Decreto lavoro, via libera da parte del Governo: risarcimento a docenti e personale per malattie professionali, fondo per vittime PCTO, taglio 7% contributi previdenziali. BOZZA

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Il governo ha approvato il decreto Lavoro, presentato ieri nei punti cardini ai sindacati. Tra le misure la riforma del Reddito di cittadinanza, il taglio del cuneo fiscale, la liberalizzazione dei contratti a termine.

Anticipazioni della bozza, visionata dalla nostra redazione, del Decreto-lavoro che oggi sarà presentato in CdM in occasione del 1 maggio, festa dei lavoratori. Al suo interno interventi che riguardano anche il mondo della scuola sia lato personale che studenti. Interventi anche sui contributi previdenziali.

49 milioni per risarcire personale scolastico

Il fondo per i contributi assicurativi per i lavoratori, verrà modificato con l’aggiunta di nuove categorie di lavoratori, inclusi i docenti, gli esperti esterni, i formatori e gli studenti. Il provvedimento prevede l’istituzione di un fondo ad hoc e l’estensione delle tutele dell’INAIL. La nuova normativa coprirà gli infortuni avvenuti all’interno delle scuole e nelle attività programmate, nonché gli infortuni in itinere dei docenti, ma non quelli degli studenti. Inoltre, la malattia professionale sarà coperta dall’estensione assicurativa.

La bozza del decreto-lavoro contenente il provvedimento potrebbe essere varata il 1° maggio di quest’anno. Sarà compito dei Dirigenti scolastici avviare le procedure necessarie per l’applicazione del testo approvato, presumibilmente entro l’inizio del prossimo anno scolastico. Si sottolinea che il provvedimento riguarda non solo il mondo della scuola, ma anche quello universitario e gli esperti esterni.

2 milioni di euro per gli studenti vittime nell’alternanza scuola-lavoro

La ministra del lavoro Marina Calderone e il ministro dell’istruzione e del Merito Giuseppe Valditara hanno raggiunto un accordo per ampliare la tutela infortunistica degli studenti durante le attività formative. La nuova normativa coprirà tutti gli eventi che si verificano all’interno delle scuole o durante le attività programmate, superando così la limitazione attuale che riguarda solo le attività tecnico-scientifiche nei laboratori o le esercitazioni pratiche nelle palestre. L’indennizzo sarà disponibile per tutte le attività formative, senza eccezioni.

Il fondo per la tutela infortunistica avrà una disponibilità economica di 10 milioni di euro e coprirà gli eventi mortali a partire dal 1° gennaio 2018, data di avvio dell’alternanza scuola-lavoro. A partire dal 2024, il fondo sarà alimentato da risorse per 2 milioni di euro all’anno. In questo modo, gli studenti saranno maggiormente protetti durante le attività formative e avranno accesso a una maggiore tutela in caso di incidenti.

60 milioni per le attività socioeducative per i minori

Nel testo del Decreto-lavoro è presente l’istituzione di un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per l’anno 2023 a favore delle attività socioeducative dei minori. Tale fondo, destinato a finanziare iniziative dei Comuni in collaborazione con enti pubblici e privati, mira a potenziare i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori.

3mila euro benefit per chi ha figli

Inoltre, il governo ha annunciato che non saranno tassati i fringe benefit fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli, limitatamente al periodo d’imposta 2023. In deroga a quanto previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

Fino al 7% di taglio per i contributi previdenziali

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il governo starebbe considerando un taglio di 6 punti percentuali per i redditi fino a 35mila euro e a 7 punti per i redditi fino a 25mila euro dei contributi previdenziali per le buste paga da luglio a novembre, per un costo totale di 4,1 miliardi di euro.

Il testo preliminare prevede che “per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 30 novembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, la misura dell’esonero stabilita dal primo periodo in due punti percentuali è elevata a sei punti percentuali, fermi restando l’ulteriore incremento di un punto percentuale dell’esonero”. Se questa misura dovesse essere confermata, ci sarebbe una modifica alla legge attuale che prevede per tutto il 2023 un esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici. Al momento, lo sconto è pari al 2% se la retribuzione imponibile non supera i 2.692 euro mensili e al 3% se la retribuzione non supera i 1.923 euro mensili.

Il comunicato del Governo

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Il testo interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui; a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani; a promuovere politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Si introducono poi interventi urgenti volti a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.

Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale

Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità). L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Si conferma l’incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

Misure di inclusione sociale e lavorativa, di accompagnamento al lavoro e di incentivazione dell’occupazione giovanile

Dal 1° gennaio 2024, si introduce una misura nazionale di contrasto alla povertà, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all’autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il nucleo beneficiario sarà tenuto a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, presso i patronati o i servizi sociali e i centri per l’impiego, al fine di aggiornare la propria posizione.

Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie individuate come “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia, alternativamente:

  • a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale;
  • a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

Per evitare il godimento irregolare del beneficio, sono previsti un adeguato regime sanzionatorio e una specifica attività di vigilanza da parte del personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dell’INPS, della Guardia di finanza e dei Carabinieri.

I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.

Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive. Tra tali misure rientra anche il servizio civile universale, per accedere al quale sono previste deroghe ai limiti di età e quote di riserva nei relativi bandi. Al fine di beneficiare dello strumento, i soggetti interessati dovranno registrarsi su una piattaforma informatica nazionale, rilasciare una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rispondere a determinati requisiti e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, a seguito del quale potranno ricevere offerte di lavoro o essere inseriti in specifici progetti di formazione. Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

Inoltre, per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, e con altri incentivi previsti dalla legislazione vigente.

Misure sui contratti a termine

Si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi.

Pertanto, i contratti potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi;
  • per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
  • per sostituire altri lavoratori.

Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.

Si prevedono, tra l’altro: l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; l’obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

Si introducono, inoltre, disposizioni in materia di condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva e di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

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