Decreto Coesione è legge, il testo in Gazzetta Ufficiale: tutte le disposizioni previste per la scuola

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Si è concluso l’iter della conversione in Legge del Decreto Coesione approvato il 3 luglio, in via definitiva, dal Parlamento. Il testo è stato pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale (la n.157 del 6 luglio). La legge 95 del 4 luglio prevede, tra gli altri argomenti, anche misure per la scuola.

LEGGE IN GAZZETTA UFFICIALE

Cosa è previsto per la scuola

L’articolo 29 del Decreto contiene misure specifiche riguardanti il settore scolastico, volte a ridurre i divari territoriali e infrastrutturali nelle Regioni meno sviluppate.

Il comma 1 autorizza un piano da 200 milioni di euro, a valere sul Programma nazionale “Scuola e competenze”, per potenziare le infrastrutture sportive nelle scuole delle Regioni meno sviluppate.

Il comma 2 prevede un piano da 150 milioni di euro, sempre a valere sul Programma nazionale “Scuola e competenze”, per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati nelle Regioni meno sviluppate. L’obiettivo è potenziare l’istruzione tecnica e professionale, fornendo agli studenti l’opportunità di sviluppare competenze specifiche connesse ai loro indirizzi di studio.

Il comma 3 autorizza una spesa di 100 milioni di euro, sempre a valere sul Programma nazionale “Scuola e competenze”, per rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni nelle Regioni meno sviluppate. I fondi saranno destinati alla fornitura di arredi didattici innovativi, anche per le strutture oggetto di finanziamento.

Oltre a queste misure, il Decreto prevede anche la proroga delle supplenze dei collaboratori scolastici assunti nell’ambito dei progetti “Agenda Sud” e “PNRR. Il comma 4 autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione a stipulare contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato, nei limiti della dotazione finanziaria di 18,513 milioni di euro. In caso di rinuncia, le scuole potranno attingere alle proprie graduatorie di istituto.

Infine, il comma 5 interviene sui contratti a tempo determinato per gli assistenti amministrativi assunti nell’ambito dei progetti “Agenda Sud” e “PNRR” (codice N19).

DOSSIER [PDF]

DOSSIER FINANZARIO [PDF]

L’analisi dei provvedimenti per il settore scolastico

commi 1, 2 e 3 dell’articolo 29 prevedono l’autorizzazione di tre distinti piani di investimento, per un totale di 450 milioni di euro, a valere sul Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, a beneficio delle sette regioni italiane attualmente classificate come meno sviluppate: MoliseBasilicataCampaniaPugliaCalabriaSicilia e Sardegna. Tali regioni, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060, presentano un PIL pro capite inferiore al 75% della media dell’UE-27.

Il primo piano, autorizzato dal comma 1, prevede uno stanziamento di 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture sportive nelle scuole delle regioni meno sviluppate. L’obiettivo è quello di migliorare le strutture e le attrezzature sportive a disposizione degli studenti, favorendo così l’attività fisica e la pratica sportiva. Le risorse saranno destinate a interventi già positivamente valutati nell’ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola” del PNRR.

Il secondo piano, autorizzato dal comma 2, stanzia 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati nelle scuole delle regioni meno sviluppate, al fine di potenziare l’istruzione tecnica e professionale. L’obiettivo è quello di fornire agli studenti l’opportunità di sviluppare competenze tecniche e professionali specifiche, connesse ai loro indirizzi di studio. Questa misura si inserisce nel contesto della riforma 1.1 “Riforma degli istituti tecnici e professionali” della Missione 4, Componente 1 del PNRR.

Il terzo piano, autorizzato dal comma 3, prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro per rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni nelle regioni meno sviluppate. Le risorse saranno destinate alla fornitura di arredi didattici innovativi, anche per le strutture oggetto di finanziamento nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR.

Il comma 4 dell’articolo 29 autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione a stipulare, fino al 15 giugno 2024 e nei limiti delle risorse stanziate, contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato. Tali incarichi sono destinati al personale già assunto per la realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR o nell’ambito del piano “Agenda Sud”. In caso di rinuncia, le scuole potranno attingere alle proprie graduatorie di istituto. Per la copertura finanziaria di questa misura, vengono utilizzate risorse provenienti dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e dal Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.

