Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9 e 10: adempimenti per l’Anno Scolastico 2023/2024 relativamente alle borse di studio destinate agli alunni

Al fine di adempiere, agli obblighi di cui Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9 e 10, anche per l’anno scolastico 2023/2024, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota prot. 0000070 del 11/01/2024, ha trasmesso il D.M. n. 254 del 22/12/2023, per attivare le procedure per l’erogazione delle Borse di studio disciplinando i criteri e i tempi di acquisizione dei dati.
I beneficiari delle borse di studio di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9 e 10
Beneficiari dell’intervento sono esclusivamente gli studenti e le studentesse frequentanti, alla data della presentazione della domanda, le scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (pubbliche e private paritarie) che insistono sul territorio nazionale, per ciascuna delle regioni interessate, il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a € 8.000,00.
Censimento sulla piattaforma SIDI
I beneficiari dovranno risultare censiti sulla piattaforma SIDI (Sistema informativo dell’istruzione) per l’anno scolastico 2023/2024. Un eventuale errato inserimento o una mancata validazione della posizione anagrafica all’interno dell’Anagrafe Nazionale Studenti del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), comporterà l’esclusione dello studente dal beneficio, poiché, risulterà ”alunno non trovato nella base dati ”.
Presentazione della domanda
La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, da uno dei genitori o da chi ne ha la potestà, o dallo studente, se maggiorenne. al momento della presentazione dell’istanza relativa al beneficio di che trattasi, il richiedente dovrà allegare l’attestazione ISEE in corso di validità, completa e leggibile in tutti i suoi contenuti, nella quale dovranno essere presenti sia il richiedente che il beneficiario. Dovranno essere prese in considerazione le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità), pena l’esclusione.
Quando la dichiarazione sostitutiva
Per la valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni sociali agevolate, la normativa statale prevede, che essa possa avvenire attraverso la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa attestazione I.S.E.E., dovrà inserire, nella domanda di partecipazione, il numero di protocollo e la data di presentazione DSU; sarà cura degli Enti locali acquisire, successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione. Le scuole e gli enti istituzionali interessati per competenza (province e consorzi metropolitani), all’atto del ricevimento della Circolare della Regione di competenza (molte regioni hanno già emesso la circolare, quella della Regione Siciliana, ad esempio, è in corso di efficacia), avranno cura di affiggere copia della stessa sul proprio Albo, nonché di trasmetterne copia, con allegata domanda di partecipazione, esclusivamente, alle Scuole Secondarie di Secondo grado ubicate nel proprio territorio.
Cosa allegare alla domanda
La domanda di partecipazione, formulata utilizzando l’allegato i modello che ciascuna regione ha fornito, sta fornendo, o fornirà, dovrà essere corredata da:
- Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto richiedente il beneficio (padre, madre, tutore o studente maggiorenne ) in corso di validità;
- Fotocopia del documento di riconoscimento e Codice Fiscale dello studente o della studentessa, in corso di validità, destinatario della Borsa di Studio;
- Fotocopia dell’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) in corso di validità.
Entro quando inoltrare la domanda
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, esclusivamente, presso l’Istituzione Scolastica frequentata, secondo le modalità stabilite dal DM e dalle regioni di competenza per il tramite dei singoli assessorati regionali all’Istruzione. Avranno diritto alla borsa di studio gli studenti regolarmente censiti e validati sulla piattaforma SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione) per l’anno scolastico 2023/2024.
Precisazioni
Non potrà essere imputato alle Regioni di competenza, l’eventuale esclusione di studenti e studentesse, causata da un errato inserimento dei dati anagrafici o da una mancata validazione della posizione anagrafica all’interno dell’Anagrafe Nazionale Studenti del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI), da parte delle Istituzioni Scolastiche e/o da un errata trascrizione dei dati anagrafici e dei codici meccanografici negli elenchi inviati dalle Province, dalle Città Metropolitane o dai Liberi Consorzi Comunali, per il successivo inoltro al Ministero dell’Istruzione e del Merito. È necessario rispettare le scadenze indicate in Circolare regionale (stare molto attenti) da parte di tutti gli interessati, per consentire una corretta elaborazione di un unico elenco contenente i dati relativi ai beneficiari di tutta la Regione di competenza, e la relativa trasmissione dello stesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito, preposto all’erogazione del contributo ai beneficiari.
Le sanzioni in caso di dichiarazioni falsi e mendaci
- Amministrative: qualora il richiedente presenti dichiarazioni non veritiere i contributi economici concessi verranno revocati e verrà effettuato il recupero delle somme eventualmente già erogate. Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente in materia di controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate (art. 16, comma 5 del decreto- legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35,) spetta a ciascun ente erogatore la competenza ad irrogare le sanzioni pecuniarie (da 500 a 5.000 euro) in caso di illegittima fruizione delle prestazioni godute, ferma restando la restituzione del vantaggio conseguito.
- Penali: nel caso di dichiarazione non veritiera, l’Ente erogatore segnalerà il fatto all’Autorità Giudiziaria affinché rilevi l’eventuale sussistenza dei seguenti reati:
- falsità materiale, ovvero formazione di atto falso o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.);
- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.);
- uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.);
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (artt. 640 e 640 bis c.p.).