per tutti coloro che sono ‘ingabbiati’ e per chi ha partecipato all’ultimo concorso straordinario o hanno al concorso per dirigente scolastico prendendo 60 agli scritti. Stiamo raccogliendo, anche dai nostri iscritti al sindacato, ulteriori suggerimenti. Poi – conclude Pacifico – vedremo quali di questi emendamenti saranno presentati dai deputati e speriamo accolti dal governo e dal Parlamento, affinché possano diventare legge”.
GLI EMENDAMENTI PROPOSTI DA ANIEF
Le proposte di emendamento i cui termini per la presentazione scadono oggi:
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi”
AC 1633
Art. 5
Proroga di termini in materia di istruzione e merito
Proroga contratti PNRR
Dimensionamento
Proroga contratti PNRR al 2026
Proroga mobilità
Proroga mobilità sul 100% dei posti
Proroga valutazione servizio
Proroga requisiti ITP per concorso
Proroga termini acquisizione 24 CFU
Proroga assunzioni da GPS sostegno
Proroga assunzioni da GPS sostegno e mini-call sostegno
Proroga assunzioni da GPS anche su posti comuni
Concorso straordinario bis
Idonei concorsi proroga graduatorie
Proroga contratti personale assunto con riserva
Proroga periodo di servizio all’Estero
Concorso Dirigenti Scolastici
Mobilità DSGA
Eliminazione vincolo AFAM
Proroga termini estratto conto contributivo
Si aggiunge il comma
Proroga contratti PNRR
Al comma 326 dell’articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole “15 aprile 2024” sono sostituite con “30 giugno 2024”
Motivazione: Si ritiene opportuno prorogare l’organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche per il corrente anno scolastico che risulta oramai una risorsa insostituibile per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Dimensionamento
Al comma 3 l’alinea «83-ter è riscritta come segue
83-ter. In deroga ai termini previsti dall’articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le Regioni possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento
della rete scolastica ai sensi dell’articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei
direttori dei servizi generali ed amministrativi. A partire dall’anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall’insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata
la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Per gli anni successivi si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 200 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Motivazione: la proposta mira a garantire il mantenimento delle autonomie scolastiche previste per il 2024/25.
Si aggiunge il comma
Proroga contratti PNRR al 2026
Al comma 326 dell’articolo 1 delle Legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole “15 aprile 2024” sono sostituite con “30 giugno 2026”
Motivazione: Considerata la durata triennale dei progetti connessi al PNRR si ritiene opportuno prorogare l’organico aggiuntivo assegnato alle istituzioni scolastiche per tutta la durata del programma anche in considerazioni delle criticità derivanti dal dimensionamento scolastico in corso.
Si aggiunge il comma
Proroga mobilità
Al comma 10 dell’articolo 5 del Decreto Legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito in Legge 21 giugno 2023, n. 74 le parole “anno scolastico 2023/24” sono sostituite con “anno scolastico 2024/25”
Motivazione: La norma intende consentire l’armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i neo immessi in ruolo.
Si aggiunge il comma
Proroga mobilità sul 100% dei posti
Sono prorogati per l’a.s. 2024/2025 i termini per la mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili di cui all’articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Può partecipare ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie tutto il personale che è in servizio a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2023.
In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti è stabilita sul 100% dei posti vacanti, annualmente, in ciascuna regione, per il triennio 2023/2025.
Modifica: La norma intende consentire l’armonizzazione del diritto al lavoro con il diritto alla famiglia per tutti i posti vacanti e disponibili secondo già quanto disposto dopo l’approvazione della Buona scuola, ad invarianza finanziaria e per favorire il rientro dei docenti ingabbiati per via dei contorti e poco trasparenti meccanismi di reclutamento ad oggi operati e in risposta alle call veloci attuate a livello nazionale.
La modifica intende contrastare la compressione del diritto al ricongiungimento familiare e di altre tutele di legge come quelle regolate dalla Legge 104/92.
Si aggiunge il comma
Proroga valutazione servizio
Alla lettera a) dell’articolo 1-quinques del Decreto Legge 29 ottobre 2019, n. 126 convertito in legge 20 dicembre 2019, n. 159 si aggiunge in fine:
“è in ogni caso prorogata la valutazione integrale del servizio giuridico del personale docente assunto con clausola rescissoria”.