Infine, il comma 5 interviene sulla disciplina relativa al pagamento dei ratei stipendiali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con incarichi temporanei attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti PNRR di cui sono soggetti attuatori, nonché degli incarichi temporanei attivati dalle scuole statali del primo e del secondo ciclo (prioritariamente quelle individuate nell’ambito del piano “Agenda Sud”) per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti. Le modifiche riguardano i termini per l’inserimento dei dati dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 nel sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito (posticipato al 20 maggio 2024) e per il monitoraggio di tali contratti da parte del Ministero stesso (dal 21 maggio al 5 giugno 2024).

L’analisi finanziaria dei provvedimenti

commi 1, 2 e 3 dell’articolo 29 autorizzano tre distinti piani di investimento, per un totale di 450 milioni di euro, a valere sulle risorse del Programma nazionale «Scuola e competenze» per il periodo di programmazione 2021-2027, a beneficio delle sette regioni italiane attualmente classificate come meno sviluppate: MoliseBasilicataCampaniaPugliaCalabriaSicilia e Sardegna. Questi interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027, dei criteri di ammissibilità del Programma nazionale «Scuola e competenze» e in coerenza con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027 tra l’Italia e l’Unione Europea.

In particolare, il comma 1 autorizza un piano di 200 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture sportive nelle scuole delle regioni meno sviluppate. Queste risorse saranno destinate a interventi già positivamente valutati nell’ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 “Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il comma 2 stanzia 150 milioni di euro per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati nelle scuole delle regioni meno sviluppate, al fine di potenziare l’istruzione tecnica e professionale. L’obiettivo è fornire agli studenti l’opportunità di sviluppare competenze tecniche e professionali specifiche, connesse ai loro indirizzi di studio.

Il comma 3 autorizza una spesa di 100 milioni di euro per rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni nelle regioni meno sviluppate. Le risorse saranno destinate alla fornitura di arredi didattici innovativi, anche per le strutture oggetto di finanziamento nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR.

Il comma 4 autorizza le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione a stipulare, fino al 15 giugno 2024 e nei limiti delle risorse indicate (18,513 milioni di euro per il 2024), contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato. Tali incarichi sono destinati al personale già assunto ai sensi dell’articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge n. 75 del 2023, per realizzare i progetti finanziati dal PNRR o nell’ambito del piano «Agenda sud». In caso di rinuncia, le scuole potranno attingere alle proprie graduatorie di istituto. Per la copertura finanziaria di questa misura, vengono utilizzate risorse provenienti dal Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (14 milioni di euro) e dal Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili (4,513 milioni di euro).

Il comma 5 modifica l’articolo 20-bis del decreto-legge n. 145 del 2023, intervenendo sulla disciplina relativa al pagamento dei ratei stipendiali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con incarichi temporanei attivati dalle istituzioni scolastiche per lo svolgimento di attività di supporto tecnico legate ai progetti PNRR e al piano «Agenda Sud». In particolare, il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, destinate a incrementare gli stanziamenti per il pagamento delle retribuzioni del personale scolastico a tempo determinato, avverrà sulla base dei dati dei contratti stipulati entro il 31 marzo 2024 (anziché dei dati “contrattuali”, come previsto in precedenza) e inseriti nel sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito entro il 20 maggio 2024 (termine non previsto nel testo previgente). Inoltre, il monitoraggio di tali contratti da parte del Ministero dell’istruzione e del merito dovrà essere effettuato dal 21 maggio al 5 giugno 2024, invece che entro il 1° aprile 2024. Viene eliminato anche il riferimento al termine del 15 aprile 2024 per la comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze dei dati finanziari relativi a tali contratti.

Durante l’esame al Senato, il comma 4 è stato integrato prevedendo che, ai soli fini della partecipazione ai bandi per la costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l’anno scolastico 2024/2025, si computi anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l’effettiva stipulazione dei contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario.

Infine, il comma 1-bis, anch’esso introdotto durante l’esame al Senato, estende all’anno scolastico 2024/2025 l’autorizzazione di spesa di 8 milioni di euro (originariamente prevista per il solo anno scolastico 2023/2024 dall’articolo 24, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023) finalizzata alla locazione di immobili o al noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, per garantire il raggiungimento del target connesso alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR in materia di edilizia scolastica

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