Decreto covid, SCARICA IL TESTO UFFICIALE: vietati spostamenti fra regioni fino al 27 marzo. Docenti, Ata e studenti possono rientrare a casa

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Covid. Il provvedimento proroga il divieto di spostamenti tra Regioni fino al 27 marzo e la regola che limita gli spostamenti verso le abitazioni private a due adulti con in più solo i figli minori di 14 anni.
Ci sono delle deroghe agli spostamenti tra le regioni. Ci si può spostare oltre i confini regionali (con autocertificazione) per comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Ciò vale, naturalmente, anche per il personale scolastico che lavora fuori sede. Questo è valido anche per gli studenti che studiano lontano da casa, anche loro potranno rientrare presso la propria residenza o domicilio.
Oltre al testo del decreto, la relazione illustrativa specifica alcuni punti importanti. Fra questi vengono definite con chiarezza le colorazioni delle fasce di rischio:
- “Zona bianca”, le Regioni di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive, e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
- “Zona arancione”, le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una medesima incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
- “Zona rossa”, le Regioni di cui ai commi 16-quater, nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
- “Zona gialla”, in via residuale, le Regioni, nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere sopra indicati per le zone bianche, arancioni e rosse.
Inoltre, il comma 1 dispone la prosecuzione, fino al 27 marzo 2021, su tutto il territorio nazionale, del divieto (già vigente e attualmente operante fino al 25 febbraio 2021, in quanto previsto, da ultimo, nel decreto-legge n. 12 del 2021) dello spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, spiega la relazione. Restano comunque ferme le ulteriori misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 ai fini del contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica in atto.
Il comma 2, dispone fino alla medesima data del 27 marzo 2021, limiti di spostamento verso abitazioni private abitate: in particolare, è consentito lo spostamento verso una sola di tali abitazioni private, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Quanto all’ambito territoriale nel quale la disposizione dovrà essere applicata, lo stesso coincide con quello regionale, per le cosiddette «zone gialle» e con quello comunale per le cosiddette «zone arancioni». Tale previsione non si applica nelle zone rosse.