Motivazione: L’emendamento promuove la parità di trattamento dei docenti trovando inopportuno invalidare l’intero servizio del docente che ha prestato servizio al pari dei colleghi e in possesso di un titolo di insegnamento comunque valido. Si tratta spesso tra l’altro di docenti che sono destinatari di provvedimenti positivi di conferma in ruolo.
Si aggiunge il comma
Proroga requisiti ITP per concorso
Sono prorogati al 31 dicembre 2025 i termini di cui al comma 2 dell’articolo 22 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Motivazione: trattandosi dei requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi del personale docente tecnico pratico e in considerazione del fatto che il regime dei concorsi PNRR sarà concluso nel 2026 la previsione consente una più larga partecipazione alla fase transitoria dei concorsi.
Si aggiunge il comma
Proroga termini acquisizione 24 CFU
Alla lettera l) comma 1 dell’articolo 44 Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79 le parole “31 ottobre 2022” sono sostituite con “31 gennaio 2024”.
Motivazione: la modifica intende consentire a tutti gli aspiranti interessati la partecipazione alla fase transitoria di reclutamento prevista entro il 2024.
Si aggiunge il comma
Proroga assunzioni da GPS sostegno
Sono prorogate anche per l’anno scolastico 2024/25 le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023.
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all’abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva.
Si aggiunge il comma
Proroga assunzioni da GPS sostegno e mini-call sostegno
Sono prorogate anche per l’anno scolastico 2024/25 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023.
Motivazione: La proposta di modifica proroga le assunzioni da GPS sostegno e la c.d. mini-call sostegno per rispondere all’abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche del fatto che la maggioranza del personale precario è costituito da docenti di sostegno che non possono così garantire la continuità didattica.
Si aggiunge il comma
Proroga assunzioni da GPS anche su posti comuni
Sono prorogate anche per l’anno scolastico 2024/25 le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2023 ed estese anche ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
Motivazione: La proposta di modifica proroga la fase transitoria di reclutamento per rispondere all’abuso dei contratti a termine così da rispondere al reclamo collettivo accolto dal Comitato europeo dei diritti sociali n. 146/2017 e alla procedura d’infrazione 4231/2014 ancora oggi attiva. In considerazione anche della prevista conclusione per maggio 2024 dei corsi abilitanti la modifica proposta intende rendere immediatamente disponibile per il reclutamento questo personale.
Si aggiunge il comma
Concorso straordinario bis
Sono prorogate fino al loro esaurimento le graduatorie del concorso di cui al comma 9-bis dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell’immissione in ruolo. Tutti i partecipanti al concorso di cui sopra accedono direttamente al percorso di 30 CFU di cui al comma 4 dell’articolo 2-ter del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/66/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato vuole coerentemente con quanto già avvenuto con il concorso riservato per le graduatorie di merito regionale per il personale precario della scuola primaria e dell’infanzia e con l’ultimo concorso straordinario prorogare la validità delle graduatorie integrate con tutti i candidati che hanno sostenuto la prova orale, preso atto anche del numero irrisorio delle immissioni in ruolo avvenute. L’accesso ai percorsi abilitanti di 30 CFU fa seguito all’ODG 9/01114-A/091 presentato alla Camera dall’Onorevole Fabio Rampelli.
Si aggiunge il comma
Idonei concorsi proroga graduatorie
All’articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: « decreto-legge n. 73 del 2021 » si riscrive come segue « e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali prioritariamente rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. »
Motivazione: appare irragionevole che docenti che hanno già superato tutte le prove concorsuali debbano ripetere la procedura concorsuale per essere assunti.
Si aggiunge il comma:
Proroga contratti personale assunto con riserva
1. Per la valorizzazione e la tutela di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, sono prorogati i contratti a tempo indeterminato, stipulati con clausola rescissoria del personale docente assunto in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali. Il Ministro dell’istruzione e del Merito procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell’anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1º settembre dell’anno svolto.
2. Conseguentemente, è disposto l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall’amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.
Motivazione: La norma intende attuare quanto previsto nell’Ordine del Giorno G/345/67/5 al DDL n. 345 approvato dal Senato per il personale docente assunto dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie concorsuali senza aggravi per la finanza pubblica.
