Dal Decreto Disabilità del 15 aprile 2024 alla Legge 104/1992. Che cosa cambia in ambito scolastico? Dall’“accomodamento ragionevole” al rapporto tra nuovo PEI e Progetto di vita
Il 15 aprile scorso è stato dato il via libera definitivo al c.d. “Decreto Disabilità”, che introduce rilevanti modifiche in diverse normative italiane concernenti le disabilità, l’assistenza e le prestazioni sociali.
Sotto il titolo “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale e partecipato”, il decreto promette di portare cambiamenti sostanziali nel panorama normativo in merito alle persone con disabilità.
La data di entrata in vigore è fissata per il prossimo 30 giugno; tuttavia alcune disposizioni saranno applicate dal 10 gennaio 2025. Questo decreto si configura come una risposta attesa da tempo, che mira a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità attraverso misure mirate e un’attenta valutazione multidimensionale per la pianificazione e l’attuazione di progetti di vita individuali e partecipati.
Il nuovo Decreto Disabilità si propone di semplificare il sistema e ridurre la frammentazione esistente tra le diverse prestazioni sanitarie. In Italia, la principale legge che disciplina le disabilità è la Legge 104/1992, volta a proteggere i diritti delle persone affette da disabilità, inabilità o situazioni correlate.
Elementi di novità
La prima modifica riguarda i criteri che definiscono chi può beneficiare delle tutele della Legge 104. In passato, si faceva riferimento a una “minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva”. Questa formulazione è stata ora sostituita da “compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita”.
Con questa nuova definizione, si amplia il campo delle situazioni considerate e si fornisce un dettaglio più completo su quali circostanze possono rappresentare ostacoli alla normale vita quotidiana.
Una delle novità più significative riguarda il processo di accertamento dell’invalidità civile. La condizione di disabilità di un individuo sarà valutata attraverso una singola visita di base, con l’obiettivo di accelerare le procedure e concluderle entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico da parte dell’INPS. Tale tempistica sarà ridotta a 15 giorni per coloro che presentano patologie gravi e a 30 giorni per i minori.
Dopo la visita, il certificato ottenuto sarà trasmesso telematicamente, consentendo così un abbreviamento dei tempi complessivi. Questo processo di accertamento sarà gestito esclusivamente dall’INPS, al fine di evitare la frammentazione nell’accesso ai sostegni. È da notare, tuttavia, che tali modifiche entreranno in vigore solo a partire dal 1° gennaio 2026.
Il concetto di “accomodamento ragionevole”
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della Legge n°18, del 3 settembre 2009, ha introdotto nell’ordinamento giuridico il principio di “accomodamento ragionevole”, al quale è ispirato il Decreto Disabilità del 15 aprile 2024.
L’introduzione dell’accomodamento ragionevole nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità è direttamente collegata alla relazione che si insedia tra “disabilità e discriminazione”, per cui la condizione di svantaggio della persona disabile non scaturisce tanto dalle sue disabilità, quanto dall’ambiente e, non rimuovere con azioni positive e soluzioni ragionevoli (reasonable accomodation) la condizione da cui proviene la difficoltà della persona, costituisce discriminazione fondata sulla disabilità.
Nella Convenzione l’accomodamento ragionevole è definito come: “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali” (all’art.2 nelle definizioni).
Le azioni positive, le modifiche e gli adattamenti che possono essere “un accomodamento ragionevole” ricoprono un’ampia gamma di possibilità, in cui gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche sono tra gli aspetti da considerare nel complesso delle azioni finalizzate, in ambito scolastico, alla qualità del progetto di inclusione scolastica dello studente con disabilità.
Il Decreto disabilità: rapporto tra nuovo PEI e Progetto di vita
Una delle importanti innovazioni introdotte dal nuovo decreto è il Progetto di Vita, la cui fase sperimentale sarà avviata a partire da gennaio 2025, sebbene gli enti saranno tenuti ad adottare questo strumento già a partire da quest’anno.
Attualmente, si attendono ancora ulteriori dettagli riguardo al contenuto e alla struttura del progetto. Tuttavia, si prevede che esso delineerà i bisogni specifici della persona, non solo in termini di assistenza, ma anche per migliorare le sue condizioni di vita complessive, incoraggiando la partecipazione attiva in diversi ambiti come quello scolastico o lavorativo.
Il Progetto di vita si configura come un importante strumento di supporto alle tutele già esistenti e incluse nella Legge 104/1992, mirando a garantire un sostegno più completo e personalizzato alle persone con disabilità.
Sembrerebbe che il Progetto Individuale (redatto dal Comune di residenza e definito dalla L. 328 del 2000), il quale è riferito ad una dimensione temporale molto ampia, con rilevanti ripercussioni sulla vita adulta della persona a livello di inserimento lavorativo, autonomia sociale, vita indipendente fino a progetti detti del “dopo di noi”, possa essere per alcuni aspetti accomunato al nuovo “progetto di vita”.
Venendo più specificamente all’ambito scolastico, già il Decreto legislativo n. 96/2019 (Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità), prevedeva nuove modalità di certificazione della disabilità, cioè l’utilizzazione di parametri differenti rispetto al passato.
Il Decreto Disabilità è stato concepito basandosi sull’approccio bio-psico-sociale dell’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), che esamina gli aspetti funzionali della persona con disabilità e fornisce un quadro per descrivere l’impatto dei fattori ambientali e contestuali, come ad esempio il contesto scolastico, in termini di facilitatori o barriere rispetto alle attività e alla partecipazione della persona, anziché focalizzarsi esclusivamente su una specifica “condizione di salute”.
Il Decreto segue le indicazioni del D.Lgs 66/2017 e del successivo Decreto 96/2019, i quali prevedono che l’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), composta da diversi professionisti, rediga un Profilo di funzionamento che valuti la disabilità dello studente secondo i parametri dell’ICF-CY. Questa classificazione internazionale, sviluppata dall’OMS, non ha tabelle di “normalità”, lasciando alla professionalità degli operatori l’osservazione, la misurazione e la valutazione del soggetto.
L’ICF-CY considera la persona in modo globale, interconnesso e multidimensionale, dove corpo, attività personali e partecipazione sociale sono interrelati. Inoltre, fornisce una visione futura, evidenziando le potenziali aree di sviluppo del soggetto, – nel caso della scuola, dell’alunno/a con disabilità – nell’età adulta (Progetto di vita), soprattutto nell’ambito delle dimensioni della partecipazione sociale, in quelli che potranno (dovranno) essere i suoi ruoli: quello di lavoratore, di persona che vive da sola, che ha relazioni affettive e sessuali, che partecipa ai diritti e doveri di cittadinanza e così via.
Questo approccio permette di proiettare il futuro dei ragazzi con disabilità già durante il percorso scolastico, contribuendo a una visione più inclusiva e orientata al pieno sviluppo delle loro capacità.