Decreto di costituzione del GLI e del GOSP: i format per la costituzione. SCARICA GRATIS

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È la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap” (art. 15 comma 2) che di fatto istituisce tutti i possibili gruppi di lavoro inerenti l’inclusione scolastica.

Il GLIR

La norma prevede che presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

a) consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT);

c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

2. Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto all’USR o da un suo delegato. Nell’ambito del decreto di cui al comma 3 è garantita la partecipazione paritetica dei rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale nel campo dell’inclusione scolastica.

Composizione e modalità di funzionamento

La composizione, l’articolazione, le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GLIR, fermo restando quanto previsto al comma 2, sono definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il GIT

Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale, due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell’USR.

Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all’USR.

Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell’inclusione scolastica;

b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l’assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all’inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il GLI

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Il GLIR e il GLI

Il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l’art. 19, comma 3) che “I Gruppi di lavoro di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall’articolo 9 del presente decreto, sono istituti con le seguenti decorrenze:

a) il GLIR e il GLI dal 1° settembre 2017;

b) il GIT dal 1° settembre 2019″;

Ha inoltre disposto (con l’art. 19, comma 5) che “Le disposizioni di cui ai commi da 4 a 7 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come sostituito dall’articolo 9 del presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019. Nelle more continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 15 della legge n. 104 del 1992 nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il GLIS

Il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2) introduce i Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica,. Infatti, presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola utilizzato ai sensi dell’articolo 455, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.

I gruppi di lavoro

Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto di istruzione secondaria superiore – specifica la norma – sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. I gruppi di lavoro hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell’esecuzione degli accordi di programma di cui all’articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per l’impostazione e attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3 dello stesso articolo 317.

La nomina del gruppo

Vista la Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, considerata la Direttiva ministeriale e la circolare del 6 marzo 2013, visto il Decreto attuativo L. 107/15 -D.Lgs. 13 aprile 2017 n.66, ogni istituto, considerato il suo organigramma costituisce il gruppo di lavoro per l’inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative a tutti i BES. Il GLI integra i compiti del Gruppi di Lavoro per l’Handicap di Istituto e Operativi estendendoli alle problematiche relative a tutti i bisogni educativi speciali (BES).

Costituzione del Il Gruppo di lavoro

Esso è costituito come segue:

  • Dirigente scolastico
  • Dalle Funzioni strumentali Area 2 Sostegno agli alunni
  • fa docenti curriculari
  • Da tutti i docenti di sostegno
  • Dai rappresentanti dei genitori
  • Dai componenti dell’Area Servizi Sociali dell’ Ente locale.

Le sue funzioni

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le seguenti funzioni:

  • rilevazione dei BES presenti nell’istituto;
  • raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’amministrazione;
  • focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
  • rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
  • raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall’art. 10, comma5 della legge 122/2010;
  • interfaccia della rete dei CTS e deo servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc)
  • progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF. Art. 4. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è presieduto dal Dirigente Scolastico e/o un suo vicario delegato.

L’articolazione per gradi scolastici

Il GLI, in caso di necessità, può:

  • articolarsi per gradi scolastici
  • essere convocato per Riunioni Straordinarie.

Gli obiettivi

Il GLI all’inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che sarà inserita nel Piano Annuale per l’Inclusività.

Il GOSP

Il Dirigente Scolastico, come da delibera degli OO.CC., costituisce il GOSP, Gruppo operativo di supporto psicopedagogico.

Composizione del GOSP

Il GOSP d’Istituto è composto da:

  • Il Dirigente Scolastico che lo presiede
  • Dal Primo Collaboratore del D.S
  • Componente NIV- Referente ASL
  • Secondo Collaboratore DS
  • F.S. Area I PTOF
  • Referente Commissione Valutazione di sistema
  • Accountability team- NIV/RAV e P.d.M
  • F.S. Area 3 Studenti e Referente Inclusione
  • F.S. Area 2 Docenti – Responsabile Commissione Curricolo
  • Referente per la prevenzione del Cyberbullismo
  • F.S. Area 4 Orientamento
  • Referente Sportello Ascolto d’istituto
  • Referente Invalsi

Competenze

Il GOSP d’Istituto svolge le seguenti funzioni:

  • Apertura all’ascolto di alunni, famiglie e docenti al fine di prevenire situazioni di disagio e a rischio dispersione
  • Disseminare la cultura della prevenzione per promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno
  • Sostenere il lavoro dei docenti nell’intervento preventivo e di sostegno alle difficoltà di apprendimento
  • Favorire il coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativa e migliorare la continuità educativa scuola/famiglia, anche elaborando proposte per l’informazione e la formazione
  • Raccordo con i docenti con funzioni di coordinatori dei C.d.C.
  • Promuovere la costruzione di reti per l’ottimizzazione delle risorse territoriali esistenti.

Decreto-di-costituzione-Gruppo-di-Lavoro-per-l_Inclusione

Decreto-costituzione-GOSP-2020-21

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