Si aggiunge il comma
Proroga periodo di servizio all’Estero
Al Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 solo applicate le seguenti modificazioni:
Al comma 1 dell’articolo 19 si aggiunge in fine: “Il personale che ha svolto un periodo di servizio all’estero superiore a sei anni e fino a nove anni mantiene il diritto a partecipare alle prove di selezione e può essere destinato all’estero fino al raggiungimento di complessivi dodici anni di servizio in tutta la carriera scolastica.”
Il comma 8 dell’articolo 37 è sostituito come segue:
“Il personale già destinato all’estero alla data di entrata in vigore del presente decreto, può permanervi fino a nove anni scolastici.”
“Al comma 1 dell’articolo 21 le parole “almeno sei anni sono sostituite con le parole “almeno tre anni”.
Al comma 2 dell’articolo 21 la parola “sei” è sostituita con la parola “tre”.
Motivazione: la proposta intende valorizzare l’esperienza del personale che ha già prestato un periodo servizio all’estero e non escludere dalla possibilità di ricevere ulteriori incarichi all’estero i docenti che abbiamo prestato servizio all’estero per un periodo superiore e pari a nove anni scolastici.
Si aggiunge il comma
Concorso Dirigenti Scolastici
All’articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) – al comma 11-sexies:
alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto al comma 11- duodecies»;
b) – dopo il comma 11-undecies è aggiunto il seguente:
«11-duodecies. I soggetti di cui al comma 11-quinques, lettera b) che abbiano partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e ottenendo alla prova orale un punteggio pari o superiore a 60/100 sono inseriti direttamente nella relativa graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove concorsuali ed immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2024/2025.
Motivazione: la norma intende semplificare il nuovo reclutamento dei DS, non ha oneri per l’amministrazione.
Mobilità DSGA
Per l’anno scolastico 2024/25 sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore SGA.
Motivazione: L’art.47 della L. 311/2004, consente trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni soggette ad un regime di limitazione delle assunzioni. Ebbene, se in via generale il MIUR non è soggetto a tale vincolo, ciò non è vero per alcuni dei suoi dipendenti ed, in particolare, per i DSGA. Infatti, la riforma degli ordinamenti professionali operata in tutti i comparti del pubblico impiego in virtù del Decreto Brunetta Dl 80/2021, dovrebbe limare le differenze ordinamentali, di carriera e di struttura del salario tra contratti diversi nella PA. Pertanto il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi inquadrato nell’area EQ al pari degli altri funzionari apicali degli altri comparti dovrebbe finalmente liberare le maglie della scuola alla mobilità intercompartimentale. Un’ulteriore esclusione dalla mobilità intercompartimentale dei DSGA integrerebbe una grave violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 co. 2 Cost., disciplinando in modo analogo situazioni sostanzialmente diverse. Inoltre, dalla corretta interpretazione del combinato disposto dei commi 47,95 e 101 dell’art. 1 della L. 311/2004, si può solo desumere che per il comparto scuola (genericamente inteso) non operi il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato. La rilevante eccezione delle modalità di assunzione dei DSGA, per le motivazioni sopra esposte, non può non essere considerata. Com’è noto, la vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la governance della scuola ponendo all’apice di ogni Istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa Istituzione. Così, da un lato il Dirigente scolastico rappresenta l’organo di vertice, mentre il Direttore dei servizi generali e amministrativi è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-contabili necessarie e strumentali all’attuazione dell’offerta formativa, investito del compito di sovraintendere alla concreta gestione amministrativa e contabile delle Scuole.
Articolo 6
Proroga di termini in materia di università e ricerca
Eliminazione vincolo AFAM
Al comma 8 la lettera b) è soppressa.
Motivazione: si applica un vincolo lontano dai modelli ordinamentali tipici dell’alta formazione terziaria e mai applicato ad oggi nel settore AFAM. Questo potrebbe creare condizioni ambientali non favorevoli che possono condizionare una procedura concorsuale di sede (DM 180/23) con favoritismi locali.
Art. 18
Proroga termini dichiarazioni per contribuzione Inps
Si aggiunge il comma
Proroga termini estratto conto contributivo
Ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 le parole “31 dicembre 2023” sono sostituite con “31 dicembre 2024”.
Motivazione: la norma consente di garantire il riconoscimento per tutti i lavoratori dei periodi lavorati per l’incremento della contribuzione ai fini pensionistici