Decreto Green pass scuola, legge in Gazzetta Ufficiale: tampone molecolare valido 72 ore, mascherine Ffp2 a insegnanti infanzia. Tutte le novità

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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 24 settembre n 133 contenente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attivita’ scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Tra le principali novità la validità del tampone molecolare che viene estesa a 72 ore:

1. All’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: “dall’esecuzione del test” sono inserite le seguenti: “antigenico rapido e di settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare”»

Altra novità le mascherine Ffp2 e Ffp3 per i docenti delle scuole dell’infanzia e per quelle di ogni ordine e grado dove ci sono alunni esonerati dall’obbligo dell’utilizzo delle mascherine:

«a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attivita’ scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e’ assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell’articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106».

E poi la possibilità di accedere a scuola senza Green pass – nei casi in cui esso non sia stato generato o rilasciato -per chi ha un certificato:

Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2

Assenza ingiustificata e niente retribuzione per il personale senza Green pass:

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro e’ sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni

Green pass per chiunque accede a scuola:

Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed e’ tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19.

Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche’ a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

Esonerati dall’obbligo di Green pass gli esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Testo in Gazzetta Ufficiale

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