Decreto Covid, stop spostamenti tra regioni fino al 27 marzo: docenti, Ata e studenti possono tornare a casa [VIDEO]
Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni.
Ci sono delle deroghe agli spostamenti tra le regioni. Ci si può spostare oltre i confini regionali (con autocertificazione) per comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Ciò vale, naturalmente, anche per il personale scolastico che lavora fuori sede. Questo è valido anche per gli studenti che studiano lontano da casa, anche loro potranno rientrare presso la propria residenza o domicilio.
ISCRIVITI al canale You Tube di Orizzonte Scuola
METTI MI PIACE alla pagina Facebook di Orizzonte Scuola
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, il decreto dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto di spostarsi tra diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 27 marzo 2021, nelle zone rosse, non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
Gli spostamenti verso abitazioni private abitate restano invece consentiti, tra le 5.00 e le 22.00, in zona gialla all’interno della stessa Regione e in zona arancione all’interno dello stesso Comune, fino a un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.
Nelle zone arancioni, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, sono consentiti gli spostamenti anche verso Comuni diversi, purché entro i 30 chilometri dai confini.